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Document 52010AE0987
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards the integration of maritime surveillance: a common information sharing environment for the EU maritime domain’ COM(2009) 538 final
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE COM(2009) 538 def.
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE COM(2009) 538 def.
GU C 44 del 11.2.2011, p. 173–177
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/173 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE
COM(2009) 538 def.
2011/C 44/32
Relatore: Nikolaos LIOLIOS
La Commissione europea, in data 15 ottobre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE
COM(2009) 538 definitivo.
La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 1o giugno 2010.
Alla sua 464a sessione plenaria, dei giorni 14 e 15 luglio 2010 (seduta del 14 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 164 voti favorevoli, 1 voto contrario e 6 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione in esame, e appoggia l'insieme delle possibili misure di sorveglianza marittima integrata ivi proposte al fine di ottenere una comprensione effettiva di tutte le attività in mare che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza, la protezione, l'economia o l'ambiente dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
1.2 Il CESE concorda, in linea di principio, con le raccomandazioni formulate nella suddetta comunicazione, ed è convinto che l'introduzione di norme in materia di divulgazione e trattamento dei dati nonché di meccanismi di controllo da parte/nei confronti di tutti gli organismi partecipanti consentirà di ottenere una conoscenza migliore della situazione nel settore marittimo.
1.3 Il CESE osserva che la comunicazione in esame reca un contributo positivo alla soluzione dei maggiori problemi di sicurezza cui l'UE deve far fronte, tra i quali l'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e la protezione efficiente ed efficace dell'ambiente nonché della vita e del patrimonio dei cittadini dell'UE.
1.4 Il CESE riconosce che la politica marittima integrata dell'UE può essere sostenibile solo se contempla azioni sostenibili, e che la sorveglianza marittima integrata non costituisce un'eccezione al riguardo. Il sistema di sorveglianza marittima integrata proposto dovrebbe essere pertanto realizzato in modo tale da fornire, in maniera sostenibile, dei dati accurati, tempestivi, affidabili ed economici quando e dove necessario e per la specifica finalità richiesta. Si deve quindi considerare anche la possibilità di rendere espandibile tale sistema.
1.5 Il CESE è favorevole a un ampio meccanismo comune di sorveglianza per tutta l'UE, basato su un quadro giuridico armonizzato, che permetta la condivisione di informazioni - sensibili e non - tra le amministrazioni, le agenzie e gli operatori dei diversi Stati membri.
1.6 Il CESE riconosce l'importanza della dimensione internazionale del settore marittimo, e al riguardo reputa necessario e urgente elaborare norme tecniche e giuridiche e studiare le possibilità di cooperazione con paesi terzi.
1.7 Il CESE è convinto che, per poter collegare tra loro i sistemi di sorveglianza marittima, sia necessario aver prima esaminato in maniera approfondita le varie questioni giuridiche relative allo scambio di informazioni raccolte per finalità diverse e da fonti diverse. In proposito gli Stati membri sono soggetti ad obblighi differenti, e la riservatezza dei dati e la protezione dei dati personali rivestono un'importanza cruciale. Restano ancora da stabilire la natura dei dati condivisibili, le finalità (e i metodi) del loro scambio e i loro potenziali destinatari, nonché le garanzie eventualmente necessarie ai fini della riservatezza e della sicurezza dei dati e della protezione dei dati personali.
1.8 Il CESE raccomanda che i dati siano divulgati in funzione dell'effettiva «necessità di sapere» dell'utente, in modo da garantirne la protezione ed evitarne un'indebita propagazione. È inoltre assolutamente necessario definire chiaramente i livelli di riservatezza nonché quale livello è autorizzato all'utilizzo dei dati, attraverso la creazione di un sistema pratico e trasparente di attribuzione dei diritti di accesso.
1.9 Il CESE è consapevole del fatto che la validazione dei dati raccolti è un compito molto importante e difficile, e propone di elaborare un quadro di riferimento per la raccolta dei dati e la verifica della correttezza delle sue modalità che garantisca altresì la sicurezza delle informazioni durante il processo della loro divulgazione.
1.10 Il CESE preme affinché, per attuare la sorveglianza marittima integrata, si rispetti una tabella di marcia che, trattando gli aspetti giuridici e tecnici dell'integrazione delle informazioni, faccia tesoro dell'esperienza acquisita con i progetti pilota, i gruppi di esperti e le valutazioni d'impatto.
