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Document 52022XC0405(04)

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/C 150/07

C/2022/2102

GU C 150 del 5.4.2022, p. 57–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/57


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2022/C 150/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Sicilia»

PDO-IT-A0801-AM03

Data della domanda: 4.7.2017

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Descrizione vini

a)

Per le tipologie già presenti, si prevede la produzione anche nelle seguenti versioni:

Bianco con menzione Passito, Superiore e Riserva;

Rosso con menzione Passito;

Inzolia con la menzione Vendemmia Tardiva, Superiore e Riserva;

Grillo con la menzione Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore e Riserva nonché Grillo Spumante;

Chardonnay con la menzione Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore e Riserva nonché Chardonnay Spumante;

Catarratto con la menzione Vendemmia Tardiva, Passito, Superiore e Riserva e Catarratto Spumante;

Carricante Spumante;

Fiano con la menzione Riserva;

Viognier con la menzione Riserva;

Sauvignon con la menzione Riserva;

Pinot Grigio Spumante;

Nero d’Avola con la menzione Vendemmia Tardiva, Passito e Riserva, Nero d’Avola Rosato e Nero d’Avola Spumante;

Perricone con la menzione Vendemmia Tardiva e Perricone Rosato;

Frappato Rosato e Frappato Spumante;

Nerello Mascalese Rosato e Nerello Mascalese Spumante;

Cabernet Franc Rosato;

Merlot con la menzione Riserva e Merlot Rosato;

Cabernet Sauvignon con la menzione Riserva e Cabernet Sauvignon Rosato;

Syrah con la menzione Vendemmia Tardiva, Passito e Riserva e Syrah Rosato;

Pinot Nero con la menzione Riserva, Pinot Nero Rosato e Pinot Nero Spumante.

b)

Previste nuove tipologie con indicazione di vitigno Moscato, Vermentino, Zibibbo, Petit Verdot e Sangiovese, in varie versioni:

Moscato Bianco, anche con la menzione Vendemmia Tardiva e Passito nonché Moscato Bianco Spumante;

Vermentino;

Zibibbo e Zibibbo Spumante;

Petit Verdot anche con la menzione Riserva;

Sangiovese e Sangiovese Rosato.

c)

Previste nuove tipologie con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli già utilizzati per le tipologie monovarietali, con l’esclusione dei vitigni aromatici.

La DOC «Sicilia» rappresenta tutto l’ambito della viticoltura regionale. Si è voluto dare importanza a tutta la produzione vitivinicola, in particolare ai vitigni autoctoni a partire dall’autoctono Zibibbo nonché a varietà di interesse nazionale già diffusamente coltivate quali Moscato, varietà quest’ultime già utilizzate come vitigni principali nella base ampelografica dello Spumante Bianco da soli o congiuntamente ad altri vitigni fino al 50 %. Inoltre si prevedono le tipologie con i nuovi varietali Vermentino, Petit Verdot e Sangiovese di grande interesse produttivo e commerciale. Questa determinazione fa seguito all’intensa sperimentazione avvenuta negli anni che ha interessato l’ampia gamma di vitigni resi idonei alla coltivazione nella regione Sicilia e che, grazie al livello qualitativo raggiunto da tali produzioni, alle competenze degli operatori, al rinnovamento delle tecnologie, sono state ulteriormente valorizzate nella DOC «Sicilia» ed ha permesso di offrire al mercato una vasta gamma di prodotti nelle varie categorie previste.

La modifica riguarda la sezione 1.4 del documento unico e gli articoli 1, 2 e 6 del disciplinare.

2.2.   Descrizione vini

a)

Si è provveduto a snellire e semplificare la descrizione dei vini organizzandole per categorie di vino anziché per gruppi/tipi di vino. La descrizione dei vini è stata inoltre riportata in maniera più descrittiva ed è stata inserita la dichiarazione generica con la quale si specifica che i valori non indicati nelle relative sezioni rispettano per definizione i limiti previsti dalla normativa pertinente.

