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Document 32020R0560

    Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

    PE/9/2020/REV/1

    GU L 130 del 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

    24.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 130/11


    REGOLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2020

    che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 175,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il settore della pesca e dell’acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell’epidemia di COVID-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono stati costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.

    (2)

    Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca, comprese la pesca nelle acque interne e la pesca a piedi, e per determinate perdite economiche dei produttori dell’acquacoltura e delle imprese di trasformazione e nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che si tratti di conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Tali misure dovrebbero comprendere anche la concessione di capitale circolante ai produttori dell’acquacoltura e alle imprese di trasformazione e il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l’ammasso di prodotti della pesca e dell’acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La spesa per gli interventi finanziati nell’ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.

    (3)

    Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell’ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca e per la raccolta di dati scientifici, garantendo che il 10 % di tali risorse sia utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e per la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziate dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.

    (4)

    Date le importanti conseguenze socioeconomiche dell’epidemia di COVID-19 e la necessità di immettere liquidità nell’economia, dovrebbe essere possibile sostenere l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi dell’epidemia di COVID-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

    (5)

    Data l’esigenza di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19, il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto a tale epidemia non dovrebbe essere soggetto a un massimale finanziario. Ciò dovrebbe farsalvo il massimale finanziario esistente per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca. È opportuno continuare ad applicare l’obbligo di detrarre il sostegno concesso per l’arresto temporaneo dal sostegno concesso per l’arresto permanente delle attività di pesca. Per le misure connesse alla mitigazione del COVID-19, è opportuno ridurre proporzionatamente il requisito di 120 giorni di attività per i proprietari dei pescherecci registrati da meno di due anni e per i pescatori che hanno cominciato a lavorare da meno di due anni prima della domanda di sostegno.

    (6)

    Data l’urgenza del sostegno necessario, dovrebbe essere possibile estendere l’ambito di applicazione della procedura semplificata per includervi modifiche ai programmi operativi connesse alle misure specifiche e alla riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Tale procedura semplificata dovrebbe comprendere le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

    (7)

    Dato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, è opportuno aumentare il massimale per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter concedere anticipi fino al 100 % del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale aiuto.

    (8)

    Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e di acquacoltura a seguito dell’epidemia di COVID-19 e il conseguente rischio di compromettere i mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura rendono opportuno istituire un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano. L’obiettivo è promuovere una maggiore stabilità del mercato, attenuare il rischio che tali prodotti vengano sprecati o riconvertiti per un consumo non umano e contribuire ad assorbire l’impatto della crisi sulle entrate derivanti dai prodotti. Tale meccanismo dovrebbe consentire ai produttori della pesca e dell’acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di preservazione o conservazione per specie simili al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale tra i produttori.

    (9)

    Data la repentinità e l’entità della contrazione della domanda di prodotti della pesca e dell’acquacoltura dovuta all’epidemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile aumentare i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio al 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori interessata.

    (10)

    Per consentire agli Stati membri di reagire prontamente alla repentinità e all’imprevedibilità dell’epidemia di COVID-19, essi dovrebbero avere la facoltà di fissare prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso per le loro organizzazioni di produttori. Tali prezzi limite di attivazione dovrebbero essere fissati in modo da mantenere un’equa concorrenza tra gli operatori.

    (11)

    Il sostegno del FEAMP dovrebbe esser possibile per le misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti all’epidemia di COVID-19 per gli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall’aumento dei costi di magazzinaggio. La Commissione dovrebbe approvare senza indugio tali misure proposte dagli Stati membri.

    (12)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia attenuare l’impatto sociale ed economico dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (13)

    Data l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (14)

    Alla luce dell’epidemia di COVID-19 e dell’urgenza di affrontare l’impatto sociale ed economico nel settore della pesca e dell’acquacoltura, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

    (15)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

    Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

    1)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

    1.   Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.

    2.   580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 76.

    3.   520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 77.

    4.    192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:

    a)

    6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;

    b)

    8 700 000 EUR per le Isole Canarie;

    c)

    12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 TFUE.

    5.   Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

    6.   Il 10 % delle risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.»;

    2)

    all’articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all’allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:»;

    3)

    l’articolo 22 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

    «e)

    modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, e all’ articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34, e all’articolo 41, paragrafo 2.»;

    4)

    all’articolo 25, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «3.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 34, nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:»;

    5)

    l’articolo 33 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

    a)

    attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;

    b)

    mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

    c)

    qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (*1) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)

    qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

    Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).»;"

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

    a)

    in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;

    b)

    in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;

    c)

    in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»;

    6)

    l’articolo 44 è così modificato:

    a)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «4 bis.   Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.»;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:

    a)

    i riferimenti ai pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 si intendono come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;

    b)

    i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 38 si intendono come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.»;

    7)

    l’articolo 55 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 55

    Misure sanitarie

    1.   Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:

    a)

    compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;

    b)

    concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori.

    La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

    a)

    la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o

    b)

    la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa.

    Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

    3.   La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

    Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

    8)

    all’articolo 66, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

    4.   Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo compreso tra il 50 % e il 100 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.»;

    9)

    all’articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:

    a)

    l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

    b)

    i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;

    c)

    il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.

    Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia immesso alcuna produzione sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

    2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020.

    Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

    10)

    all’articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:

    «3.   Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.»;

    11)

    all’articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE.

    Il FEAMP può anche sostenere misure per compensare le perdite economiche che risultano dall’epidemia di COVID-19, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall’aumento dei costi di magazzinaggio.»;

    12)

    all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche. Se le modifiche riguardano misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all’epidemia di COVID-19 di cui all’Articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta tali di esecuzione entro 15 giorni dalla presentazione della modifica. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l’atto di esecuzione riguardante le misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all’epidemia di COVID-19 stabilisce anche i metodi di calcolo per i costi supplementari e i metodi di esecuzione da parte degli Stati membri.»;

    13)

    all’articolo 79, il paragrafo 2 è soppresso;

    14)

    all’articolo 94, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34 e all’articolo 41, paragrafo 2;»;

    15)

    all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    l’intervento è connesso ai premi ai sensi dell’articolo 33 o 34, o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, 55, 56 o 69, paragrafo 3;».

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

    Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

    1)

    all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

    «f)

    gestire l’ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»;

    2)

    l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 30

    Meccanismo di ammasso

    Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l’ammasso dei prodotti di cui all’allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che:

    a)

    siano rispettate le condizioni per l’aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

    b)

    i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all’articolo 31;

    c)

    se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell’articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;

    d)

    i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati;

    e)

    i prodotti dell’acquacoltura non siano ammassati vivi;

    f)

    i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l’ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e

    g)

    i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

    (*2)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;"

    3)

    l’articolo 31 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Prima dell’inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all’articolo 30 per i prodotti di cui all’allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell’epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici.».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il president

    D.M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. GRLIĆ RADMAN


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

    (2)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).


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