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Document 32022D1461

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione del 26 agosto 2022 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 [notificata con il numero C(2022) 6011]

    C/2022/6011

    GU L 229 del 5.9.2022, p. 69–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1461/oj

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 229/69


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1461 DELLA COMMISSIONE

    del 26 agosto 2022

    relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

    [notificata con il numero C(2022) 6011]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, (1) in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (3),

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,

    informati gli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina.

    (2)

    A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

    (3)

    Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.

    (4)

    Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»).

    (5)

    Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

    (6)

    La più recente decisione di esecuzione (UE) 2022/505 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 23 marzo 2022.

    (7)

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esenzione.

    1.   DOMANDE DI ESENZIONE

    (8)

    Tra il 15 luglio 2020 e il 30 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione.

    (9)

    Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande. Le loro osservazioni sono state trattate nei considerando da 22 a 27.

    (10)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione.

    2.   AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE

    (11)

    L’esame del merito della domanda presentata dai soggetti di cui alla tabella 1 è stato concluso.

    Tabella 1

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    C492

    MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

    Rua Alto do Vale do Grou 36, 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo

    C559

    Northtec Sp. z o.o.

    ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia

    C560

    Giant Gyártó Hungary Kft.

    Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria

    (12)

    Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dai soggetti indicati nella tabella 1.

    (13)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio di ciascuno dei soggetti indicati nella tabella 1 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

    (14)

    Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti indicati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso.

    (15)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell’esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data.

    (16)

    I soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

    (17)

    Poiché l’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

    (18)

    In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento.

    3.   SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

    (19)

    L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso.

    (20)

    Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).

    (21)

    In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tali soggetti.

    Tabella 2

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    C557

    Berria Bike S.L.

    Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna

    C720

    Propain Bicycles GmbH

    Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania

    C860

    Profil Bicycles CZ s.r.o.

    Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca

    C863

    Decathlon Sp. z o.o.

    ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia

    (22)

    Decathlon Sp. Z o.o. Polonia («Decathlon»), figurante nella tabella 2, ha presentato un’osservazione in cui chiedeva alla Commissione di riconsiderare la data di decorrenza degli effetti della sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame.

    (23)

    Decathlon ha osservato che la domanda di esenzione, corredata dei documenti e delle informazioni necessari affinché la Commissione potesse stabilirne l’ammissibilità, è stata presentata il 1o dicembre 2021 e che pertanto la sospensione dei pagamenti dei dazi dovrebbe prendere effetto a decorrere da tale data.

    (24)

    A tale riguardo l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esenzione dispone che l’ammissibilità delle domande di esenzione viene stabilita quando la domanda è debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 dello stesso regolamento.

    (25)

    La domanda di esenzione presentata da Decathlon il 1o dicembre 2021 non era debitamente documentata per stabilirne l’ammissibilità. La Commissione ne ha informato Decathlon e ha chiesto ulteriori informazioni e la documentazione mancante a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione.

    (26)

    Decathlon ha fornito la documentazione e le informazioni mancanti il 31 gennaio 2022 e il 21 marzo 2022. La domanda di esenzione presentata da Decathlon è stata pertanto considerata debitamente documentata solo a partire dal 21 marzo 2022 e, di conseguenza, questa è la data di decorrenza della sospensione del pagamento dei dazi estesi.

    (27)

    Alla luce di quanto esposto la data del 21 marzo 2022, precedentemente comunicata, è confermata e la richiesta di Decathlon è respinta.

    4.   AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

    (28)

    I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 16 novembre 2021 e il 24 maggio 2022 modifiche dei rispettivi indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione.

    (29)

    Sebbene l’esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

    Tabella 3

    Codice addizionale TARIC

    Dati di riferimento precedenti

    Modifica

    A984

    Blue Factory Team S.L.

    Calle Juan de la Cierva 62, Elche-Alicante, Spagna

    L’indirizzo di questo soggetto esentato è stato così modificato:

    Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche-Alicante, Spagna

    A605

    Bohemia Bike a.s.

    Na Pankráci 1724/129 Nusle, 140 00 Praha 4, Repubblica ceca

    L’indirizzo di questo soggetto esentato è stato così modificato:

    Pujmanové 1753/10a Nusle, 140 00 Praha 4, Repubblica ceca

    B940

    Solo International Oy

    Pyynitie 1B, 02230 Espoo, Finlandia

    L’indirizzo di questo soggetto esentato è stato così modificato:

    Komeetankatu 1, 02210 Espoo, Finlandia

    A730

    Alubike – Bicicletas S.A.

    Zona Industrial de Oiã Lote C10, Oiã, 3770 068 Oliveira do Bairro, Portogallo

    L’indirizzo di questo soggetto esentato è stato così modificato:

    Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11, Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia, 3810 783 Aveiro, Portogallo

    5.   REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (RITIRO DELLE DOMANDE DI ESENZIONE)

    (30)

    La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda i soggetti elencati nella tabella 4.