La descrizione delle caratteristiche dei vini di nuova introduzione e la modifica dei parametri descrittivi di talune tipologie già presenti, la riformulazione per categorie di vino, permette di semplificare il documento unico e dare un quadro più sintetico e comprensibile delle caratteristiche dei vini della DOC «Sicilia».

La modifica riguarda la sezione 1.4 del documento unico.

b)

È stato eliminato il paragrafo 3 dell’articolo 6 del disciplinare relativo alla facoltà del Ministero di modificare con proprio decreto l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Trattasi di modifica dovuta, in quanto la disposizione non è più conforme alle disposizioni unionali relative alle modifiche dei disciplinari.

La modifica non riguarda il documento unico.

2.3.   Vini bivarietali

L’elenco delle tipologie di vini bivarietali nelle varie combinazioni di varietà di uve è stato eliminato.

In sostituzione è stato specificato che la Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli indicati nel disciplinare all’articolo 1, ove sono elencate le varietà di uve utilizzate per le tipologie monovarietali.

Si è ritenuto opportuno riformulare più sinteticamente l’articolato, evitando di elencare tutte le tipologie derivanti dalle molteplici combinazioni fra le varietà di uve da vino, ma si rimanda alle possibili combinazioni dei vitigni ammessi per le tipologie monovarietali.

La modifica riguarda gli articoli 1 e 2 del disciplinare e non interessa il documento unico.

2.4.   Base varietale vini Bianco, Rosso, Rosato e Spumante Bianco

Nella composizione ampelografica obbligatoria del 50 % sono stati inseriti i seguenti vitigni:

per le tipologie Bianco: Chardonnay;

per le tipologie Rosso e Rosato: Syrah;

per la tipologia Spumante Bianco: Nerello Mascalese.

Dopo lunga sperimentazione, si è completato per le citate tipologie di vini il quadro ampelografico principale, inserendo detti tre vitigni, molto presenti nella regione con oltre 11 000 ettari, già utilizzati per la produzione dei vini monovarietali.

La modifica interessa l’articolo 2 del disciplinare e non riguarda il documento unico.

2.5.   Varietà principali di uve da vino

Vengono inserite fra le varietà principali di uve da vino le nuove varietà di uve Petit Verdot, Vermentino e Sangiovese.

L’inserimento di questi vitigni fa seguito all’intensa sperimentazione avvenuta negli anni che ha interessato l’ampia gamma di vitigni resi idonei alla coltivazione nella regione Sicilia e che potevano già essere utilizzati nella base ampelografica dei vini bianchi, rossi e rosati senza indicazione di vitigno, nell’ambito del 50 %. Pertanto si è voluto valorizzarne la produzione anche come vini monovarietali e bivarietali.

La modifica interessa il punto 1.7 del documento unico

2.6.   Norme per la viticoltura

a)

Viene integrata, all’articolo 4 comma 5 del disciplinare, la tabella con le rese massime e il titolo alcolometrico delle tipologie di cui all’articolo 1 di nuovo inserimento;

Adeguamento della tabella alle modifiche introdotte all’articolo 1;

La modifica riguarda il punto 1.5.2 del documento unico (rese massime).

b)

La tabella di cui alla lettera a) è modificata con l’aumento delle rese della tipologia «Sicilia» Grillo da 13 a 14 t/ha, della tipologia «Sicilia» Nero d’Avola da 12 a 14 t/ha e per la tipologia Nero d’Avola Spumante da 13 a 14 t/ha;

L’aumento delle rese per ettaro, comunque contenuto entro il 10 %, è stato necessario ai fini di un adeguamento delle produzioni alle reali attitudini degli impianti viticoli esistenti. Tenendo conto delle rese verificatesi sul territorio, sulla base dei risultati della sperimentazione effettuata, in relazione alle tecniche colturali e all’andamento climatico, mantenendo il medesimo livello qualitativo.