1.11 Il CESE raccomanda di elaborare meccanismi unici di coordinamento nazionale e un unico centro (hub) di informazione per ciascun gruppo («comunità») di utilizzatori a livello nazionale, al fine di agevolare lo sviluppo e l'operabilità della sorveglianza marittima integrata.
1.12 Tenendo conto dei numerosi sistemi esistenti, il CESE propone di evitarne le sovrapposizioni, in modo che la sorveglianza marittima integrata modifichi non già le modalità di raccolta delle informazioni, bensì quelle della loro divulgazione.
1.13 Il CESE invita l'UE ad adottare un approccio più centralizzato alla gestione della rete; con questo approccio il coordinamento si realizzerebbe attraverso la struttura formale della rete stessa e le comunicazioni a livello centrale.
1.14 Per rendere sicura l'interconnessione delle comunità di utilizzatori, il CESE suggerisce che l'UE definisca una piattaforma chiara e robusta per il sistema di attribuzione dei diritti di accesso, basata su una comprensione comune a livello dell'UE delle diverse posizioni politiche nonché sull'efficacia operativa. I beneficiari dei diritti di accesso così attribuiti dovrebbero essere soggetti al regolamento dell'UE sulla trasparenza.
1.15 L'architettura adottata per il sistema dovrebbe includere meccanismi di feedback che consentano adattamenti e aggiornamenti, anche attraverso l'evoluzione del quadro normativo.
1.16 Il CESE raccomanda che una gestione avanzata dei rischi legati alla sicurezza continui ad essere una priorità assoluta per il settore marittimo europeo. A tal fine, è preferibile un'architettura a più livelli che garantisca la validità e la sicurezza dei dati.
2. Introduzione
2.1 Il 15 ottobre 2009 la Commissione ha pubblicato la comunicazione intitolata Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE (COM(2009) 538 definitivo) e, in base all'articolo 262 del Trattato CE, chiesto al CESE di elaborare un parere in merito.
2.2 Nella sua precedente comunicazione dal titolo Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM(2007) 575 definitivo) (il cosiddetto «Libro blu»), la Commissione stessa si era impegnata a provvedere entro il 2013 «alla realizzazione di un sistema di sorveglianza maggiormente integrato per riunire i sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti che vengono attualmente utilizzati per garantire la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, il controllo della pesca, il controllo delle frontiere esterne e altre attività rivolte all'applicazione della legge».
2.3 Nel campo della sorveglianza l'Unione europea ha già avviato una serie di iniziative che integrano più di un'attività settoriale. Innanzitutto, la direttiva 2002/59/CE (1) ha introdotto: il Vessel Traffic Monitoring (sistema comune di monitoraggio del traffico navale e d'informazione), che consente agli Stati membri di raccogliere e scambiare tra loro dati relativi ai movimenti e alle operazioni di carico delle navi, e il SafeSeaNet, una rete europea per lo scambio di dati marittimi tra le autorità competenti degli Stati membri intesa a prevenire gli incidenti in mare e l'inquinamento marino e a consentire una risposta più efficace nell'eventualità di tali incidenti.
2.4 A tal fine è già operativo il server EIS (European Index Server) e si sta sviluppando il sistema Stires (SafeSeaNet Traffic Information Relay and Exchange System). Inoltre, i dati relativi al traffico marittimo a corto raggio vengono raccolti già adesso, e in futuro quelli relativi al traffico marittimo a lungo raggio saranno resi accessibili su richiesta dal Centro di raccolta dati del sistema di identificazione e tracciamento delle navi a lungo raggio dell'UE (EU Long Range Identification and Tracking Data Centre - EU LRIT DC), in cooperazione con gli Stati membri (cfr. le risoluzioni MSC 202(81) e 211(81) del Comitato di sicurezza marittima dell'OMI (Organizzazione marittima internazionale), che hanno modificato la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (International Convention of Safety of Life At Sea - SOLAS)). Inoltre, con lo sviluppo del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) si prevede una soluzione di sorveglianza integrata per l'UE.
2.5 Infine, la comunicazione in esame prende in considerazione tutte le altre iniziative pertinenti adottate dall'UE, comprese l'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (European Maritime Safety Agency - EMSA), dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (Frontex) e dell'Agenzia europea per la difesa (European Defence Agency - EDA) e la pubblicazione del Libro blu summenzionato. Parallelamente, sono in fase di lancio due progetti pilota volti a testare sul campo - ossia in un teatro di operazioni - le possibili modalità di funzionamento concreto della sorveglianza marittima integrata. Uno dei due progetti riguarda il bacino del Mediterraneo, l'altro i bacini dei mari dell'Europa settentrionale.
