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Document 12008E301

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 3: Gli organi consultivi dell'Unione - Sezione 1: Il Comitato economico e sociale - Articolo 301 (ex articolo 258 del TCE)

GU C 115 del 9.5.2008, p. 177–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_301/oj

12008E301

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 3: Gli organi consultivi dell'Unione - Sezione 1: Il Comitato economico e sociale - Articolo 301 (ex articolo 258 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0177 - 0177


Articolo 301

(ex articolo 258 del TCE)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.

Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.

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