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Document 12008E298
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONS - Chapter 2: Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions - Section 2: Procedures for the adoption of acts and other provisions - Article 298
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni - Articolo 298
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni - Articolo 298
GU C 115 del 9.5.2008, p. 176–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni - Articolo 298
Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0176 - 0176
Articolo 298 1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 336. --------------------------------------------------