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Document 32023D1025

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1025 del Consiglio del 22 maggio 2023 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490

ST/8771/2023/INIT

GU L 137 del 25.5.2023, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1025/oj

25.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 137/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1025 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE consente all’Ungheria di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio (2) l’Ungheria è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE e quindi a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione («misura speciale»).

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione ad innalzare la soglia della misura speciale vigente a 71 500 EUR per la durata restante del periodo autorizzato.

(4)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell’Ungheria con lettera dell’11 gennaio 2023. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(5)

La misura speciale richiesta dall’Ungheria è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3), che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese e ad evitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(6)

La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(7)

Stando alle informazioni trasmesse dall’Ungheria, la misura speciale avrà soltanto un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(8)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), l’Ungheria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

(9)

Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale.

(10)

È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

(11)

È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l’autorizzazione concessa all’Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

(3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).


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