La modifica riguarda il punto 1.5.2 del documento unico (rese massime).

c)

Viene inserita all’articolo 4, paragrafo 5, del disciplinare la specifica che, per i vini a DOC «Sicilia» Bianco, Rosso, Rosato e Spumante, relativamente alla produzione massima ad ettaro e al titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve si deve far riferimento ai limiti stabiliti nel disciplinare per ciascuna varietà utilizzata.

Per una più facile interpretazione del disciplinare, si rende necessario l’inserimento del comma dopo la tabella;

La modifica non riguarda il documento unico.

d)

Sono inseriti quattro commi con cui si prevede che la Regione, su richiesta del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali, può stabilire interventi di gestione delle produzioni in merito alle diverse utilizzazioni/destinazioni delle uve, al limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro, può ridurre la resa di uva e di vino consentite e può aumentare sino ad un massimo del 20 % la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale.

Gli interventi relativi alla gestione delle produzioni, rientrano nell’ambito delle misure gestionali annuali delle produzioni, in relazione alle condizioni climatiche e di mercato, in conformità alla vigente normativa nazionale (L. n. 238/2016, articoli 35 e 39).Tale modifica non persegue un aumento definitivo della resa di uva e di vino per ettaro, ma soltanto in annate climaticamente favorevoli si destina alla produzione dei vini della denominazione l’eventuale esubero massimo del 20 % di resa uva/ettaro (già consentito dal vigente disciplinare), su richiesta dei produttori interessati e deliberazione della competente Regione, previo accertamento delle condizioni climatiche, tecnico-produttive e qualitative delle uve. In ogni caso, in conformità alla citata normativa nazionale, detta produzione (massimo 20 %) deve essere presa in carico come riserva vendemmiale da utilizzare negli anni successivi, in relazione alle esigenze di mercato.

La modifica non riguarda il documento unico.

2.7.   Norme di vinificazione - Appassimento uve e rese

a)

Vengono inserite le modalità le modalità di appassimento delle uve per le tipologie designate con le menzioni tradizionali Passito e Vendemmia Tardiva. In particolare sono stati esclusi i sistemi di deumidificazione che comportano l’utilizzo del calore.

Viene regolamentato per chiarezza degli operatori il metodo di appassimento delle uve per le tipologie Passito e Vendemmia Tardiva.

Tale modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e la sezione 1.5 del documento unico.

b)

Viene integrata la tabella relativa alle rese e aumentata la resa massima di vino (hl/ha) per le tipologie Grillo anche Riserva, Grillo Spumante, Nero d’Avola anche Riserva, Nero d’Avola Rosato e Nero d’Avola Spumante.

Adeguamento della tabella alle modifiche introdotte all’articolo 1; la resa massima di vino per ettaro per i vitigni Grillo e Nero d’Avola è legata all’aumento della resa per ettaro dei vitigni in argomento.

Tale modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare.

2.8.   Pratiche di vinificazione - Elaborazione vino spumante

Sono state inserite le modalità di elaborazione della tipologia spumante. È stato specificato che tale tipologia deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie Bianco e Rosato o Rosé.

Trattandosi di un vino a denominazione di origine registrata, si è voluto rimarcare l’aspetto qualitativo del prodotto specificandone il metodo di elaborazione.

Il riferimento a dette pratiche enologiche specifiche riguarda la sezione 1.5 del documento unico.

2.9.   Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

È stato inserito l’obbligo di imbottigliamento in zona di produzione, che corrisponde all’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

Tale previsione, conformemente alla normativa dell’Unione europea, è motivata per salvaguardare la qualità e l’immagine dei vini DOC «Sicilia», garantirne l’origine e assicurare l’efficacia e tempestività dei relativi controlli. Infatti tali condizioni sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate ad aziende della zona di produzione. Inoltre, il sistema di controllo da parte del competente organismo, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata.

Tuttavia, in conformità alla medesima normativa dell’Unione europea e della specifica normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco circoscritto delle ditte imbottigliatrici fuori zona, presso le quali programmare con efficienza i controlli da parte del competente organismo, anche in collaborazione con le autorità di controllo di altri Paesi, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea.

