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Document 32022R2501

    Regolamento (UE) 2022/2501 della Commissione del 14 dicembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

    C/2022/9618

    GU L 325 del 20.12.2022, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2501/oj

    20.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/53


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2501 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2022

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (2) fissa le possibilità di pesca per il 2022.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), applicabile alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, si ritiene raggiunto per il 2022.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento dello sforzo

    Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2022 all’Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM di cui all’allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca del gruppo di stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).


    ALLEGATO

    N.

    13/TQ110

    Stato membro

    Italia

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    EFF2/MED2_TR3

    Gruppo di stock

    Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11

    Lunghezza fuori tutto delle navi interessate

    ≥ 18 e < 24 m

    Data di chiusura

    1.10.2022


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