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Document 12008M036

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - Sezione 1: Disposizioni comuni - Articolo 36 (ex articolo 21 del TUE)

GU C 115 del 9.5.2008, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2008/art_36/oj

12008M036

Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE - Capo 2: Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune - Sezione 1: Disposizioni comuni - Articolo 36 (ex articolo 21 del TUE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0035 - 0036


Articolo 36

(ex articolo 21 del TUE)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

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