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Document 32019R0636

Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

C/2019/2942

GU L 109 del 24.4.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/636/oj

24.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/6


REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio (3).

(2)

Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il «pentaclorofenolo») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione.

(3)

In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

(4)

I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati (4). I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo.

(5)

È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (UE) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1)

Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente:

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

«Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg»

2)

All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE (1)

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Clordecone: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

Esabromociclododecano (3):1 000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000  mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: 1 000  mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg

Naftaleni policlorurati (*1): 1 000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Toxafene: 5 000 mg/kg;

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1)

lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

miniere di sale;

discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE;

2)

sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6);

3)

è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 (*1)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 (*1)

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 (*1)

Scorie della produzione primaria

10 03 08 (*1)

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 (*1)

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 (*1)

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 (*1)

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 (*1)

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 (*1)

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 (*1)

Altre polveri e particolato

10 04 06 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 (*1)

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 (*1)

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 (*1)

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 (*1)

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 (*1)

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 02 (*1)

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 (*1)

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 (*1)

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 (*1)

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 (*1)

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 (*1)

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 (*1)

Fase solida non vetrificata»

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(2)  Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(3)  Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4)  Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(5)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(6)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(*1)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.


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