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Document 52023PC0155

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

COM/2023/155 final

Bruxelles, 22.3.2023

COM(2023) 155 final

2023/0083(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 137 final} - {SWD(2023) 59 final} - {SWD(2023) 60 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

·Motivi e obiettivi della proposta

La presente relazione accompagna la proposta di direttiva che promuove la riparazione dei beni acquistati dai consumatori e che modifica le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2017/2394. La proposta risponde alla priorità attribuita dalla Commissione alla transizione verde, segnatamente il Green Deal europeo 1  e il suo obiettivo di consumo sostenibile.

Quando i prodotti di consumo diventano difettosi spesso i consumatori non cercano di ripararli ma li gettano prematuramente, anche se potrebbero essere riparati e usati più a lungo. È quello che succede nell'ambito della garanzia legale della direttiva sulla vendita di beni 2 quando i consumatori scelgono la sostituzione anziché la riparazione e, al di fuori della garanzia legale, quando i consumatori rinunciano alla riparazione per scelte e condizioni di riparazione non ottimali. In questo contesto anche l'uso di beni ricondizionati è limitato, il che non consente di sfruttare il potenziale dei beni di essere riutilizzati da parte di utenti diversi.

Lo smaltimento prematuro dei beni riparabili acquistati dai consumatori porta a un aumento dei rifiuti, genera emissioni di gas a effetto serra e accresce la domanda di risorse preziose per la produzione di nuovi beni. Nell'UE il problema dello smaltimento prematuro dei beni riparabili acquistati dai consumatori si pone per un'ampia gamma di beni. Più dei due terzi dei partecipanti alla consultazione pubblica (65 % - 74 %) si sono dichiarati favorevoli a soluzioni a livello dell'UE.

Tra le richieste della Conferenza sul futuro dell'Europa 3 figura quella di un diritto alla riparazione, in particolare nella proposta 5 sul consumo, l'imballaggio e la produzione sostenibili e nella proposta 11 sulla crescita sostenibile e l'innovazione. La presente proposta relativa alla promozione della riparazione dei beni fa parte della risposta della Commissione a tale invito 4 .

Al fine di promuovere il consumo sostenibile, la presente direttiva intende aumentare la riparazione e il riutilizzo dei beni difettosi funzionali acquistati dai consumatori, nel quadro della garanzia legale e al di fuori della stessa.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La Commissione persegue in modo globale l'obiettivo di consumo sostenibile del Green Deal con varie iniziative che affrontano diversi aspetti dello smaltimento prematuro, tanto sul piano dell'offerta e quanto su quello della domanda.

Sul piano dell'offerta, la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 5 stabilisce il quadro di riferimento per la riparabilità dei prodotti in fase di produzione, in particolare per quanto riguarda le specifiche di progettazione dei prodotti e la disponibilità delle parti di ricambio.

Sul piano della domanda, la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde 6 prevede una migliore informazione sulla durabilità e sulla riparabilità dei beni presso il punto vendita, al fine di consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto sostenibili.

La proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) prevede che gli utenti di prodotti connessi abbiano accesso ai dati che generano durante l'uso di tali prodotti e abbiano il diritto di fornire tali dati a terzi di loro scelta. L'accesso ai dati sarà importante per i riparatori indipendenti. 

Se un prodotto diventa difettoso nella fase post-vendita, la direttiva sulla vendita di beni fornisce ai consumatori i rimedi nei confronti dei venditori per i difetti sussistenti al momento della consegna del bene e che si manifestano entro un periodo di responsabilità di almeno due anni. La direttiva stabilisce che i consumatori possono scegliere tra riparazione e sostituzione senza spese. Non possono esigere l'applicazione del rimedio scelto, qualora questo sia impossibile o imponga costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo.

