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Document 32024R1513

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1513 della Commissione, del 31 maggio 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

C/2024/3487

GU L, 2024/1513, 3.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1513/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1513/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1513

3.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1513 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2024

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, in cui sono elencati i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e soggetti al dazio medio del campione, figura il nome della società Haining Hisener Trade Co., Ltd. («Hisener»). Tale società non è un fabbricante di elementi di fissaggio, bensì un operatore commerciale, ed è stata erroneamente inserita in detto allegato in luogo del fabbricante di elementi di fissaggio ad essa collegato Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd.

(3)

La Commissione ha debitamente divulgato le proprie risultanze, compreso l'allegato in cui figurano i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Riguardo a questo errore, la Commissione non ha ricevuto da nessuna delle parti interessate osservazioni indicanti che Hisener era stata erroneamente citata quale fabbricante di elementi di fissaggio. Di conseguenza, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 deve essere rettificato, in quanto non riporta il nome corretto del produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. La Commissione ha pertanto deciso di sostituire il nome Haining Hisener Trade Co., Ltd. con Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, segnatamente il 18 febbraio 2022.

(4)

Dato che solo le importazioni dei prodotti fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. dovrebbero beneficiare dell'aliquota del dazio applicabile al codice addizionale TARIC C776, la Commissione ha ritenuto necessario incaricare le autorità doganali nazionali di verificare che i prodotti importati nell'ambito del codice addizionale TARIC C776 dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/191 fossero stati effettivamente fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura per le importazioni effettuate nell'ambito del codice addizionale TARIC C776, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società, che dovrebbe essere riscosso a decorrere dal 18 febbraio 2022.

(5)

Il 27 novembre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali che hanno condotto alla presente rettifica.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla European Fastener Distributor Association (EFDA), che si è opposta all'effetto retroattivo della rettifica dell'errore.

(7)

In primo luogo, l'EFDA ha fatto riferimento al principio della certezza del diritto, il quale osta a che l'efficacia nel tempo di una misura dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della relativa pubblicazione, salvo nel caso in cui siano soddisfatte due condizioni: i) la finalità che la misura deve raggiungere esige la sua applicazione retroattiva; e ii) il legittimo affidamento degli interessati è debitamente rispettato. L'EFDA sostiene che la Commissione non abbia fornito alcuna analisi o spiegazione volta ad accertare che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte nel caso di specie.

(8)

In secondo luogo, l'EFDA ha sottolineato che sarebbe irragionevole sottoporre gli importatori dell'Unione a dazi più elevati o a sanzioni penali in virtù della legislazione doganale nazionale a causa di un errore commesso dalla Commissione.

(9)

La Commissione ha espresso disaccordo in merito alle argomentazioni dell'EFDA. La parte che invoca il principio del legittimo affidamento dovrebbe disporre di un certo grado di conoscenza in merito alla situazione in cui, a suo avviso, sorge il legittimo affidamento. Hisener avrebbe dovuto essere consapevole dell'errore contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 al momento della divulgazione delle informazioni. Non essendo fabbricante di elementi di fissaggio, Hisener non avrebbe dovuto figurare nell'elenco contenuto nell'allegato del suddetto regolamento. Tuttavia Hisener non ha formulato osservazioni in merito a tale errore. Non sono pervenute osservazioni nemmeno in seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. La tutela del principio del legittimo affidamento non impedisce alla Commissione di rettificare l'errore e di indicare Diaiwei anziché Hisener quale beneficiaria dell'aliquota del dazio applicabile al codice addizionale TARIC C776 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. In ogni caso, è opportuno che la riscossione dell'aliquota del dazio corretta sia effettuata conformemente alla normativa doganale applicabile.

(10)

Le argomentazioni dell'EFDA sono state pertanto respinte.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, è così modificato:

«Repubblica popolare cinese

Haining Hisener Trade Co., Ltd

C776»

è sostituito da:

«Repubblica popolare cinese

Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd.

C776»

Articolo 2

Le autorità doganali degli Stati membri sono incaricate di verificare che i prodotti importati nell'ambito del codice addizionale TARIC C776 dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 siano stati effettivamente fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. I prodotti importati nell'ambito del codice addizionale TARIC C776 non fabbricati da Jiaxing Diaiwei Hardware Technology Co., Ltd. sono soggetti al dazio applicabile a tutte le altre società e la differenza di dazio è riscossa a decorrere dal 18 febbraio 2022 in conformità alla legislazione doganale applicabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ha effetto a decorrere dal 18 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1513/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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