Tale modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e la sezione 1.9 del documento unico.

2.10.   Etichettatura e presentazione

a)

È stata aggiornata la normativa nazionale di riferimento riguardo l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne.

Trattasi di modifica formale conseguente all’emanazione della nuova normativa nazionale in materia (legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante norme sulla coltivazione della vite, la produzione ed il commercio del vino).

b)

È stato aggiunto un comma in merito al divieto di utilizzo dei sinonimi del vitigno Zibibbo per i vini «Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo Spumante.

Si vuole dare maggior salvaguardia e tutela al nome Zibibbo rispetto a quello dei suoi sinonimi quali esempio Moscato.

La modifica riguarda la sezione 1.9 del documento unico.

2.11.   Confezionamento

Ad esclusione delle tipologie Riserva, Vendemmia Tardiva, Superiore, Passito, Vigna e Spumante è consentito l’uso di contenitori idonei a venire a contatto con gli alimenti del volume che va dai 2 ai 6 litri.

Si mira a consentire ai produttori maggiore libertà circa l’utilizzo dei contenitori e dei sistemi di chiusura, anche innovativi, avere più possibilità di risposta alle esigenze dei consumatori, migliorare pertanto le opportunità di commercializzazione e collocazione dei prodotti della DOC nei diversi mercati sia unionali che internazionali.

La modifica riguarda la sezione 1.9 del documento unico.

2.12.   Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica, in conformità alla vigente normativa dell’Unione europea, è stato riformulato con riferimento alle categorie di prodotti previste.

La modifica riguarda la sezione 1.8 del documento unico.

2.13.   Riferimenti alla struttura di controllo

Modifica formale. Sono stati aggiornati la normativa nazionale di riferimento relativa ai controlli il nome della struttura di controllo ed inserito l’indirizzo PEC della stessa.

Aggiornamento dovuto al cambio di denominazione dell’organismo di controllo ed alla nuova normativa nazionale relativa alla coltivazione della vite ed alla produzione e al commercio del vino.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome da registrare

Sicilia

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

6.

Vino spumante di qualità del tipo aromatico

15.

Vino ottenuto da uve appassite

16.

Vino ottenuto da uve stramature

4.   Descrizione dei vini:

Categoria: 1. Vino - «Sicilia» Bianco e con indicazione di vitigno a bacca bianca

I vini della DOP «Sicilia» nelle tipologie Bianco anche Passito, Vendemmia Tardiva, Superiore e Riserva vengono prodotti con i vitigni più rappresentativi della zona di produzione quali Inzolia, Catarratto, Grillo, Grecanico e Chardonnay da soli o congiuntamente, per almeno il 50 %; al fine di valorizzare al meglio detta produzione questi vitigni, ai quali si aggiungono i varietali Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Moscato Bianco, Vermentino e Zibibbo, sono utilizzati per la produzione delle tipologie mono e bivarietali e rappresentano l’ampia gamma delle varietà di uve presenti in quest’isola.

Il colore di questi vini va dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini; per il Pinot Grigio talvolta anche rosato più o meno intenso o ramato; l’odore è generalmente fine, elegante, gradevole, intenso, caratteristico, fruttato, talvolta con lieve sentore floreale o aromatico, persistente.

Al sapore risultano equilibrati, caratteristici, sapidi, armonici, pieni e gradevoli con tenori zuccherini dal secco all’abboccato.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo va da minimo 11,50 % vol, per le tipologie base, a 12 % vol per i vini con menzione superiore e fino al 12,50 % vol, per i Riserva, mentre per i Passiti e i Vendemmia Tardiva minimo 13 % vol.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Categoria: 1. Vino - «Sicilia» Rosso anche con indicazione di vitigno a bacca nera

I vini della DOP «Sicilia» nelle tipologie Rosso anche Passito, Vendemmia Tardiva, Superiore e Riserva e i vini rosati vengono prodotti con i vitigni più rappresentativi della zona di produzione quali: Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese, Perricone e Syrah da soli o congiuntamente, per almeno il 50 %; al fine di valorizzare al meglio detta produzione, questi vitigni, ai quali si aggiungono anche i varietali Nerello Cappuccio, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Nero, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot e Sangiovese, sono utilizzati per la produzione delle tipologie mono e bivarietali e rappresentano la ricchezza delle varietà di uve presenti in quest’isola.

