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Document 32022R1452

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/6172

GU L 228 del 2.9.2022, p. 17–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj

2.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1452 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2022

relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo, sono state presentate diverse domande di rivalutazione relative a un preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina destinato a tutte le specie animali, di eugenolo e 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene destinato a tutte le specie animali ad eccezione di pollame e pesci, e di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one e 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one destinato a gatti e cani.

(4)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(6)

Nei suoi pareri del 15 novembre 2011 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 26 gennaio 2016 (5), del 19 ottobre 2016 (6) e del 6 dicembre 2016 (7) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che per quanto riguarda tali additivi sono stati riconosciuti potenziali pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo in questione.

(7)

Dato che gli additivi sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l’utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 22 marzo 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 settembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 22 settembre 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali

(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2011;9(12):2440.

(4)   EFSA Journal 2012;10(7):2786.

(5)   EFSA Journal 2016;14(2):4390.

(6)   EFSA Journal 2016;14(11):4618.

(7)   EFSA Journal 2017;15(2):4672.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b07057

3-Etilciclopentan-1,2-dione

Composizione dell’additivo

Preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-Etilciclopentan-1,2-dione

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 90 %

Formula chimica: C7H10O2

Numero CAS: 21835-01-8

Numero FLAVIS: 07.057

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina:0,05 mg;

gatti, cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg;

altre specie o categorie di animali terrestri: 0,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b13010

4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

Composizione dell’additivo

4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 98 %

Formula chimica: C6H8O3

Numero CAS: 3658-77-3

Numero FLAVIS: 13.010

Gatti e cani

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

cani e gatti: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (2)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b13042

4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one

Composizione dell’additivo

4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 97 %

Formula chimica: C5H8O2

Numero CAS: 3188-00-9

Numero FLAVIS: 13.042

Gatti e cani

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

cani e gatti: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (3)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b04003

Eugenolo

Composizione dell’additivo

Eugenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Eugenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 98 %

Formula chimica: C10H12O2

Numero CAS: 97-53-0

Numero FLAVIS: 04.003

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci: 25 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (4)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

 


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b04010

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene

Composizione dell’additivo

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 99 %

Formula chimica: C10H12O

Numero CAS: 4180-23-8

Numero FLAVIS: 04.010

Tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci: 25 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (5)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b05040

ALFA-pentilcinnamaldeide

Composizione dell’additivo

ALFA-pentilcinnamaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

ALFA-pentilcinnamaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 97 %

Formula chimica: C14H18O

Numero CAS: 122-40-7

Numero FLAVIS: 05.040

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina:

0,05 mg;

gatti: 1 mg/kg;

cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg;

altre specie o categorie di animali terrestri: 0,1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (6)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b05041

ALFA-esilcinnamaldeide

Composizione dell’additivo

ALFA-esilcinnamaldeide

Caratterizzazione della sostanza attiva

ALFA-esilcinnamaldeide

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 95 %

Formula chimica: C15H20O

Numero CAS: 101-86-0

Numero FLAVIS: 05.041

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina:

0,05 mg;

gatti: 1 mg/kg;

cani e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg/kg;

altre specie o categorie di animali terrestri: 0,1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (7)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b14038

2-Acetilpiridina

Composizione dell’additivo

2-Acetilpiridina

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-Acetilpiridina

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 97 %

Formula chimica: C7H7ON

Numero CAS: 1122-62-9

Numero FLAVIS: 14.038

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini:

0,05 mg;

altre specie o categorie di animali: 0,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

22 settembre 2032

Metodo di analisi  (8)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

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