    Tabella 4

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    C557

    Berria Bike S.L.

    Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna

    C609

    Nextbike GmbH

    Erich-Zeigner-Allee 69-7304229 Lipsia, Germania

    (31)

    Il 27 luglio 2020 e il 25 novembre 2020 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alla tabella 4, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne la rispettiva ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

    (32)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nella tabella 4 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande.

    (33)

    Alle società Berria Bike S.L. Spagna («Berria Bike») e Nextbike GmbH, Germania («Nextbike») stati assegnati rispettivamente i codici addizionali TARIC C557 e C609, al fine di individuare le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

    (34)

    Il 25 marzo 2022 Berria Bike ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.

    (35)

    La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Berria Bike, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dal 27 luglio 2020.

    (36)

    Il 30 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto da Berria Bike una nuova domanda di esenzione, corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

    (37)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della nuova domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Berria Bike è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua nuova domanda di esenzione debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 88/97, ossia il 30 marzo 2022.

    (38)

    In attesa di una decisione sul merito della più recente domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto dovrebbe essere sostituita con il 30 marzo 2022.

    (39)

    Il 5 maggio 2022 Nextbike ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso.

    (40)

    La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Nextbike, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dal 25 novembre 2020.

    (41)

    I soggetti di cui alla tabella 4 sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tali soggetti. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

    L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

    I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.

    Soggetto esentato

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza degli effetti

    C492

    MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

    Rua Alto do Vale do Grou 36, 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo

    25.9.2020

    C559

    Northtec Sp. z o.o.

    ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia

    27.7.2020

    C560

    Giant Gyártó Hungary Kft.

    Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria

    15.7.2020

    Articolo 2

    I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

    La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.

    I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.

    Soggetti sotto esame

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    Data di decorrenza degli effetti

    C557

    Berria Bike S.L.

    Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna

    30.3.2022

    C720

    Propain Bicycles GmbH

    Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania

    1.7.2021

    C860

    Profil Bicycles CZ s.r.o.

    Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca

    20.2.2022

    C863

    Decathlon Sp. z o.o.

    ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia

    21.3.2022

    Articolo 3

    I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o per i quali vige una sospensione di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.

    I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o per i quali vige una sospensione, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

    Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati

    Codice addizionale TARIC

    Dati di riferimento precedenti

    Nuovi dati

    Data di decorrenza degli effetti

    A984

    Blue Factory Team S.L.

    Calle Juan de la Cierva 62, Elche-Alicante, Spagna

    Blue Factory Team S.L.

    Calle Nicolás Copérnico 4, Elche Parque Empresarial, 03203 Elche-Alicante, Spagna

    10.8.2021

    A605

    Bohemia Bike a.s.

    Na Pankráci 1724/129 Nusle, 140 00 Praha 4, Repubblica ceca

    Bohemia Bike a.s.

    Pujmanové 1753/10a Nusle, 140 00 Praha 4, Repubblica ceca

    11.4.2022

    B940

    Solo International Oy

    Pyynitie 1B, 02230 Espoo, Finlandia

    Solo International Oy

    Komeetankatu 1, 02210 Espoo, Finlandia

    28.4.2022

    A730

    Alubike – Bicicletas S.A.

    Zona Industrial de Oiã Lote C10, Oiã, 3770 068 Oliveira do Bairro, Portogallo

    Alubike – Bicicletas S.A.

    Zona Industrial de Aveiro Sul, lote 11, Mamodeiro, Aveiro Concelho, Freguesia, 3810 783 Aveiro, Portogallo

    11.6.2022

    Articolo 4

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata durante il periodo compreso tra il 27 luglio 2020 e il 29 marzo 2022 per il soggetto elencato nella tabella figurante nel presente articolo con il codice addizionale TARIC C557.

    Il dazio esteso è riscosso dal 27 luglio 2020 fino al 29 marzo 2022.

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui al presente articolo con il codice addizionale TARIC C609 e il dazio esteso è riscosso.

    Soggetti per i quali la sospensione è revocata

    Codice addizionale TARIC

    Nome

    Indirizzo

    C557

    Berria Bike S.L.

    Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna

    C609

    Nextbike GmbH

    Erich-Zeigner-Allee 69-7304229 Lipsia, Germania

    Articolo 5

    Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 4 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2022

    Per la Commissione

    Valdis DOMBROVSKIS

    Vicepresidente esecutivo


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (3)  GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.

    (4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1, GU L 83 del 10.3.2022, pag. 39, GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16.

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/505 della Commissione, del 23 marzo 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16).

    (7)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

    (8)  I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

    (9)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).


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