Sono vini che hanno colore dal rosso al rosso rubino tendente al granato se sottoposti all’invecchiamento come per la versione Riserva, al rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate per i rosati.

Odore: caratteristico dei vitigni utilizzati; sapore dal secco all’abboccato e fino al dolce per i Passiti e i Vendemmia Tardiva.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo va da 12 % vol per le tipologie Rosso e Rosato e con indicazione di vitigno fino a 13 % per alcuni Riserva come il Nero d’Avola, e minimo 13 % vol per i Passiti e i Vendemmia Tardiva. Gli estratti minimi vanno dai 22 g/l per il Rosso ai 24 g/l del Nero d’Avola.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Categorie: 4. Vino Spumante, 5. Vino spumante di qualità, 6. Vino spumante di qualità di tipo aromatico

I vini spumanti prodotti nelle varie categorie presentano colore giallo paglierino più o meno intenso nei bianchi, rosa più o meno intenso nei rosati, perlage fine, note floreali o fruttate, freschezza, e aromaticità in particolare se utilizzati vitigni quali Zibibbo e Moscato. I vitigni utilizzati sono sia quelli autoctoni, sia quelli internazionali a bacca bianca o nera vinificati in bianco o rosato e vengono prodotti con il metodo charmat nonché per le tipologie Bianco e Rosato, anche con il metodo classico.

I vitigni utilizzati sono quelli più rappresentativi della zona di produzione quali Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Pinot Grigio, Moscato, Zibibbo, Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese, Pinot Nero utilizzati sia in assemblaggio fra di loro, sia come monovarietali al fine di valorizzare al meglio detta produzione con l’indicazione del vitigno. Odore: caratteristico dei vitigni utilizzati; sapore da brut nature a extradry fino a dolce per il Moscato e lo Zibibbo spumante. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol, per Moscato e Zibibbo Spumante, 11,50 % vol per tutte le altre tipologie ad eccezione delle tipologie prodotte con il metodo classico che prevede un minimo di 12 % vol. Estratti non riduttori minimi 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Categorie: 15. Vino ottenuto da uve appassite, 16. Vino ottenuto da uve stramature

I vini di queste categorie hanno sapore dal secco al dolce e colori dal giallo paglierino al dorato o, se prodotti con uve a bacca nera, rosso rubino tendente al granato qualora sottoposti all’invecchiamento. Hanno profumi persistenti ma delicati, in particolare se utilizzati i vitigni aromatici quali Moscato e Zibibbo, con equilibrio tra acidità e dolcezza, note fruttate o floreali a seconda dei vitigni utilizzati. L’appassimento dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei oppure lasciati a maturare sulle piante permette un ottimo accumulo degli zuccheri e concentrazione degli estratti con valori, nei vini prodotti, di minimo 28 g/l per il Passito Bianco e 32 g/l per il Passito Rosso. Per il Passito Bianco il titolo alcolometrico totale minimo è di 16 % vol di cui svolto 11 % vol mentre per il Passito Rosso è di minimo 17 % vol di cui svolto 12 % vol.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Metodi di spumantizzazione

Pratica enologica specifica

La tipologia Spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie Bianco e Rosato o Rosé.

