This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CN0145
Case C-145/17 P: Appeal lodged on 21 March 2017 by Internacional de Productos Metálicos, S.A. against the order of the General Court (Second Chamber) delivered on 25 January 2017 in Case T-217/16, Internacional de productos metálicos v Commission
Causa C-145/17 P: Impugnazione presentata il 21 marzo 2017 dalla Internacional de Productos Metálicos, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) pronunciata il 25 gennaio 2017 nella causa T-217/16, Internacional de productos metálicos/Commissione
Causa C-145/17 P: Impugnazione presentata il 21 marzo 2017 dalla Internacional de Productos Metálicos, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) pronunciata il 25 gennaio 2017 nella causa T-217/16, Internacional de productos metálicos/Commissione
GU C 195 del 19.6.2017, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 195/12 |
Impugnazione presentata il 21 marzo 2017 dalla Internacional de Productos Metálicos, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) pronunciata il 25 gennaio 2017 nella causa T-217/16, Internacional de productos metálicos/Commissione
(Causa C-145/17 P)
(2017/C 195/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente e A. Monreal Lasheras, abogados)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
— |
Annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, del 25 gennaio 2017, nella causa T-217/16. |
— |
Rinviare la causa T-217/16 al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul limite temporale di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016. |
— |
Condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il primo motivo di impugnazione si fonda sulla sussistenza di legittimazione attiva a presentare ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale dell’UE») avverso il regolamento n. 2016/278 (1), dal momento che ritiene che le condizioni di cui all’articolo 263, comma 4, TFUE siano soddisfatte. Com’è noto a questo Tribunale, dette condizioni sono: i) l’incidenza diretta e individuale dell’atto impugnato o ii) l’incidenza diretta di atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Con riguardo all’incidenza diretta e individuale dell’atto impugnato, la ricorrente ritiene che il Tribunale dell’UE non contesti in alcun modo la sussistenza di incidenza diretta nei propri confronti. Per quanto riguarda invece l’incidenza individuale, essa sussiste nei confronti della Internacional de Productos Metálicos (in prosieguo: la «IPM»), dal momento che il regolamento in questione riguarda tutti gli importatori che, nei propri Documenti Amministrativi Unici (DAU), hanno inserito nomenclature o codici TARIC relativi ai prodotti gravati da dazi antidumping negli anni tra il 2009 (entrata in vigore del regolamento n. 91/2009) e il 2016 (entrata in vigore del regolamento n. 2016/278) compresi. In tal modo detti importatori costituiscono un «gruppo ristretto di operatori economici» giacché il limite agli effetti dell’abrogazione dei dazi antidumping li riguarda in maniera concreta e specifica. Per quanto riguarda invece l’incidenza diretta di atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione, l’esame verte sulla dimostrazione dell’inesistenza di atti di esecuzione nel regolamento n. 2016/278. In tale contesto, le liquidazioni cui fa riferimento il Tribunale dell’UE come atti di esecuzione del regolamento non possono essere considerate tali, giacché le uniche liquidazioni ricevute dalla ricorrente sono quelle derivanti dal regolamento n. 91/2009 (2), non essendo mai state ricevute quelle derivanti dal regolamento impugnato (regolamento n. 2016/278). Ciò è dimostrato dal fatto che le stesse liquidazioni, all’epoca effettuate a favore della IPM dall’amministrazione fiscale spagnola, sono state disposte prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato. Ciò detto, l’articolo 2, oggetto di impugnazione, è una norma autonoma che non necessita di alcun atto successivo per produrre effetti giuridici dalla sua entrata in vigore, limitandosi ad abrogare alcuni dazi antidumping in ragione dell’incompatibilità degli stessi con l’accordo antidumping e il trattato GATT. Inoltre, il regolamento prevede un obbligo di non fare — vieta allo Stato spagnolo di emanare nuovamente decisioni dirette a liquidare dazi antidumping -, sicché impedisce l’adozione di qualsiasi atto in materia fiscale che possa essere impugnato a livello nazionale, dal momento che la presentazione del ricorso di annullamento era l’unico mezzo di cui disponeva la IPM per impugnare l’articolo 2 del regolamento n. 2016/278. Alla luce di quanto precede, la ricorrente sostiene che non vi sono dubbi che la IPM sia legittimata, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a presentare un ricorso di annullamento avverso l’articolo 2 del regolamento n. 2016/278, poiché il suddetto regolamento, per sua stessa natura e contenuto, non comporta alcuna misura d’esecuzione. |
2. |
Come secondo motivo di impugnazione, la ricorrente analizza la domanda presentata dinanzi al Tribunale dell’UE in ordine al riconoscimento dell’applicazione retroattiva degli effetti dell’articolo 1 del regolamento impugnato. A tale riguardo la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale dell’UE nella sua ordinanza oggetto della presente impugnazione, nella quale afferma di non essere competente a dichiarare la retroattività dell’articolo 1 del regolamento, ritiene che detta competenza sia conseguenza necessaria dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento, in quanto detto articolo prevede il limite temporale sulla cui applicabilità verteva il ricorso di annullamento respinto. Pertanto, la domanda di dichiarazione di retroattività dell’articolo 1 del regolamento formulata dalla ricorrente è integralmente ammissibile, giacché la stessa, una volta dichiarata la nullità dell’articolo 2 del regolamento, verrebbe implicitamente accolta. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24).
(2) Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1).