L'effetto combinato della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde migliorerà la sostenibilità dei prodotti e promuoverà gli acquisti sostenibili. Tuttavia i due strumenti non affrontano le questioni che dissuadono i consumatori dall'effettuare la riparazione nella fase post-vendita. La presente iniziativa colma tale divario, concentrandosi sulla fase d'uso dei beni acquistati dai consumatori. Promuove la riparazione come rimedio nel quadro della garanzia legale prevista dalla direttiva sulla vendita di beni e fornisce ai consumatori e alle imprese nuovi strumenti per promuovere la riparazione al di fuori della garanzia legale.

Le tre iniziative sono complementari e generano sinergie, definendo un approccio globale verso l'obiettivo comune di consumo sostenibile. Sono pensate per avere un effetto cumulativo e coprire insieme l'intero ciclo di vita di un prodotto.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure atte a garantire l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La presente proposta contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno, stabilendo un sistema armonizzato di norme per promuovere la riparazione, nel quadro della garanzia legale e al di fuori della stessa, per la vendita di beni acquistati dai consumatori.

La direttiva sulla vendita di beni armonizza pienamente i rimedi a disposizione del consumatore nel quadro della garanzia legale per difetto di conformità dei beni e le condizioni per l'esercizio di tali rimedi. È stata adottata sulla base dell'articolo 114 TFUE allo scopo di contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni acquistati dai consumatori nell'UE. La presente direttiva modifica in modo mirato la scelta tra i rimedi di riparazione e sostituzione, al fine di promuovere la riparazione e di conseguenza un consumo più sostenibile, utilizzando la medesima base giuridica dell'articolo 114 TFUE.

Oltre alla direttiva sulla vendita di beni, i singoli Stati membri hanno già introdotto norme che promuovono la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori, o ne stanno valutando l'introduzione. Norme imperative nazionali divergenti in materia di promozione del consumo sostenibile in ambito contrattuale generano ostacoli reali o potenziali al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenze negative sulle transazioni transfrontaliere nel mercato interno. Ad esempio, gli operatori economici potrebbero dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ottenere la consulenza legale necessaria per conoscere i requisiti della legge del paese in cui il consumatore risiede abitualmente, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 7 . I fornitori di servizi di riparazione potrebbero essere scoraggiati dall'offrire i loro servizi in uno o più Stati membri in quanto dovrebbero adeguare di conseguenza i contratti di riparazione.

Inoltre le diverse norme nazionali e le conseguenti differenze nelle pratiche commerciali si traducono in una scarsa trasparenza delle opzioni e condizioni di riparazione. Per questo motivo i consumatori rinunceranno ad accedere ai servizi di riparazione, in particolare a livello transfrontaliero, dato che in mancanza di norme armonizzate la complessità delle transazioni transfrontaliere è ancora più elevata che in ambito nazionale. La domanda limitata che ne consegue da parte dei consumatori ostacola lo sviluppo dei servizi di riparazione, soprattutto a livello transfrontaliero. Dato che le tecnologie digitali evolvono e un maggior numero di beni presenta caratteristiche digitali accessibili a distanza, è probabile che in futuro i servizi di riparazione a distanza e a livello transfrontaliero saranno ancora più diffusi. Gli ostacoli che disincentivano la domanda di riparazione da parte dei consumatori frenano indirettamente anche la circolazione transfrontaliera dei beni, come le parti di ricambio e le attrezzature necessarie per i servizi di riparazione.

È necessario pertanto armonizzare alcuni aspetti della riparazione al di fuori dell'attuale responsabilità del venditore, al fine di garantire il funzionamento del mercato unico per quanto riguarda la relazione tra consumatore e riparatore, aumentare la certezza del diritto e ridurre i costi di transazione in particolare per le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione.

In conformità all'articolo 114, paragrafo 3, TFUE la Commissione si basa su un livello di protezione elevato in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori. La direttiva sulla vendita di beni ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, conseguendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. La presente direttiva aggiunge l'ulteriore obiettivo di promuovere il consumo sostenibile, un'economia circolare e la transizione verde, assicurando così anche un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Sussidiarietà

I problemi affrontati dalla presente direttiva sono di natura transfrontaliera, su scala europea e mondiale.

