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Document 32022R1452
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1452 of 1 September 2022 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/6172
GU L 228 del 2.9.2022, p. 17–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2024
2.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 228/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1452 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2022
relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Le sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo, sono state presentate diverse domande di rivalutazione relative a un preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina destinato a tutte le specie animali, di eugenolo e 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene destinato a tutte le specie animali ad eccezione di pollame e pesci, e di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one e 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one destinato a gatti e cani. |
(4) |
Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito. |
(6) |
Nei suoi pareri del 15 novembre 2011 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 26 gennaio 2016 (5), del 19 ottobre 2016 (6) e del 6 dicembre 2016 (7) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che per quanto riguarda tali additivi sono stati riconosciuti potenziali pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo in questione. |
(7) |
Dato che gli additivi sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(8) |
La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni. |
(10) |
Il fatto che l’utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua. |
(11) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 22 marzo 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali
(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2011;9(12):2440.
(4) EFSA Journal 2012;10(7):2786.
(5) EFSA Journal 2016;14(2):4390.
(6) EFSA Journal 2016;14(11):4618.
(7) EFSA Journal 2017;15(2):4672.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b07057 |
3-Etilciclopentan-1,2-dione |
Composizione dell’additivo Preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione Caratterizzazione della sostanza attiva 3-Etilciclopentan-1,2-dione Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 90 % Formula chimica: C7H10O2 Numero CAS: 21835-01-8 Numero FLAVIS: 07.057 |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (1) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b13010 |
4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one |
Composizione dell’additivo 4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one Caratterizzazione della sostanza attiva 4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: 98 % Formula chimica: C6H8O3 Numero CAS: 3658-77-3 Numero FLAVIS: 13.010 |
Gatti e cani |
— |
— |
— |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (2) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b13042 |
4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one |
Composizione dell’additivo 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one Caratterizzazione della sostanza attiva 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: 97 % Formula chimica: C5H8O2 Numero CAS: 3188-00-9 Numero FLAVIS: 13.042 |
Gatti e cani |
— |
— |
— |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (3) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b04003 |
Eugenolo |
Composizione dell’additivo Eugenolo Caratterizzazione della sostanza attiva Eugenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 98 % Formula chimica: C10H12O2 Numero CAS: 97-53-0 Numero FLAVIS: 04.003 |
Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (4) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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— |
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— |
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b04010 |
1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene |
Composizione dell’additivo 1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene Caratterizzazione della sostanza attiva 1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 99 % Formula chimica: C10H12O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010 |
Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (5) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b05040 |
ALFA-pentilcinnamaldeide |
Composizione dell’additivo ALFA-pentilcinnamaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva ALFA-pentilcinnamaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C14H18O Numero CAS: 122-40-7 Numero FLAVIS: 05.040 |
Tutte le specie animali |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (6) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b05041 |
ALFA-esilcinnamaldeide |
Composizione dell’additivo ALFA-esilcinnamaldeide Caratterizzazione della sostanza attiva ALFA-esilcinnamaldeide Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: 95 % Formula chimica: C15H20O Numero CAS: 101-86-0 Numero FLAVIS: 05.041 |
Tutte le specie animali |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (7) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b14038 |
2-Acetilpiridina |
Composizione dell’additivo 2-Acetilpiridina Caratterizzazione della sostanza attiva 2-Acetilpiridina Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 97 % Formula chimica: C7H7ON Numero CAS: 1122-62-9 Numero FLAVIS: 14.038 |
Tutte le specie animali |
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22 settembre 2032 |
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Metodo di analisi (8) Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(4) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(7) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(8) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en