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Document 22019D1836

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/1836

GU L 279 del 31.10.2019, p. 143–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1836/oj

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 279/143


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 78/2019

del 29 marzo 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/1836

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (3), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116.

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4).

(5)

La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti elaborati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità.

(7)

Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni (8) dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

", modificata da:

32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116."

2.

Il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, p. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, modificata da:

32016 L 1034: Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

d)

all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 2 luglio 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019" e anziché "il 3 luglio 2019" leggasi "i cinque anni successivi";

e)

all'articolo 16, paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "del 2 luglio 2014" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

f)

all'articolo 41, paragrafo 2, anziché "dell'Unione" leggasi "del SEE";

g)

all'articolo 57:

i)

al paragrafo 5, secondo comma, i termini "l'ESMA agisce" sono sostituiti dai termini "l'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA, agisce";

ii)

al paragrafo 6, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "L'ESMA";

h)

all'articolo 70, paragrafo 6, lettere f) e g), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "alla data del 2 luglio 2014" leggasi "alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

i)

all'articolo 79:

i)

al paragrafo 1, secondo comma, i termini "o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "all'ESMA/dell'ESMA";

ii)

al paragrafo 1, quinto comma, i termini ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione, all'ESMA";

j)

all'articolo 81, paragrafo 5, all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 1, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo l'acronimo "ESMA";

k)

all'articolo 86, i termini "all'ESMA, che" sono sostituiti dai termini "all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

l)

all'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 3 gennaio 2018" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019"."

3.

Il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue:

"32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, modificato da:

32016 R 1033: Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità bancaria europea (ABE) o l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda dei casi, e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa;

d)

i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo;

e)

i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

f)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e):

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE" leggasi "alle autorità competenti e all'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "poteri conferiti all'ESMA";

g)

all'articolo 4:

i)

al paragrafo 4, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione";

ii)

al paragrafo 7, i termini "o, per quanto riguarda le deroghe concesse dalle autorità competenti degli Stati EFTA, prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019" sono inseriti dopo i termini "del 3 gennaio 2018";

h)

all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, i termini "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "alla Commissione";

i)

all'articolo 36, paragrafo 5:

i)

nella prima e nella seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "ESMA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

i termini "e include nell'elenco tutte le notifiche ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "L'ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve";

j)

all'articolo 37, paragrafo 2:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "il 3 gennaio 2018" leggasi "la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019 del 29 marzo 2019";

ii)

i termini "articoli 101 e 102 TFUE" sono sostituiti dai termini "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE";

k)

all'articolo 40:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 1 a 4, 6 e 7, anziché "ESMA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al diritto dell'Unione" leggasi "all'accordo SEE";

iii)

al paragrafo 3, i termini "previa consultazione degli organismi pubblici" sono sostituiti dai termini "previa consultazione da parte dell'ESMA degli organismi pubblici";

iv)

al paragrafo 3, i termini "senza emettere il parere" sono sostituiti dai termini "senza che l'ESMA emetta il parere";

v)

al paragrafo 5, i termini "alla decisione di adottare una misura" sono sostituiti dai termini "a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure";

vi)

al paragrafo 5, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito Internet dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "del presente articolo";

l)

all'articolo 41:

i)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi da 1 a 4, 6 e 7, anziché "ABE" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "al diritto dell'Unione" leggasi "all'accordo SEE";

iii)

al paragrafo 3, i termini "senza emettere il parere" sono sostituiti dai termini "senza che l'ABE emetta il parere";

iv)

al paragrafo 5, i termini "alla decisione di adottare una misura" sono sostituiti dai termini "a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure";

v)

al paragrafo 5, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito Internet dell'ABE è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "del presente articolo";

m)

all'articolo 45:

i)

al paragrafo 1, i termini ", o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";

ii)

ai paragrafi 2, 4, 5, 8 e 9 e al primo comma del paragrafo 3, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'ESMA";

iii)

al paragrafo 3, secondo e terzo comma, i termini "prima di adottare eventuali misure relative a" sono sostituiti dai termini "prima di adottare eventuali misure o, a seconda dei casi, di elaborare progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA riguardanti";

iv)

al paragrafo 6, anziché "ogni decisione" leggasi "ciascuna delle sue decisioni";

v)

al paragrafo 6, i termini ". L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ciascuna delle sue decisioni di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). Sul sito Internet dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo i termini "paragrafo 1, lettera c)";

vi)

al paragrafo 7, i termini "sul sito Internet dell'ESMA o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA," sono inseriti dopo i termini "quando l'avviso è pubblicato"."

4.

Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54."

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1.

(3)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(4)  GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8.

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(7)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(8)  Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.

(9)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Dichiarazione comune delle Parti contraenti

in merito alla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2019, del 29 marzo 2019, che integra la direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE

Le Parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.


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