La direttiva sulla vendita di beni ha già armonizzato pienamente alcune norme sulla vendita di beni acquistati dai consumatori. Dato che la presente proposta modifica un aspetto di tali norme al fine di promuovere la riparazione nel quadro della garanzia legale, la modifica deve avvenire a livello dell'UE.

In mancanza di un'azione a livello dell'UE, vi sarebbero con tutta probabilità iniziative nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla vendita di beni e che adotterebbero approcci diversi per promuovere la riparazione al di fuori della garanzia legale, in linea con l'obiettivo di un consumo più sostenibile. Se da un lato potrebbero portare alcuni vantaggi ai consumatori e all'ambiente a livello nazionale, dall'altro tali iniziative creerebbero o aumenterebbero la frammentazione del mercato interno.

È pertanto necessaria l'azione dell'UE per conseguire l'obiettivo generale di un mercato interno funzionante con un consumo più sostenibile dei beni acquistati dai consumatori. È solo attraverso l'azione dell'UE che l'effetto auspicato di promuovere la riparazione e il riutilizzo nell'ambito delle vendite transfrontaliere può essere conseguito in modo coerente in tutto il mercato interno.

Proporzionalità

La presente direttiva propone un approccio equilibrato che rispetta il principio di proporzionalità. Per promuovere la riparazione nell'ambito della garanzia legale, le leggi nazionali sono modificate solo il minimo necessario per conseguire tale obiettivo. La presente proposta non interferisce con le disposizioni nazionali consolidate sui periodi di responsabilità. La modifica riguarda solo le norme che sono già oggetto della piena armonizzazione.

Al di fuori della garanzia legale l'armonizzazione a livello dell'UE si limita solo alle opzioni che hanno una dimensione di mercato interno, segnatamente il modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione e l'obbligo di riparazione. Nel caso in cui sia parimenti efficace, una soluzione a livello nazionale, in particolare la piattaforma per la riparazione, resta l'opzione prescelta. La norma europea per i servizi di riparazione è concepita come un impegno volontario per evitare un'eccessiva interferenza con le norme nazionali in materia di prestazione di servizi.

Le disposizioni della presente direttiva, pur mirando a un consumo più sostenibile, sono adeguate alle esigenze che devono affrontare e sono di natura mirata, attentamente concepite in termini di ambito di applicazione e intensità.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento prescelto è una direttiva a sé stante, che include, da un lato, una modifica mirata della direttiva sulla vendita di beni per quanto riguarda i rimedi nell'ambito della garanzia legale, e dall'altro nuove nome contrattuali sulla promozione della riparazione al di fuori della responsabilità del venditore prevista dalla direttiva sulla vendita di beni. In questo caso una direttiva è lo strumento più adatto, in quanto garantisce l'auspicato effetto di armonizzazione e la certezza del diritto, consentendo al contempo agli Stati membri di integrare senza attriti le misure armonizzate nelle rispettive legislazioni nazionali.

Inoltre, come misura non regolamentare, la Commissione intende promuovere lo sviluppo di una norma europea per i servizi di riparazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, per garantire un'ampia partecipazione dei portatori di interessi durante tutto il ciclo politico della presente proposta è stata attuata una strategia di consultazione su larga scala. La strategia di consultazione ha incluso i pertinenti portatori di interessi, tra cui i consumatori, le organizzazioni di consumatori a livello nazionale e dell'UE, le imprese e le associazioni di imprese, le organizzazioni ambientali, gli esperti accademici e le autorità nazionali. Sono state svolte numerose attività di consultazione:

·un invito a presentare contributi per un periodo di 12 settimane dall'11 gennaio 2022 al 5 aprile 2022, che si è concluso con 325 contributi;

·una consultazione pubblica aperta per un periodo di 12 settimane dall'11 gennaio 2022 al 5 aprile 2022, che si è conclusa con 331 contributi;

·indagini presso i consumatori e le imprese, esperimenti comportamentali e interviste mirate nell'ambito dello studio a sostegno della valutazione d'impatto;

·incontri bilaterali mirati con i portatori di interessi;

·un seminario con gli Stati membri il 7 aprile 2022.

