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Document 22004D0115

    Decisione del Comitato misto SEE n. 115/2004, del 6 agosto 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

    GU L 64 del 10.3.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/115(2)/oj

    10.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 64/1


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 115/2004,

    del 6 agosto 2004,

    che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

    (2)

    È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere i progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani.

    (3)

    Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione possa iniziare il 1o gennaio 2004,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

    1.

    dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

    «2j.

    Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:

    linea di bilancio 15 07 03“Progetti pilota a favore della partecipazione dei giovani”;»

    2.

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi ed alle attività di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i e 2j, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kjartan JÓHANNSSON


    (1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

    (2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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