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Dokument 22000D0713(07)
Decision of the EEA Joint Committee No 47/2000 of 22 May 2000 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000, del 22 maggio 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000, del 22 maggio 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 174 del 13.7.2000, s. 59–63
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(ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 004 pag. 155 - 159
Již není platné, Datum konce platnosti: 31/12/2003
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000, del 22 maggio 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 13/07/2000 pag. 0059 - 0063
Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2000 del 22 maggio 2000 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86, 87, 98 e 115, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 46/2000 del Comitato misto SEE del 19 maggio 2000(1). (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di sostenere, per un periodo di cinque anni, misure volte a ridurre le disparità economiche e sociali tra le regioni, nell'intento di promuovere un costante ed equilibrato incremento degli scambi commerciali e delle relazioni economiche tra le parti contraenti. (3) Le parti contraenti hanno concordato un contributo degli Stati SEE EFTA per il periodo 1999-2003 a favore degli obiettivi sopramenzionati. (4) Al fine di tenere conto dei cambiamenti che si sono verificati dopo il negoziato della parte VIII dell'accordo, è necessario dotare tale cooperazione di un nuovo strumento. Tale strumento dovrebbe essere separato dall'azione comunitaria che persegue gli stessi obiettivi, ma al tempo stesso coordinato ad essa e dovrebbe essere attuato sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo. (5) È necessario modificare il protocollo 31 dell'accordo affinché l'estensione della cooperazione sia effettiva a decorrere dal 1o gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2003, DECIDE: Articolo 1 Nel protocollo 31 dell'accordo, dopo l'articolo 18 (Scambi fra amministrazioni di funzionari nazionali), è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 19 Riduzione delle disparità economiche e sociali 1. Le parti contraenti rafforzano la loro cooperazione nel settore della riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il versamento da parte degli Stati SEE EFTA di un contributo finanziario. A tal fine, è istituito uno strumento finanziario per il periodo 1999-2003. 2. Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo e conformemente alle modalità stabilite all'appendice 4 del presente protocollo, gli Stati SEE EFTA versano un contributo pari a 119,6 milioni di EUR a favore della cooperazione di cui al precedente paragrafo 1. Tale contributo sarà reso disponibile per l'impegno in cinque quote annue uguali." Articolo 2 Il testo annesso alla presente decisione in forma di allegato è aggiunto al protocollo 31 e ne costituisce l'appendice 4. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 23 maggio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(2). Essa si applica dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente F. Barbaso (1) Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali. ALLEGATO della decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE "APPENDICE 4 STRUMENTO FINANZIARIO SEE Modalità di applicazione 1. Definizioni Ai fini della presente appendice: 1. per Stato beneficiario si intende uno Stato che riceve finanziamenti da parte degli Stati SEE EFTA conformemente alla decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE del 22 maggio 2000. Lo Stato beneficiario è rappresentato da un'autorità che sarà nominata con il compito di gestire il finanziamento SEE EFTA nel paese e di stipulare con il Comitato i contratti relativi ai progetti. La responsabilità finanziaria nei confronti degli Stati SEE EFTA appartiene allo Stato beneficiario. 2. Per promotore del progetto si intende l'organismo che elabora il progetto. Le sovvenzioni sono erogate al promotore del progetto tramite lo Stato beneficiario. 3. Il Comitato è l'organismo istituito dagli Stati EFTA con il compito di svolgere le funzioni illustrate al punto 7. 4. Per agente di controllo si intende un organismo indipendente che, in base ad un accordo concluso con lo Stato beneficiario, controlla l'avanzamento del progetto e riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. L'agente di controllo è nominato dallo Stato beneficiario sulla base di una proposta o di una valutazione e approvazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il consenso del Comitato. 