Consultazione pubblica aperta

Nella consultazione pubblica aperta la maggioranza dei partecipanti si è detta d'accordo circa l'esistenza del problema della riduzione dei tempi di utilizzo della maggior parte dei beni acquistati dai consumatori. Per tutte le categorie di portatori di interessi, tra le principali cause della riduzione della durata di vita dei beni acquistati dai consumatori figurano la difficoltà per i consumatori di riparare autonomamente i prodotti nonché i disagi, i costi elevati e la mancanza di disponibilità di servizi di riparazione per i consumatori.

La stragrande maggioranza dei partecipanti era concorde sul fatto che fornire incentivi per riparare i prodotti anziché comprarne nuovi in caso di difetti, sia nel quadro della garanzia legale sia al di fuori della stessa, è un obiettivo da perseguire per promuovere un consumo sostenibile. La stragrande maggioranza di tutti i portatori di interessi ha convenuto altresì che fornire incentivi per acquistare e utilizzare beni ricondizionati rappresenta un obiettivo importante per promuovere il consumo sostenibile. Una netta maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che l'UE fosse il livello di azione adeguato.

una lieve maggioranza di tutti i portatori di interessi, tra cui la maggioranza dei cittadini dell'UE, dei portatori di interessi delle imprese e delle autorità pubbliche che hanno risposto, ha ritenuto efficace l'opzione di dare priorità alla riparazione ogniqualvolta risulti più economica della sostituzione. La maggioranza dei consumatori e delle organizzazioni ambientali ha ritenuto inefficace la misura.

La metà dei portatori di interessi che hanno risposto ha ritenuto che gli impegni volontari che promuovono la riparazione fossero misure efficaci. In particolare i portatori di interessi delle imprese hanno ritenuto efficace questa misura, mentre la maggioranza delle organizzazioni ambientali e la metà delle organizzazioni dei consumatori che hanno partecipato l'hanno ritenuta inefficace.

Per quanto riguarda l'obbligo del produttore di effettuare la riparazione a fronte di un prezzo, una lieve maggioranza dei partecipanti ha ritenuto che questa opzione dovrebbe essere applicata quando i difetti derivano dall'usura, mentre la metà ha dichiarato che dovrebbe essere applicata quando i difetti si manifestano dopo la scadenza della garanzia legale. Diverso è stato il parere dei portatori di interessi delle imprese: solo una minoranza ha ritenuto che i difetti derivanti dall'usura dovessero essere coperti.

Invito a presentare contributi

Nell'invito a presentare contributi sono state descritte le opzioni strategiche relative alla promozione della riparazione nel sistema di rimedi previsto dalla direttiva sulla vendita di beni, all'obbligo di riparazione e agli impegni volontari che promuovono la riparazione.

I portatori di interessi delle diverse categorie (organizzazioni/associazioni di imprese, società, organizzazioni non governative) hanno sostenuto l'opzione che privilegia la riparazione qualora questa risulti meno o ugualmente costosa rispetto alla sostituzione nell'ambito della garanzia legale. Per quanto riguarda l'obbligo di riparazione, i portatori di interesse delle imprese hanno sottolineato che a tale obbligo dovrebbe corrispondere il pagamento di un prezzo. La maggioranza dei portatori di interessi ha sostenuto l'opzione degli impegni volontari che promuovono la riparazione.

Seminario con gli Stati membri

Molti Stati membri non avevano ancora una posizione sulle misure descritte. In generale le misure che privilegiano la riparazione nell'ambito del sistema di rimedi previsto dalla direttiva sulla vendita di beni hanno ricevuto maggiore sostegno rispetto alle misure che prevedono altri tipi di incentivi ai consumatori affinché scelgano la riparazione (come una proroga del periodo di responsabilità dopo la riparazione). Alcuni Stati membri hanno sostenuto la riparazione come rimedio primario quando essa risulti meno o ugualmente costosa rispetto alla sostituzione.