Appassimento delle uve

Pratica enologica specifica

Le tipologie Vendemmia Tardiva e Passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore

b.   Rese massime

«Sicilia» Bianco anche Riserva e «Sicilia» con indicazione di vitigno a bacca bianca anche Riserva:

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia» Spumante Bianco anche con indicazione di vitigno a bacca bianca:

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia» Grillo anche Spumante e Riserva e «Sicilia» Nero d’Avola anche Riserva, Rosato e Spumante:

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia Spumante» con indicazione di vitigno Frappato, Nerello Mascalese e Pinot Nero:

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia» Bianco superiore e con indicazione di vitigno a bacca bianca con menzione superiore:

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia» Rosso, Rosato e Riserva anche con indicazione di vitigno a bacca nera:

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Sicilia» Bianco e Rosso con menzione Passito o Vendemmia Tardiva anche con indicazione di vitigno a bacca bianca o nera:

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» comprende l’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Vermentino B.

 

Zibibbo B.

 

Alicante N.

 

Frappato N.

 

Müller-Thurgau B.

 

Nerello Cappuccio N.

 

Perricone N.

 

Pinot Nero N.

 

Sangiovese N.

 

Sauvignon B.

 

Syrah N.

 

Viogner B.

 

Cabernet Franc N. - Cabernet

 

Cabernet Sauvignon N. - Cabernet

 

Calabrese N. - Nero d’Avola N.

 

Carignano N.

 

Carricante B.

 

Ansonica B. - Inzolia

 

Petit Verdot N

 

Merlot N.

 

Mondeuse N.

 

Moscato Bianco B. - Moscato

 

Nerello Mascalese N.

 

Nocera N.

 

Grecanico Dorato B. - Grecanico

 

Grillo B.

 

Catarratto Bianco Comune B. - Catarratto

 

Catarratto Bianco Lucido B. - Catarratto

 

Chardonnay B.

 

Damaschino B.

 

Fiano B.

 

Pinot Grigio - Pinot

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con l’ambiente

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.

La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola al mondo ne sono testimonianza i reperti archeologici e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani. Sin dall’epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche. Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano.

Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno Zebib (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l’isola di Pantelleria.

Il legame con la zona geografica delimitata della DOC «Sicilia» è comprovato dalle specifiche caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche della zona geografica delimitata.

La zona settentrionale è prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, collinare; nella zona sud-orientale è tipica di altopiano e, nella Sicilia orientale, vulcanica. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.

L’esposizione e l’ubicazione dei vigneti è comunque prevalentemente collinare, in zone particolarmente vocate, in ambienti adeguatamente ventilati e molto luminosi, favorevoli ad un ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta permettendo di ottenere produzioni di elevata qualità e sanità delle uve. Pertanto il clima mediterraneo assolato, con estati calde e siccitose, ma ventilato, permette un’ottima maturazione delle uve con accumulo di zuccheri e concentrazione degli estratti, mentre le escursioni termiche più o meno accentuate e la ricchezza di mineralità dei suoli, apportano note di freschezza e acidità. L’insieme di queste condizioni determina la produzione di vini che, nelle varie categorie, risultano sempre intensi ma equilibrati e armonici.

Le forme d’allevamento sono prevalentemente quelle tradizionali poco espanse e variano nelle diverse aree viticole dell’isola, dal tradizionale alberello marsalese ancora in uso nelle zone costiere della provincia di Trapani, alla più diffusa spalliera bassa a cordone permanente o rinnovabile o forme espanse in alcune valli fertili dell’interno.

L’ampio territorio della DOC «Sicilia» permette la produzione di vini derivanti da uve di vitigni sia autoctoni, sia alloctoni o internazionali che consentono quindi di offrire un’ampia gamma di prodotti nelle varie categorie di vino previste.

Categoria: 1. Vino

Questa categoria comprende un’ampia gamma di tipologie di vini.

