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Document 32019R0108

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/108 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/324

GU L 23 del 25.1.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/108/oj

25.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/108 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2019

che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

(4)

La decisione 2009/752/CE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in determinati prodotti alimentari. In tale decisione, il livello massimo di fosfolipidi è stato fissato al 50 %.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della Commissione (5) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari. In tale decisione, il livello minimo di fosfolipidi è stato fissato al 35 %.

(6)

Il nuovo ingrediente alimentare «olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba» è stato autorizzato dalle autorità competenti finlandesi a essere utilizzato in determinate categorie di alimenti (6). Il livello minimo di fosfolipidi è stato fissato al 60 %.

(7)

Le condizioni d'uso per l'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» e l'«olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba» sono identiche e si basano sui livelli massimi di acido eicosapentaenoico e di acido docosaesaenoico combinati. Esse differiscono tuttavia nel tenore di fosfolipidi, che è fissato a un range compreso tra il 35 % e il 50 % per l'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» e a un minimo del 60 % per l'«olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba». Le attuali autorizzazioni non coprono quindi il range di fosfolipidi nell'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» compreso tra il 50 % e il 60 %.

(8)

Il 29 agosto 2018 la società Aker BioMarine Antarctic A/S («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche del nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di aumentare il tenore massimo di fosfolipidi dal 50 % a meno del 60 %, in modo da coprire il range della concentrazione di fosfolipidi che risulta attualmente non autorizzato.

(9)

La Commissione ritiene che non sia necessario richiedere una valutazione della sicurezza della suddetta domanda da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 giacché, se determinati livelli di un dato componente di un nuovo alimento sono stati valutati e ritenuti sicuri, allora livelli inferiori dello stesso componente sono anch'essi sicuri. I livelli massimi di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico combinati autorizzati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 sono gli stessi sia per l'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» che per l'«olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba.» La modifica proposta dei livelli di fosfolipidi nelle specifiche dell'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione di tale prodotto né dell'autorizzazione dell'«olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba», secondo le cui conclusioni sono sicuri sia i livelli superiori al 60 % sia quelli inferiori.

(10)

La modifica delle specifiche proposta per quanto riguarda il tenore di fosfolipidi colmerà il divario nel tenore di fosfolipidi tra l'«olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» e l'«olio di krill antartico ricco di fosfolipidi estratto da Euphausia superba». È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» in linea con il livello di fosfolipidi proposto.

(11)

Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo ingrediente alimentare «olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» sono conformi all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante il nuovo alimento «olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Decisione 2009/752/CE della Commissione, del 12 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto lipidico del krill antartico Euphausia superba quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 33).

(4)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/598 della Commissione, del 14 aprile 2016, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 34).

(6)  Lettera del 13 maggio 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_krill-oil_it.pdf).


ALLEGATO

La voce «Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba» nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Olio di krill antartico estratto da Euphausia superba

Descrizione/definizione

L'estratto lipidico del krill antartico (Euphausia superba) è ottenuto per estrazione dei lipidi dal krill congelato tritato o da farina di krill essiccato con un solvente di estrazione approvato (a norma della direttiva 2009/32/CE). Le proteine e il materiale residuo del krill vengono rimossi dall'estratto lipidico tramite filtrazione. I solventi di estrazione e l'acqua residua sono eliminati tramite evaporazione.

Indice di saponificazione: ≤ 230 mg KOH/g

Indice di perossido (PV) ≤ 3 meq O 2/kg di olio

Stabilità ossidativa: tutti i prodotti alimentari contenenti olio di krill antartico estratto da Euphausia superba devono dimostrare la stabilità ossidativa in base a un metodo di analisi adeguato e riconosciuto a livello nazionale/internazionale (ad esempio AOAC).

Umidità e sostanze volatili: ≤ 3 % o 0,6 espresso come attività dell'acqua a 25 °C

Fosfolipidi: da ≥ 35 % a < 60 %

Acidi grassi trans: ≤ 1 %

EPA (acido eicosapentaenoico): ≥ 9 %

DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 %»


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