La maggioranza degli Stati membri non ha sostenuto l'imposizione di obblighi di riparazione agli operatori economici. Alcuni hanno sostenuto che un obbligo rappresenterebbe un onere eccessivo e determinerebbe un probabile aumento del prezzo dei beni acquistati dai consumatori. Gli Stati membri che hanno sostenuto l'obbligo di riparazione hanno sottolineato che i costi di riparazione non dovrebbero aumentare a causa di tale obbligo e che la responsabilità della riparazione dovrebbe ricadere sul produttore e non sul venditore.

La maggioranza degli Stati membri non aveva una posizione per quanto riguarda l'obbligo di elaborare un preventivo per la riparazione al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva sulla vendita di beni. Alcuni si sono dichiarati favorevoli a una misura di questo tipo mentre altri si sono dimostrati riluttanti.

Raccolta dei dati nell'ambito dello studio a sostegno della valutazione d'impatto

La raccolta dei dati nell'ambito dello studio a sostegno della valutazione d'impatto prevedeva un esercizio di acquisti in incognito, un'indagine presso i consumatori con due esperimenti integrati, un'indagine presso le imprese e interviste ai portatori di interessi. In questo modo sono stati raccolti i dati per definire il problema e valutare l'impatto delle opzioni strategiche.

Dall'esercizio di acquisti in incognito, destinato ai dettaglianti, sono emerse 600 osservazioni sulle esperienze dei consumatori che chiedono la riparazione nell'ambito o al di fuori della garanzia legale e sui motivi per cui non ottengono la riparazione dei prodotti da parte dei venditori.

Dall'indagine presso i consumatori e dagli esperimenti integrati sulle situazioni nell'ambito della direttiva sulla vendita di beni sono scaturite 1 000 risposte per Stato membro (10 Stati membri coinvolti) e sono emersi contributi sulle esperienze dei consumatori che chiedono la riparazione o acquistano beni di seconda mano. Dal secondo esperimento presso i consumatori che riguardava situazioni al di fuori del periodo di garanzia legale sono emerse 800 osservazioni per Stato membro (10 Stati membri coinvolti) e sono stati raccolti dati sugli ostacoli alla riparazione, informazioni sulla riparazione e sulla probabilità che i consumatori procedano alla riparazione in diverse circostanze.

A seguito dell'indagine presso le imprese effettuata tra i produttori, i venditori e i riparatori sono state ottenute 80 risposte complete e 284 risposte parziali. Sono stati raccolti dati per l'analisi del mercato delle riparazioni e delle pratiche di mercato relative alla riparazione e alla sostituzione dei beni difettosi. Infine le 21 interviste ai portatori di interessi hanno consentito di ottenere informazioni sulla definizione del problema e sulle pratiche commerciali.

Valutazione d'impatto

La presente proposta si basa su una valutazione d'impatto. Inizialmente, il 30 settembre 2022, il comitato per il controllo normativo della Commissione ha formulato un parere negativo. Dopo una revisione consistente del progetto iniziale, il 24 gennaio 2023 il comitato ha formulato un parere positivo, corredandolo di ulteriori osservazioni. L'allegato 1 della valutazione d'impatto spiega il modo in cui sono state integrate le osservazioni del comitato.

Sono state esaminate diverse opzioni strategiche sulle modalità per affrontare lo smaltimento prematuro dei beni acquistati dai consumatori nel quadro della garanzia legale e al di fuori di essa.

Le opzioni valutate per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni nel quadro della garanzia legale comprendono: l'attribuzione di priorità alla riparazione ogniqualvolta risulti più economica della sostituzione, nell'ambito del sistema di rimedi previsto dalla direttiva per la vendita di beni; il ricorso alla riparazione come rimedio principale; la proroga del periodo di responsabilità nell'ambito della riparazione; l'allineamento del periodo di responsabilità dei beni ricondizionati a quello dei beni nuovi e la sostituzione dei beni difettosi con beni ricondizionati.