Rossi, rosati e bianchi anche i vini Passito, Vendemmia Tardiva e Riserva. I vitigni utilizzati sono sia autoctoni di altissimo pregio quali Inzolia, Catarratto, Grillo, quest’ultimo originato da un incrocio tra Catarratto e Zibibbo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Müller-Thurgau e Sauvignon. Anche nella produzione di vini rossi, la Sicilia ha una delle produzioni più rinomate ottenute con vitigni autoctoni in particolare Nero d’Avola con Frappato e Nerello Mascalese e gli alloctoni Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d’Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni riesce a caratterizzare e delineare l’originalità del vino siciliano, non solo per l’aspetto cromatico, ma anche perché conferisce al vino una tipicità riconducibile agli odori e sapori mediterranei.

Tutte queste tipologie di vini presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche, chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

I vini bianchi presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso o giallo carico mentre i vini rossi presentano un colore rosso rubino più o meno intenso con eventuali sfumature violacee, che con l’invecchiamento sfuma verso il granato. Sono tutti vini equilibrati, di buona struttura e alcolicità. La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione e interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC «Sicilia». In questo particolare territorio l’intervento dell’uomo nel corso dei secoli, ha tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate e affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, che ha permesso di ottenere la rinomanza dei vini della DOP «Sicilia».

Categorie: 4. Vino spumante, 5. Vino spumante di qualità, 6. Vino spumante di qualità di tipo aromatico

I vini spumanti prodotti presentano colore giallo paglierino più o meno intenso nei bianchi, rosa più o meno intenso nei rosati, anche con riflessi ramati per il Pinot Grigio, perlage fine, note floreali e fruttate, freschezza, dovute alla ricchezza di mineralità dei suoli, al clima mediterraneo e alle escursioni termiche più o meno accentuate, aromatici in particolare se utilizzati vitigni quali Zibibbo e Moscato. I vitigni utilizzati sono sia quelli autoctoni che internazionali e vengono prodotti con il metodo charmat se con indicazione di vitigno e anche con il metodo classico con rifermentazione in bottiglia per le tipologie Bianco e Rosato.

Categorie: 15. Vino ottenuto da uve appassite, 16. Vino ottenuto da uve stramature

Il clima mediterraneo, assolato, con estati calde e siccitose ma ventilato, con escursioni termiche più o meno accentuate permette una ottimale maturazione e sanità delle uve tradizionalmente poste in appassimento dopo la raccolta su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei oppure lasciate a maturare sulle piante con ottimo accumulo di zuccheri e concentrazione degli estratti. I vini sono profumati, in particolare se utilizzati i vitigni Moscato e Zibibbo, hanno sapore dal secco al dolce e colori dal giallo paglierino al dorato a volte con tonalità ambrate e odori persistenti ma delicati, con equilibrio tra acidità e dolcezza, note fruttate o floreali a seconda dei vitigni utilizzati.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

Tale previsione, conformemente alla normativa dell’Unione europea, è motivata per salvaguardare la qualità e l’immagine dei vini DOC «Sicilia», garantirne l’origine e assicurare l’efficacia e tempestività dei relativi controlli. Infatti tali condizioni sono meglio assicurate con l’imbottigliamento in zona, in quanto l’applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento sono affidate ad aziende della zona di produzione.

Inoltre, il sistema di controllo da parte del competente organismo, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è più efficace nella zona delimitata.

Tuttavia, in conformità alla medesima normativa dell’Unione europea e della specifica normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco circoscritto delle Ditte imbottigliatrici fuori zona, presso le quali programmare con efficienza i controlli da parte del competente organismo, anche in collaborazione con le autorità di controllo di altri Paesi, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea.

Etichettatura- indicazione varietà uva

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini «Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo Spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno Zibibbo.

Confezionamento

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini della Denominazione di Origine Controllata «Sicilia» devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, che possono raggiungere la capacità massima di 18 litri.

Inoltre, ad esclusione delle tipologie Riserva, Vendemmia Tardiva, Superiore, Passito, Vigna e Spumante, è consentito l’uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti di capacità non inferiore a 2 litri e non superiore a 6 litri.

Sono ammessi sistemi di chiusura dei recipienti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, con l’esclusione del tappo a corona.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14441


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


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