2. Stati beneficiari La seguente tabella riporta i nomi degli Stati beneficiari e le rispettive quote di finanziamento: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Forma dell'assistenza L'assistenza verrà fornita interamente in forma di aiuti non rimborsabili. Uno Stato beneficiario può tuttavia sottoporre al Comitato proposte per l'utilizzazione di parti della propria quota a favore della riduzione degli oneri degli interessi su progetti finanziati prevalentemente mediante prestiti. Qualunque sostegno di questo tipo verrà fornito egualmente in forma di aiuto non rimborsabile. Il contributo SEE EFTA non eccede il 50 % del costo del progetto, tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti del bilancio nazionale centrale, regionale o locale, per i quali il contributo non eccede l'8,5 % del costo complessivo. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. La responsabilità degli Stati SEE EFTA nei confronti dei progetti è limitata al conferimento di fondi conformemente al piano concordato, a condizione che dalle relazioni di controllo risulti che l'attuazione del progetto è conforme alla proposta. 4. Attività ammissibili I finanziamenti sono attribuiti a progetti nei settori dell'ambiente, compreso il rinnovamento urbano, la riduzione dell'inquinamento urbano e la tutela del patrimonio culturale europeo, dei trasporti, compresa l'infrastruttura, e dell'istruzione e formazione, compresa la ricerca accademica. Le parti contraenti concordano di destinare in linea di massima almeno i 2/3 dell'importo complessivo a progetti nel settore dell'ambiente, come da definizione sopra fornita. 5. Progetti Il complessivo importo di 119,6 milioni di EUR è reso disponibile per l'impegno in ragione del 20 % all'anno, cumulativamente a partire dal 1999. I progetti di maggiore entità possono essere presentati per il finanziamento suddivisi in diverse parti e il Comitato considererà i meriti specifici di ciascuna proposta del progetto. 6. Requisiti di controllo Per ciascun progetto, accanto al piano e al calendario del progetto, al bilancio e al calendario dei pagamenti, viene elaborato anche un piano di controllo. Tale piano individua i punti fondamentali del progetto. L'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato nelle fasi importanti del progetto, conformemente al piano stabilito, generalmente almeno una volta all'anno, fornendo, tra l'altro, informazioni riguardo ai seguenti elementi: - Rispetto dei requisiti formali relativi alla gara e al rilascio di permessi e certificati. - L'avanzamento del progetto rispetto al piano originale. - Eventuali variazioni in materia, ad esempio, di bilancio, di programma delle erogazioni, di contratti, di effettiva attuazione e di data di conclusione. Ripercussioni sulla portata del progetto, benefici e tempi di conclusione. Se opportuno, misure adottate per attenuare le conseguenze delle variazioni. - Situazione contabile del progetto. - Conformità dello stato di avanzamento del progetto ai requisiti necessari per l'erogazione della quota successiva. Se la relazione non corrisponde al piano concordato, il Comitato può chiedere che lo Stato beneficiario fornisca ulteriori informazioni. Le semplici richieste di chiarimenti e di informazioni non presenti nella relazione possono essere rivolte all'agente di controllo, informandone debitamente lo Stato beneficiario. Il Comitato può decidere di non autorizzare ulteriori pagamenti finché la relazione non corrisponda all'accordo. Gli Stati SEE EFTA possono procedere ad una verifica contabile dei progetti, come specificato al punto 10, paragrafo 13. 7. Impostazione organizzativa Gli Stati EFTA istituiscono un Comitato che ha il compito di - approvare i progetti da finanziarie, - approvare il piano di controllo e di erogazione di ciascun progetto, - supervisionare il funzionamento globale dell'assistenza, principalmente sulla base delle relazioni di controllo, - autorizzare i pagamenti ai beneficiari conformemente al piano di erogazione, in base alle relazioni di controllo. La BEI ha il compito di - valutare i progetti proposti e riferire allo Stato beneficiario, - proporre, o valutare e approvare, l'agente di controllo nello Stato beneficiario, che dovrà essere approvato dal Comitato e dallo Stato beneficiario. Gli Stati beneficiare hanno il compito di - ricevere ed avallare i progetti proposti per il finanziamento, - presentare i progetti alla BEI per la valutazione e, successivamente, alla Commissione e al Comitato insieme alla valutazione della BEI. La Commissione ha il compito di Esaminare i progetti proposti per verificarne la compatibilità con gli obiettivi comunitari, in particolare con le norme di cofinanziamento. Ai fini di tali norme, i contributi SEE EFTA sono equiparati ai finanziamenti comunitari. L'agente di controllo ha il compito di - controllare i progetti secondo un piano di relazioni allegato al piano del progetto approvato, - riferire allo Stato beneficiario e al Comitato. 