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Document 12008E120

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE - TITOLO VIII: POLITICA ECONOMICA E MONETARIA - Capo 1: Politica economica - Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)

GU C 115 del 9.5.2008, p. 97–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_120/oj

12008E120

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE - TITOLO VIII: POLITICA ECONOMICA E MONETARIA - Capo 1: Politica economica - Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0097 - 0097


Articolo 120

(ex articolo 98 del TCE)

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.

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