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Document 32022D2505

    Decisione (UE) 2022/2505 del Consiglio dell’8 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

    ST/13020/2022/INIT

    GU L 325 del 20.12.2022, p. 87–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2505/oj

    20.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/87


    DECISIONE (UE) 2022/2505 DEL CONSIGLIO

    dell’8 dicembre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall’altra, riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 97/126/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 1997.

    (2)

    L’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l’altro, di garantire la corretta esecuzione dell’accordo.

    (3)

    A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del proprio regolamento interno, poiché tale regolamento interno vincolerà l’Unione.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall’altra, riguardo all’adozione del proprio regolamento interno è di sostenere l’adozione del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. RAKUŠAN


    (1)  Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall’altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).


    PROGETTO DI

    DECISIONE n. …/2023 DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆR ØER

    del …

    che adotta il proprio regolamento interno

    IL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆR ØER,

    visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra ("accordo"), istituisce un comitato misto che è incaricato, tra l'altro, di garantire la corretta esecuzione dell'accordo.

    (2)

    A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

    (3)

    È pertanto opportuno adottare il regolamento interno che figura nell'allegato della presente decisione al fine di disciplinare il funzionamento del comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per il comitato misto

    Il presidente


    (1)  GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.


    ALLEGATO

    Regolamento interno del comitato misto CE/Isole Fær Øer istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra

    Articolo 1

    Ruolo e nome del comitato misto

    1.   Il comitato istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Fær Øer, dall'altra, (di seguito "accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 31 dell'accordo.

    2.   Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, il comitato di cui al paragrafo 1 è definito comitato misto CE/Isole Fær Øer (di seguito "comitato misto").

    Articolo 2

    Composizione e presidente

    1.   A norma dell'articolo 32 dell'accordo il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del governo delle Isole Fær Øer a livello di alti funzionari o dai loro delegati.

    2.   La presidenza del comitato misto è detenuta a turno da ciascuna parte. La parte che detiene la presidenza è rappresentata da un alto funzionario che presiede il comitato misto. Si considera che il presidente abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte che detiene la presidenza fino alla data in cui essa notifica un nuovo presidente all'altra parte.

    3.   In applicazione del paragrafo 2, la presidenza si trasferisce da una parte all'altra all'inizio di ogni anno civile e ha una durata di un anno. La prima presidenza inizia alla data di adozione del presente regolamento interno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    4.   Le parti provvedono affinché la parte che detiene la presidenza del comitato misto sia anche la parte che, nell'anno della presidenza, organizza il comitato misto annuale, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento interno.

    Articolo 3

    Segretariato

    1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario delle Isole Fær Øer esercitano congiuntamente la funzione di segretario del comitato misto.

    2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che è membro del segretariato del comitato misto per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo membro all'altra parte.

    Articolo 4

    Riunioni

    1.   Il comitato misto si riunisce una volta all'anno per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo, salvo diversamente disposto dal presidente e dal rappresentante dell'altra parte del comitato misto. Inoltre, il comitato si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare o in casi urgenti.

    2.   Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate alternativamente a Bruxelles e a Tórshavn, salvo diversa decisione del presidente e del rappresentante dell'altra parte del comitato misto.

    3.   Le riunioni sono convocate dal presidente.

    4.   Le riunioni possono essere svolte in presenza, tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

    Articolo 5

    Delegazioni

    Con ragionevole anticipo rispetto a una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato misto per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario per l'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e della delegazione delle isole Fær Øer. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

    Articolo 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Almeno 14 giorni prima di una riunione il segretario del comitato misto redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante, con un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni.

    2.   L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

    Articolo 7

    Invito di esperti

    Le parti del comitato misto possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato misto affinché essi forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

    Articolo 8

    Verbali

    1.   Entro 15 giorni dalla fine della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione del presidente e del rappresentante dell'altra parte del comitato misto. Il progetto di verbale è trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.

    2.   Quando tale regolamento interno si applica alle riunioni di sottocomitati, il verbale della riunione del sottocomitato è reso disponibile per le successive riunioni del comitato misto.

    3.   Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:

    a)

    tutti i documenti presentati al comitato misto;

    b)

    qualsiasi dichiarazione che il rappresentante delle parti del comitato misto abbia chiesto di inserire nel verbale; e

    c)

    le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

    4.   Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato misto adottate con procedura scritta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato misto.

    5.   Un allegato del verbale contiene anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato misto.

    6.   Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

    Articolo 9

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Il comitato misto può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso, come previsto all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 32, paragrafo 2, dell'accordo.

    2.   Tra una riunione e l'altra, il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

    3.   Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto dal membro del segretariato della parte proponente al membro del segretariato dell'altra parte nella lingua di lavoro del comitato misto. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato misto. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato misto a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

    4.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato misto la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato misto assegna a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

    5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono redatte in duplice copia, autenticate dalle parti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

    Articolo 10

    Trasparenza

    1.   Le parti possono concordare di riunirsi in seduta pubblica.

    2.   Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

    3.   Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione del presidente e del rappresentante dell'altra parte del comitato misto.

    4.   Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento delle riunioni del comitato misto. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.

    5.   La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in conformità alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

    Articolo 11

    Lingue

    1.   La lingua di lavoro del comitato misto è l'inglese.

    2.   Il comitato misto adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa quella relativa all'adozione di tale regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

    3.   Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

    Articolo 12

    Spese

    1.   Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

    2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3.   Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato misto sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 13

    Gruppi di lavoro

    1.   Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato misto può costituire dei gruppi di lavoro subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tal fine il comitato misto stabilisce la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro.

    2.   A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo il comitato misto supervisiona l'operato dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'accordo.

    3.   Il comitato misto è informato per iscritto dei referenti nominati dai gruppi di lavoro a norma dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni tra i punti di contatto di ciascun gruppo di lavoro riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato misto.

    4.   I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto i risultati e le conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.

    5.   Tale regolamento interno si applica mutatis mutandis ai gruppi di lavoro istituiti a norma dell'accordo.

    Articolo 14

    Modifiche del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato misto in conformità all'articolo 9.


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