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Document 32023R1510
Commission Regulation (EU) 2023/1510 of 20 July 2023 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of cadmium in tiger nuts and certain cultivated fungi (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/4822
GU L 184 del 21.7.2023, pp. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1510 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2023
recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari. |
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(2) |
Il 30 gennaio 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sul cadmio negli alimenti (3). L’Autorità ha concluso che il cadmio è tossico soprattutto per i reni e in particolare per le cellule tubolari prossimali, dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. In considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, l’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’esposizione media degli adulti in tutta l’Unione è prossima o leggermente superiore alla dose settimanale tollerabile. Essa ha altresì concluso che nei sottogruppi come i vegetariani, i bambini, i fumatori e le persone che vivono in zone altamente contaminate si può riscontrare una dose settimanale che è circa il doppio rispetto a quella tollerabile. L’Autorità ha pertanto concluso che l’attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. In seguito a tale parere scientifico, il 17 gennaio 2012 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95°° percentile l’esposizione potrebbe superare i valori guida basati sulla salute (4). |
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(3) |
Tenuto conto del parere scientifico e della relazione scientifica dell’Autorità, il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione (5) ha stabilito nuovi tenori massimi per il cadmio negli alimenti per lattanti e bambini e per i prodotti di cacao e di cioccolato. È stata adottata la raccomandazione 2014/193/UE della Commissione (6), che invitava gli Stati membri a garantire che i metodi di attenuazione disponibili fossero comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominciasse o continuasse l’applicazione, a monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione grazie alla raccolta di dati sull’occorrenza dei tenori di cadmio nei prodotti alimentari e a comunicare i dati, in particolare quelli relativi ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi, entro il febbraio 2018. |
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(4) |
Sulla base dei dati sull’occorrenza raccolti dopo l’attuazione delle misure di attenuazione, mediante il regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione (7) i tenori massimi di cadmio sono stati ridotti in un’ampia gamma di alimenti. |
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(5) |
Dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/1323 sono diventati disponibili nuovi dati sull’occorrenza riguardanti i ciperi dolci e alcune specie di funghi coltivati meno consumate. |
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(6) |
Il tenore massimo di cadmio nei ravanelli, che è stato ridotto da 0,10 a 0,020 mg/kg con il regolamento (UE) 2021/1323, si applica ai ciperi dolci. Tale tenore massimo è stato ridotto in base ai dati sull’occorrenza disponibili all’epoca per le specie più consumate all’interno del gruppo di prodotti «ravanelli» (Raphanus sativus var. sativus). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull’occorrenza più recenti, specificamente per i ciperi dolci, che mostrano che tali prodotti contengono concentrazioni di cadmio più elevate rispetto ad altri ravanelli. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei ciperi dolci non è in linea con il principio «ALARA», (As Low As Reasonly Achievable, il livello più basso ragionevolmente ottenibile). Considerato inoltre il volume limitato di ciperi dolci consumati, il loro contributo all’esposizione dei consumatori al cadmio è limitato. |
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(7) |
Con il regolamento (UE) 2021/1323 i tenori massimi per i funghi coltivati sono stati ridotti da 0,20 mg/kg per Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus e da 1,0 mg/kg per altri funghi coltivati a 0,15 mg/kg per Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus e a 0,050 mg/kg per tutti gli altri funghi coltivati, tra cui Agaricus bisporus. Il tenore massimo per i funghi coltivati diversi da Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus è stato ridotto in base ai dati sull’occorrenza disponibili all’epoca per le specie più consumate di questo gruppo di prodotti (Agaricus bisporus). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull’occorrenza più recenti per alcune specie specifiche di funghi coltivati meno consumate rispetto ad Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus, i quali mostrano che questi contengono concentrazioni di cadmio superiori a quelle di Agaricus bisporus. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus non è in linea con il principio «ALARA». Inoltre, poiché le specie Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus rappresentano la frazione principale del volume totale dei funghi consumati nell’Unione, il contributo degli altri funghi coltivati all’esposizione dei consumatori al cadmio è limitato. |
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(8) |
Al fine di tenere conto del principio «ALARA» ed evitare tassi di non conformità sproporzionati per i ciperi dolci e i funghi coltivati diversi da Agaricus bisporus, Lentinula edodes e Pleurotus ostreatus, mantenendo nel contempo un livello elevato di sicurezza alimentare, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio in tali specie. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/915. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).
(3) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Parere scientifico sul cadmio negli alimenti. EFSA Journal 2009(980) 1-139, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980.
(4) Relazione scientifica dell’EFSA sull’esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea. EFSA Journal 2012;10(1), 2551, 37 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551.
(5) Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).
(6) Raccomandazione 2014/193/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 104 dell’8.4.2014, pag. 80).
(7) Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (GU L 288 dell’11.8.2021, pag. 13).
ALLEGATO
Nell’allegato, parte 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottoparte 3.2 (Cadmio) è così modificata:
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1) |
il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente:
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2) |
il punto 3.2.9 è sostituito dal seguente:
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