2.6 La politica di sorveglianza marittima integrata proposta mira a creare non già un sistema di sorveglianza aggiuntivo, bensì delle interfacce, e quindi a integrare tra loro i sistemi esistenti nei diversi settori e nei vari Stati membri, in modo da migliorare l'efficacia delle autorità nazionali preposte all'attuazione delle misure di sorveglianza e da accrescere l'efficienza (sul piano dei costi) delle azioni effettuate in mare. Per sviluppare una rete intersettoriale sicura che soddisfi l'esigenza sempre più pressante di disporre di un quadro comune e riconosciuto della situazione, sarà necessario progettare con cura i diritti di accesso degli utilizzatori e le norme in materia di sicurezza riguardanti questi ultimi.
2.7 Il CESE riconosce che tradurre in realtà concreta la sorveglianza marittima integrata richiede un gran numero di attività complesse e sfaccettate, che si sovrappongono spesso tra loro, ma che sono nell'interesse dell'UE nel suo insieme.
2.8 Il CESE accoglie con favore la comunicazione in esame in quanto costituisce una base per integrare i sistemi autonomi oggi esistenti in un sistema comune per la condivisione delle informazioni, che sarà in grado di supportare la futura politica europea dei trasporti marittimi, di salvaguardare l'ambiente e i servizi di trasporto marittimo per il commercio sia globale che europeo e di migliorare la vita quotidiana dei cittadini dell'UE, specialmente di quelli che abitano zone situate lungo le frontiere marittime esterne dell'Unione europea.
2.9 Il CESE fa notare che la comunicazione in esame viene pubblicata in un momento cruciale in cui il settore dei trasporti marittimi si trova di fronte a una serie di gravi sfide: a) la crisi economica e finanziaria mondiale, che aggrava la crisi strutturale e ciclica del settore, b) l'immigrazione illegale, soprattutto alle frontiere meridionali e orientali dell'UE, c) le attività illegali come la tratta di esseri umani e il traffico di armi e stupefacenti e d) la gestione di materiali sensibili per installazioni militari e impianti nucleari.
2.10 Il CESE fa inoltre presente la necessità di affrontare e risolvere anche i problemi legati alla sicurezza e alla pirateria che interessano i servizi marittimi dell'UE e si verificano in acque extraeuropee (al largo dell'Africa orientale, dell'Indonesia, ecc.).
3. Comunicazione Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE
3.1 Il CESE, come ha già dichiarato in un precedente parere (2), «appoggia la proposta di creare una rete europea per la sorveglianza marittima e di migliorare la cooperazione tra le guardie costiere degli Stati membri. Tali misure promuoveranno la sicurezza e la protezione in mare, il controllo della pesca, il controllo delle frontiere esterne e la tutela dell'ambiente marino. Il CESE ribadisce che è auspicabile che gli Stati membri dell'UE adottino un approccio coordinato riguardo agli accordi bilaterali con paesi terzi in materia di fermo, in modo da tenere conto delle crescenti esigenze di sicurezza. Caldeggia inoltre un intervento dell'UE per far fronte al proliferare degli attacchi a mano armata e degli atti di pirateria in mare, in particolare nell'Asia sudorientale e in Africa».
3.2 Il CESE accoglie con favore la comunicazione in esame, e appoggia l'insieme delle possibili misure con cui l'UE potrebbe contribuire a una maggiore sicurezza nella prestazione di servizi nel settore marittimo. Il CESE concorda in linea di principio con l'analisi e le proposte della comunicazione ed auspica ulteriori miglioramenti che contribuiscano alla rapida e concreta attuazione di una sorveglianza marittima integrata.
3.3 La comunicazione sulla strategia dell'UE per una migliore integrazione dei sistemi di sorveglianza enuncia quattro principi guida per la creazione di un sistema comune di condivisione delle informazioni, ovvero: (1) un approccio che colleghi fra loro tutte le comunità di utilizzatori, (2) l'elaborazione di un quadro tecnico per l'interoperabilità e l'integrazione futura, (3) lo scambio di informazioni fra autorità civili e militari e (4) disposizioni giuridiche specifiche per dare concreta attuazione a questo sistema comune di condivisione delle informazioni. Dato che la comunicazione in esame si limita a enunciare dei principi, anche il presente parere si limiterà ad analizzare i principi in essa proposti. Ciò non toglie, naturalmente, che, per tradurre tali principi in misure normative, sarebbero necessarie ulteriori precisazioni.