8. Regime linguistico Possono essere utilizzate le lingue ufficiali dell'accordo SEE. Tutti i documenti presentati al Comitato devono essere forniti dallo Stato beneficiario o dal promotore del progetto nella traduzione inglese. 9. Disposizioni finanziarie Gli Stati SEE EFTA devono prevedere, oltre all'importo proveniente dal fondo di 119,6 milioni di EUR concordato, un ulteriore contributo per la valutazione e il controllo pari allo 0,5 % di ciascun versamento a favore dello Stato beneficiraio. Tutte le parti devono provvedere alle proprie spese amministrative. La BEI, che funge da consulente per i promotori dei progetti o gli Stati beneficiari, addebita ai suoi committenti il costo dei propri servizi. Gli Stati EFTA hanno il compito di attuare un'adeguata gestione finanziaria. I pagamenti agli Stati beneficiari vengono eseguiti in base ad ordini del Comitato, il quale ne assicura la puntuale esecuzione. Gli interessi che maturano sui fondi prima che questi vengano erogati ai beneficiari appartengono ai finanziatori. 10. Breve descrizione della procedura 1. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario le grandi linee del progetto. 2. Lo Stato beneficiario propone i punti essenziali del progetto alla Commissione e al Comitato nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea. 3. Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso. La valutazione concerne gli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali della proposta. 4. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficirio il piano del progetto, che comprende il bilancio, il calendario, il piano di erogazione, il piano di controllo e il rapporto di valutazione della BEI. 5. Lo Stato beneficiario sottopone alla Commissione il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 affinché ne sia autorizzata l'ammissibilità. 6. Contemporaneamente, lo Stato beneficiario sottopone il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 al Comitato per l'approvazione. 7. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o proporre una revisione del piano del progetto, in particolare per gli aspetti concernenti il piano di controllo e di erogazione. Il Comitato approva il progetto (riveduto) o esprime un rifiuto motivato. In caso di approvazione, lo Stato beneficiario riceve una lettera di impegno in cui sono specificate le condizioni. 8. Tra l'agente di controllo e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto basato sul piano di controllo. 9. Tra il promotore del progetto e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto, mentre tra lo Stato beneficiario e il Comitato viene firmato un accordo di sovvenzione. 10. La prima quota, pari al 10 % è erogata allo Stato beneficiario dopo la firma da parte del promotore del progetto del contratto con l'appaltatore. Le quote successive saranno versate secondo il piano di erogazione in proporzione all'effettiva attuazione del progetto e subordinatamente ad una relazione di controllo soddisfacente e all'approvazione del Comitato. 11. Il promotre del progetto si occupa dell'attuazione del progetto e l'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. 12. Se i pagamenti non possono essere eseguiti conformemente al piano, sono previste consultazioni tra lo Stato beneficiario e il Comitato. 13. Se il Comitato o l'organo contabile dell'EFTA desiderano ottenre informazioni che esulano da quelle contemplate nel piano di controllo, possono effettuare la propria revisione contabile sul progetto o affidarne il compito ad un revisore contabile esterno, sostenendone i costi. Lo Stato beneficiario può affiancare il revisore contabile. Il promotore del progetto e qualunque altro organismo gestisca il progetto per suo conto devono concedere al revisore contabile lo stesso accesso alle informazioni che concederebbero, come opportuno, alle proprie autorità nazionali o ai propri revisori contabili. 14. Se il piano di controllo lo richiede, l'agente di controllo fornisce una relazione finale o una relazione valutativa. 11. Osservazioni finali Tranne nei casi in cui le mutate circostanze richiedano altrimenti, il nuovo strumento finanziario sarà gestito secondo gli stessi criteri seguiti per la gestione del vecchio meccanismo finanziario. Ove necessario è possibile l'elaborazione di ulteriore documentazione."