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Document 12008E283

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 6: La Banca centrale europea - Articolo 283 (ex articolo 112 del TCE)

    GU C 115 del 9.5.2008, p. 168–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_283/oj

    12008E283

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE SESTA: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE - TITOLO I: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI - Capo 1: Le istituzioni - Sezione 6: La Banca centrale europea - Articolo 283 (ex articolo 112 del TCE)

    Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0168 - 0168


    Articolo 283

    (ex articolo 112 del TCE)

    1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

    2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

    Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

    Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

    Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

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