This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02019R1916-20200304
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1916 of 15 November 2019 laying down detailed provisions as regards the use of rear aerodynamic devices pursuant to Council Directive 96/53/EC
Consolidated text: Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del 15 novembre 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1916/2020-03-04
02019R1916 — IT — 04.03.2020 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2019 (GU L 297 del 18.11.2019, pag. 3) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/349 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2020 |
L 63 |
1 |
3.3.2020 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1916 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2019
che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori montati su veicoli e veicoli combinati a norma della direttiva 96/53/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«dispositivi»: dispositivi aerodinamici montati sulla parte posteriore dei veicoli o dei veicoli combinati;
«posizione d’uso»: posizione dei dispositivi quando sono aperti in una posizione aerodinamica che riduce la resistenza all’avanzamento;
«posizione chiusa»: posizione dei dispositivi quando sono retratti, oppure ripiegati, e fissati in modo sicuro.
Articolo 3
Condizioni operative
1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.
2. I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un’attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:
nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;
quando il veicolo è parcheggiato;
durante il carico o lo scarico di merci.
3. L’uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:
nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;
i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.
4. I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.
5. In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.