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Document 32018X1227(01)

Decisione (UE) 2018/2064 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 14 dicembre 2018, relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

GU L 329 del 27.12.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2064/oj

27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/27


DECISIONE (UE) 2018/2064 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

del 14 dicembre 2018

relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante decisione (UE) 2018/795 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) vietava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.

(2)

In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

(3)

Mediante decisione (UE) 2018/1466 (5), l'ESMA rinnovava e modificava il divieto temporaneo sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 ottobre 2018 per un periodo di tre mesi.

(4)

L'ulteriore riesame dell'ESMA del divieto a carico delle opzioni binarie si è basato anche su un'indagine svolta fra le autorità nazionali competenti (6) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle ANC stesse e dalle parti interessate.

(5)

Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con le misure d'intervento sui prodotti attuate dall'ESMA. Inoltre, dall'annuncio del 27 marzo 2018 relativo alle misure concordate, non vengono concesse nuove autorizzazioni alle imprese che commercializzano, distribuiscono o vendono opzioni binarie.

(6)

Le ANC hanno riscontrato un lieve incremento del numero di clienti trattati su richiesta a titolo di clienti professionali. Tuttavia, il numero di clienti che hanno richiesto lo status professionale è relativamente esiguo se confrontato con il precedente numero di clienti al dettaglio dei fornitori di opzioni binarie. L'ESMA è consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per avvicinare i clienti dell'Unione. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, dette imprese sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. L'ESMA è altresì a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.

(7)

Dall'adozione della decisione (UE) 2018/795, l'ESMA non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente nella decisione (UE) 2018/795 o nella decisione (UE) 2018/1466 (le «decisioni») riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovato il divieto temporaneo sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

(8)

Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione (UE) 2018/795, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (7).

(9)

Il rinnovo del divieto non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni.

(10)

In caso di mancato rinnovo del divieto temporaneo, l'ESMA resta del parere che le opzioni binarie possano essere riproposte ai clienti al dettaglio e che gli stessi prodotti o prodotti di natura analoga saranno nuovamente immessi sul mercato arrecando pregiudizio ai consumatori, come descritto nelle decisioni.

(11)

Considerate le ragioni suesposte, unitamente alle motivazioni contenute nelle decisioni, l'ESMA ha deciso di rinnovare il divieto sulla base degli stessi termini fissati nella decisione (UE) 2018/1466 per un ulteriore periodo di tre mesi, per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori.

(12)

Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8). Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure.

(13)

L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1.   Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);

b)

prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;

c)

il pagamento dello strumento è limitato a:

i)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;

ii)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

3.   Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:

a)

un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;

b)

un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;

ii)

una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE (9);

iii)

non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica dal 2 gennaio 2019 per un periodo di 3 mesi.

Fatto a Parigi, il 14 dicembre 2018

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Il presidente


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(3)  GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

(4)  Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 31).

(5)  Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 17).

(6)  Hanno risposto le 24 ANC seguenti: Autorità dei mercati finanziari (AT – FMA), Commissione cipriota della borsa valori (CY – CySEC), Banca nazionale della Repubblica ceca (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFiN), Finanstilsynet (DK -Finanstilsynet), Commissione greca per i mercati dei capitali (EL – HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorità finlandese di vigilanza finanziaria (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI), Autorità di vigilanza finanziaria (IS – FME), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Autorità maltese dei servizi finanziari (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL – AFM), Finanstilsynet (NO – Finanstilsynet), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità romena di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Finansinspektionen (SE – Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP), Banca nazionale della Slovacchia (SK – NBS), Financial Conduct Authority (UK – FCA).

(7)  Il 4 giugno 2018, un'autorità competente di uno Stato del SEE/dell'EFTA, NO-Finanstilsynet, ha adottato misure d'intervento sui prodotti a livello nazionale recante termini e date di applicazione analoghi alle misure dell'ESMA. In aggiunta, il 5 luglio 2018, l'autorità di vigilanza finanziaria dell'Islanda ha pubblicato un parere secondo il quale la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie sono contrarie alle adeguate e solide procedure e pratiche commerciali in materia di negoziazione in titoli, in conformità della normativa nazionale islandese (articolo 5 della legge n. 108/2007 sulle operazioni in valori mobiliari). Inoltre, il 6 luglio 2018 la Romania ha iniziato ad applicare una normativa nazionale avente termini simili a quelli delle misure attuate dall'ESMA.

(8)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(9)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).


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