3.4 Il CESE riconosce che, dato il carattere globale del trasporto marittimo europeo, la conoscenza della situazione del settore assume una notevole importanza: infatti, (a) i movimenti delle navi costituiscono un sistema dinamico sul piano spaziale e temporale, (b) le questioni della sicurezza, della protezione e dell'ambiente travalicano le singole frontiere, e (c) decisioni prese da un solo soggetto potrebbero incidere su altri sistemi.
3.5 In proposito occorre notare che vi sono due questioni da risolvere: il quadro strategico pubblico e la funzionalità pratica del sistema. Dato che l'attuazione di un sistema di sorveglianza marittima integrata potrebbe essere ostacolata da questioni di riservatezza o di altro tipo a livello degli Stati membri, tale sistema deve essere perfezionato per renderlo davvero funzionale sul piano applicativo.
3.6 Il CESE reputa che la realizzazione concreta di detto sistema incontri tre tipi principali di problemi: quelli di natura giuridica, quelli di natura tecnica/tecnologica e quelli di natura gestionale. Sul piano giuridico, il problema più importante sembra costituito dalla riservatezza, con riguardo alla commistione di dati personali, commerciali e militari. Inoltre, le politiche in materia di (sicurezza dei) dati potrebbero vietare o limitare la condivisione (o l'ulteriore utilizzo) di determinate informazioni.
3.7 Per quanto concerne la riservatezza, le disposizioni relative a strumenti fondamentali di monitoraggio e sorveglianza classificano come informazioni riservate (sotto il profilo commerciale) una quantità significativa di dati relativi alla sorveglianza e alla comunicazione nel settore marittimo. Di conseguenza, il trattamento di questi dati sarà condizionato dall'obbligo di tutela della riservatezza e di rispetto del segreto professionale che incombe alle persone autorizzate ad avere accesso ai dati stessi.
3.8 I sistemi attuali hanno natura monosettoriale, ma la loro funzionalità è ostacolata da problemi di riservatezza. Estendere la condivisione dei dati al di là del rispettivo settore potrebbe dar luogo a nuovi problemi e a questioni di riservatezza, dato che comporterà il coinvolgimento di una serie di altri soggetti.
4. Osservazioni specifiche
4.1 Il CESE condivide ed appoggia i principi enunciati nella comunicazione sulla sorveglianza marittima integrata.
4.2 Il CESE riconosce la necessità di effettuare ulteriori analisi, dal punto di vista strategico, giuridico, di mercato e tecnologico, che conducano a uno specifico piano di azione per l'attuazione del sistema di sorveglianza marittima integrata, con una particolare attenzione alle sfide che si prospettano sul piano giuridico e tecnologico. Dette analisi dovrebbero sfociare in una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione di tale sistema, con un'indicazione precisa dei relativi tempi, e potrebbero basarsi sull'esperienza acquisita in materia grazie a progetti come SafeSeaNet, Freightwise, e-Freight e ai sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification Systems - AIS) nonché a tutte le pertinenti iniziative.
4.3 Il CESE ribadisce l'importanza di esaminare i risultati dei progetti pilota attualmente in corso prima di intraprendere determinate decisioni. Occorre che i progetti pilota siano mirati sia alle imprese che alle amministrazioni che operano in campi rappresentativi del settore marittimo dell'UE. Inoltre, da questi progetti dovrebbero scaturire altresì delle relazioni sulla sostenibilità a lungo termine di un sistema di sorveglianza marittima integrata. In tal senso, avviare ulteriori progetti pilota sarà utile per una migliore comprensione dei problemi connessi con l'elaborazione di un siffatto sistema. Inoltre, ai fini del tempestivo completamento di questi progetti pilota occorrerà prevedere e monitorare dei calendari specifici di attuazione.
4.4 Il CESE desidera far notare che, per quanto concerne la realizzazione concreta della condivisione di dati, la strategia per una sorveglianza marittima integrata potrebbe trarre insegnamenti da altri sistemi in uso nel settore dei trasporti, compreso quello del «documento di trasporto unico», che è considerato il sistema equivalente di condivisione di informazioni dal lato degli operatori commerciali (ai sensi del regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960, e della direttiva 92/106/CEE, del 7 dicembre 1992, ogni trasporto merci effettuato all'interno dell'UE deve ormai formare oggetto di un documento di trasporto. Conformemente al Piano di azione per la logistica del trasporto merci, verrà istituito un documento di trasporto europeo unico utilizzabile per tutti i modi di trasporto, facilitando in tal modo il trasporto multimodale di merci e rafforzando e migliorando il quadro offerto dalle lettere di vettura o dai manifesti multimodali). Per gli scambi di informazioni dovrebbe inoltre essere utilizzata la lingua più diffusa nel settore marittimo.
