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Document 12008E298

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni - Articolo 298

    GU C 115 del 9.5.2008, p. 176–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_298/oj

    12008E298

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 2: Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni - Sezione 2: Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni - Articolo 298

    Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0176 - 0176


    Articolo 298

    1. Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

    2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, fissano disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo 336.

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