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Document 32022R2495

    Regolamento (UE) 2022/2495 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all’accesso alle acque dell’Unione

    PE/56/2022/REV/1

    GU L 325 del 20.12.2022, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2495/oj

    20.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 325/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/2495 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2022

    che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all’accesso alle acque dell’Unione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I pescherecci dell’Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell’Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce deroghe alla norma relativa alla parità di accesso.

    (3)

    Ai sensi di tale regolamento, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle loro linee di base gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che tradizionalmente pescano in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente.

    (4)

    Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a limitare l’accesso alle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alle navi immatricolate nei porti di tali regioni.

    (5)

    Le norme esistenti volte a limitare l’accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno apportato benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell’Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

    (6)

    Le norme esistenti volte a limitare l’accesso alle risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349, primo comma, TFUE hanno contribuito alla salvaguardia dell’economia locale di tali regioni, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica.

    (7)

    Le deroghe esistenti relative alle restrizioni di accesso alle acque dell’Unione scadranno il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per assicurare la continuità delle misure di protezione vigenti e per non perturbare l’equilibrio raggiunto con l’introduzione del regime speciale, tali deroghe dovrebbero essere prorogate per un periodo di dieci anni oltre tale data. Tali deroghe sono parte integrante della PCP e la durata e la portata di tale proroga possono essere rivalutate nell’ambito di qualsiasi revisione della PCP.

    (8)

    A norma dell’articolo 510 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (4), quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento, che termina il 30 giugno 2026, si procede a un riesame dell’attuazione della rubrica quinta di detto accordo, ivi comprese le disposizioni relative all’accesso alle acque.

    (9)

    La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ applicazione delle norme generali sull’accesso alle acque di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima della scadenza delle deroghe. La relazione dovrebbe essere presentata entro il 30 giugno 2031.

    (10)

    A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì opportuno modificare tale allegato a seguito di una richiesta congiunta dell’Italia e della Grecia riguardante l’accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche delle acque territoriali greche nel mar Ionio e una proposta della Grecia riguardante l’accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche della zona economica esclusiva (ZEE) della Grecia, in linea con l’allegato del presente regolamento.

    (11)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato:

    1.

    l’articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini «31 dicembre 2022» sono sostituiti dai termini «31 dicembre 2032»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo.»

    ;

    2)

    l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BEK


    (1)  GU C 517 del 22.12.2021, pag. 123.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2022.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

    1.   Acque costiere dell’Irlanda

    a)   ACCESSO PER LA FRANCIA

    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.

    Erris Head north-west Sybil Point west

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    2.

    Mizen Head south Stags south

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    3.

    Stags south Cork south

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    4.

    Cork south, Carnsore Point south

    Tutte le specie

    Illimitato

    5.

    Carnsore Point south, Haulbowline south-east

    Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

    Illimitato

    b)   ACCESSO PER I PAESI BASSI

    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.

    Stags south Carnsore Point south

    Aringa

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    c)   ACCESSO PER LA GERMANIA

    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.

    Old Head of Kinsale south Carnsore Point south

    Aringa

    Illimitato

    2.

    Cork south Carnsore Point south

    Sgombro

    Illimitato

    d)   ACCESSO PER IL BELGIO

    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.

    Cork south Carnsore Point south

    Demersali

    Illimitato

    2.

    Wicklow Head east Carlingford Lough south-east

    Demersali

    Illimitato

    2.   Acque costiere del Belgio

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    3-12 miglia nautiche

    Paesi Bassi

    Tutte le specie

    Illimitato

     

    Francia

    Aringa

    Illimitato

    3.   Acque costiere della Danimarca

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

     

     

    Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Pesce piatto

    Illimitato

    Pesce tondo

    Illimitato

    Blåvands Huk fino a Bovbjerg

    Belgio

    Merluzzo bianco

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Eglefino

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Thyborøn fino a Hanstholm

    Belgio

    Merlano

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Passera di mare

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

     

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Merluzzo carbonaro

    Illimitato

    Eglefino

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Skagerrak

    (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)

    Belgio

    Passera di mare

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Merluzzo carbonaro

    Illimitato

    Eglefino

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia)

    Germania

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Pesce piatto

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs Germania

    Germania

    Spratto

    Illimitato

    Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Anguilla

    Illimitato

    Salmone

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Skagerrak (4-12 miglia)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia)  (1)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    Mar Baltico (3-12 miglia)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    4.   Acque costiere della Germania

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa

    Danimarca

    Demersali

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Cicerello

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Demersali

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43′ N

    Danimarca

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)

    Danimarca

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Anguilla

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    5.   Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23′ 30″ N-1° 02′ O direzione nord-nord-est)

    Belgio

    Demersali

    Illimitato

    Pettinidi

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Tutte le specie

    Illimitato

    Dunkerque (2° 20′ E) fino a Cap d’Antifer (0° 10′ E)

    Germania

    Aringa

    Illimitato solo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08′ N

    Spagna

    Acciughe

    Pesca diretta, illimitato solo dal 1o marzo al 30 giugno

    Pesca con esche vive solo dal 1o luglio al 31 ottobre

    Sardine

    Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre

     

     

     

    Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

    Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Spagna/Capo Leucate

    Spagna

    Tutte le specie

    Illimitato

    6.   Acque costiere della Spagna

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47′ O)

    Francia

    Pelagiche

    Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

    Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Francia/Capo Creus

    Francia

    Tutte le specie

    Illimitato

    7.   Acque costiere della Croazia (2)

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana)

    Slovenia

    Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga

    100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

    8.   Acque costiere dei Paesi Bassi

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    (3-12 miglia nautiche), tutta la costa

    Belgio

    Tutte le specie

    Illimitato

    Danimarca

    Demersali

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Cicerello

    Illimitato

    Suro

    Illimitato

    Germania

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    (6-12 miglia nautiche), tutta la costa

    Francia

    Tutte le specie

    Illimitato

    9.   Acque costiere della Slovenia (3)

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana)

    Croazia

    Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga

    100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

    10.   Acque costiere della Finlandia

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Mar Baltico (4-12 miglia)  (4)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    11.   Acque costiere della Svezia

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia)  (5)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Mar Baltico (4-12 miglia)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Finlandia

    Tutte le specie

    Illimitato

    12.   Acque costiere della Grecia

    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche)

    Italia

    Cefalopodi

    Crostacei

    Demersali

    Grandi specie pelagiche

    Un numero massimo di 68 navi»

    A sud-sudest dell’isola di Creta (a est di 26°00′00″ E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudest dell’isola di Koufonisi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudovest dell’isola di Kasos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudest dell’isola di Karpathos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudovest (a ovest di 27°59′02,00″ E) dell’isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca.


    (1)  Misurate dalla linea costiera.

    (2)  Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

    (3)  Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

    (4)  3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

    (5)  Misurate dalla linea costiera.


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