4.5 La sostenibilità del sistema di sorveglianza marittima integrata deve essere garantita attraverso la previsione di una possibilità di espansione («espandibilità») inerente al sistema stesso, al fine di consentire l'integrazione di futuri sistemi autonomi di sorveglianza.
4.6 Per quanto concerne la condivisione di informazioni, il CESE è favorevole al principio per cui vanno condivise «tante informazioni quante sono necessarie in base alla necessità di sapere dell'utente e in linea con le condizioni d'uso» anziché a quello per cui vanno condivise «quante più informazioni possibili». Le informazioni vanno condivise con tutte le comunità di utilizzatori, in base a un quadro di riferimento chiaro che assicuri la protezione dei dati personali nonché di altri dati sensibili. Inoltre, è assolutamente necessario controllare la divulgazione dei dati al di là degli organismi «autorizzati all'accesso», ossia attenersi alle normative pertinenti dell'UE.
4.7 Per quanto concerne gli aspetti tecnici, il CESE raccomanda di utilizzare piattaforme open source a sostegno della progettazione, dello sviluppo, della diffusione e della manutenzione delle relative soluzioni. Il nucleo fondamentale del sistema dovrebbe fornire: a) un'ontologia del dominio «marittimo» per lo scambio automatizzato di dati; b) strumenti per la progettazione, la simulazione, l'analisi delle prestazioni e l'ottimizzazione delle soluzioni in materia di sorveglianza; c) un registro dei servizi web; d) strumenti per aiutare a risolvere i conflitti di interoperabilità; e) meccanismi per il reperimento automatizzato dei servizi web (Web service discovery) e l'integrazione dei servizi idonei; f) un'interoperabilità sicura; e g) meccanismi di controllo e di revisione (audit).
4.8 Il CESE condivide la proposta di dotare il sistema di un'architettura «a strati». Tale approccio consentirà di utilizzare la moderna «architettura a nube» (cloud architecture) attualmente utilizzata da tutti gli sviluppatori informatici. Ciò nonostante, occorre tener presente che tali architetture sono maggiormente soggette a violazioni della sicurezza e che ciò richiederà l'adozione di meccanismi di protezione più efficaci. La tutela della riservatezza dei dati potrebbe essere tuttavia migliorata mediante un processo decisionale gerarchico e un quadro di riferimento per l'accesso ai dati all'interno dell'organizzazione.
4.9 Il CESE dà atto della disponibilità dei mezzi tecnologici necessari per raccogliere, rendere omogenei e divulgare dati significativi a beneficio di tutti i soggetti interessati, ed esorta l'UE a definire le piattaforme comuni atte ad essere utilizzate efficacemente da tutti questi soggetti in tutti gli Stati membri. Inoltre, bisognerebbe elaborare meccanismi di prevenzione che consentano di evitare problemi di duplicazione nella raccolta e nell'archiviazione dei dati.
4.10 Quanto al primo dei quattro principi enunciati nella comunicazione in esame, il CESE propone di compiere uno sforzo concreto verso l'introduzione di standard comuni e regole comuni in materia di dati, a livello sia settoriale che funzionale, al fine di migliorare la qualità dei dati stessi.
4.11 Data l'ampiezza del settore marittimo, la protezione dei dati potrebbe essere indebolita da un «sistema flessibile per la condivisione delle informazioni», e la potenziale minaccia che esso comporta.
4.12 Secondo il CESE, l'interoperabilità tecnica è un fattore importante, che dovrebbe condurre ad agevolare lo scambio di dati da parte di tutti i soggetti interessati, siano essi imprese o pubbliche amministrazioni, anche per quanto attiene alle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni (administration to administration - A2A), tra queste ultime e le imprese (administration to business - A2B) e tra imprese (business to business - B2B).
