Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2402

    Regolamento delegato (UE) 2022/2402 della Commissione del 16 agosto 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5809

    GU L 317 del 9.12.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2402/oj

    9.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 317/39


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2402 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2022

    recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2017/1018 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 11, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione (2) contengono un errore all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), punto iii), per quanto riguarda la specifica informazione che gli operatori devono comunicare a norma della disposizione in questione.

    (2)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, greca, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2017/1018. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/1018, il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    disposizioni interne per i controlli sul personale, che comprendano i controlli sulle negoziazioni personali;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1).


    Top