4.13 Quanto al terzo dei quattro principi enunciati nella comunicazione, il CESE riconosce che un'ulteriore analisi circa l'integrazione dell'interconnessione civile e militare è necessaria per integrare meglio i dati e agevolare un utilizzo migliore delle informazioni. Il CESE condivide l'affermazione secondo cui le informazioni relative alla sorveglianza dovrebbero essere condivise fra le autorità civili e militari. Esso ribadisce inoltre la necessità di stabilire con chiarezza i mandati corrispondenti. Occorre introdurre norme e procedure operative comuni per l'accesso alle informazioni e per l'utilizzo delle stesse al fine di garantire uno scambio bidirezionale legale dei dati, quando l'utilizzo di questi ultimi è vincolato al rispetto di normative dell'UE.
4.14 Riguardo al quarto principio enunciato nella comunicazione, il CESE desidera porre l'accento sulla necessità di effettuare ulteriori analisi circa la protezione dei dati personali entro l'ambito di applicazione del documento in esame, ed esorta l'UE a riconsiderare e adottare tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati sensibili. Pur riconoscendo che tutto ciò finisce per appesantire il processo in esame (ossia la realizzazione di un sistema di sorveglianza marittima integrata), il CESE ritiene che si tratti di attuare un principio essenziale.
4.15 Il CESE condivide l'approccio settoriale alla condivisione delle informazioni proposto nella comunicazione. In ogni caso, andrebbero fissate delle linee guida specifiche per l'attribuzione dei diritti di accesso alle autorità competenti e al personale autorizzato.
4.16 Il CESE invita la Commissione a indagare ulteriormente sull'esistenza di accordi bilaterali marittimi tra gli Stati membri e paesi terzi in materia di condivisione di informazioni e a imporre, se necessario, il rispetto dell'acquis dell'Unione europea (regolamenti (CEE) n. 4055/86 e n. 4058/86).
4.17 Circa i dati di origine spaziale viene esplicitamente menzionato il monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Global Monitoring for Environment and Security - GMES). Il Comitato auspica che la comunicazione menzioni espressamente anche l'uso del sistema europeo di navigazione satellitare Galileo.
4.18 Il CESE prende atto che il trattamento dei dati personali a fini militari, di sicurezza dello Stato e di applicazione del diritto penale resta per il momento al di fuori del quadro giuridico generale per la protezione dei dati. Esso condivide le conclusioni di uno studio sugli aspetti giuridici dei dati relativi al monitoraggio e alla sorveglianza marittima (relazione finale sul tema Legal Aspects Of Maritime Monitoring & Surveillance Data) commissionato dalla Commissione (contratto quadro di servizi FISH/2006/09, lotto 2), laddove affermano chiaramente che la protezione dei dati forma oggetto di un obbligo di estrema importanza per l'UE e che è un problema da affrontare a livello sia dell'UE che dei singoli Stati membri. Si prevede che siano richieste ulteriori garanzie qualora si intenda effettuare uno scambio di dati personali fra autorità rientranti nel campo di applicazione del quadro giuridico vigente in materia di protezione dei dati (ad es. autorità di pesca) e autorità (attualmente) escluse da tale campo di applicazione (ad es. autorità militari, di sicurezza dello Stato o preposte all'applicazione della legge).
4.19 Il CESE reputa molto importante elaborare un quadro giuridico che affronti questioni come ad esempio la qualità dei dati, l'ulteriore uso dei dati, la sicurezza dei dati, i meccanismi di autorizzazione all'accesso, la natura dei dati interessati, le finalità (e i metodi) dello scambio, i potenziali destinatari dei dati, le garanzie necessarie per tutelare la riservatezza e la sicurezza di determinati dati, la protezione dei dati personali e le relative procedure.
4.20 Il CESE è convinto della necessità di condividere i dati in base a un quadro di riferimento che precisi, appunto, i dati da condividere, nonché le finalità e la durata di tale condivisione e i soggetti tra cui essa deve aver luogo. Specie per quanto concerne quest'ultimo aspetto, è importante definire le autorità incaricate di controllare, divulgare e ricevere i dati sia all'interno che all'esterno dell'UE, procedendo con maggiore cautela nel caso delle autorità di paesi terzi.
4.21 Il CESE invita la Commissione europea a pubblicare una relazione annuale sull'attuazione e i risultati delle sue attività nell'ambito della sorveglianza marittima.
Bruxelles, 14 luglio 2010
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) GU L 208 del 5.8.2002, pagg. 10-27.
(2) Parere del CESE in merito alla comunicazione della Commissione Una politica marittima integrata per l'Unione europea (GU C 211 del 19.8.2008, pagg. 31-36).