Le opzioni valutate per agevolare e promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni al di fuori della garanzia legale comprendono: la comunicazione di informazioni sulla riparazione da parte dei produttori e attraverso una piattaforma di abbinamento (matchmaking) dedicata alla riparazione e ai beni ricondizionati a livello nazionale o dell'UE; il miglioramento della trasparenza e delle condizioni per la riparazione attraverso impegni volontari; l'obbligo per i riparatori di elaborare un preventivo con il prezzo e le condizioni per la riparazione e l'obbligo per i produttori di riparare i beni soggetti alle specifiche di riparabilità previste dal diritto dell'Unione o tutti i prodotti a fronte di un prezzo.

Il pacchetto di opzioni prescelte include opzioni di entrambi i gruppi e si concentra sulla gestione della riparazione al di fuori della garanzia legale. Il maggior numero dei difetti si manifesta in questo scenario, che presenta pertanto il massimo potenziale di aumento delle riparazioni. Sulla base di un'analisi costi-benefici fondata su criteri multipli e di una valutazione qualitativa della proporzionalità delle varie opzioni considerate, per affrontare i problemi è stata proposta una combinazione delle sei opzioni strategiche prescelte:

l'attribuzione di priorità alla riparazione ogniqualvolta risulti più economica della sostituzione nel quadro della garanzia legale;

una piattaforma a livello nazionale, che abbini i consumatori ai riparatori e promuova i beni ricondizionati;

l'obbligo per i riparatori di elaborare su richiesta un preventivo con i prezzi e le condizioni per la riparazione usando un modulo standard (modulo europeo di informazioni sulla riparazione);

l'obbligo per i produttori di beni cui si applicano le specifiche di riparabilità previste dal diritto dell'Unione di effettuare riparazioni al di fuori della garanzia legale a fronte di un prezzo;

l'obbligo per i produttori di comunicare l'obbligo di riparazione applicabile;

una norma volontaria per la riparazione facile a livello dell'UE sulla riparazione (norma europea per i servizi di riparazione).

Il pacchetto di opzioni prescelte aumenta la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della garanzia legale, affrontando diversi fattori individuati quali cause dello smaltimento prematuro di tali beni.

Privilegiare la riparazione rispetto alla sostituzione nell'ambito del sistema di rimedi della direttiva sulla vendita di beni orienterà il comportamento dei consumatori verso un consumo sostenibile e aumenterà la riparazione nel quadro della garanzia legale dei beni funzionali acquistati dai consumatori.

Al di fuori della garanzia legale varie misure renderanno più facile e allettante la riparazione per i consumatori, aumentando le riparazioni e la durata dei beni di consumo. La piattaforma nazionale online per la riparazione e il dovere per i produttori di comunicare i rispettivi obblighi applicabili in materia di servizi di riparazione miglioreranno la trasparenza dei servizi di riparazione disponibili. Il preventivo vincolante sul prezzo e sulle condizioni di riparazione (modulo europeo di informazioni sulla riparazione) consentirà di affrontare le preoccupazioni relative ai prezzi al consumo e gli elementi di disagio nel processo di riparazione attraverso la trasparenza e la prevedibilità e renderà più agevole il confronto tra le offerte. L'obbligo di riparazione promuoverà il consumo sostenibile, conferendo ai consumatori il diritto di chiedere la riparazione al produttore per gruppi di prodotti specifici progettati in modo da poter essere riparati. La norma europea per i servizi di riparazione è un'utile aggiunta non regolamentare alle misure vincolanti che accrescerà la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione. La funzione di ricondizionamento della piattaforma nazionale aumenta l'uso dei beni ricondizionati, generando vantaggi sia sul piano della domanda che sul piano dell'offerta.

Il pacchetto di opzioni prescelte contribuisce all'aumento dell'occupazione, degli investimenti e della concorrenza nel settore della riparazione dell'UE nel mercato interno, apportando al contempo benefici ai consumatori dell'UE (176,5 miliardi di EUR di risparmi per i consumatori in 15 anni, che si traducono in 25 EUR per consumatore all'anno) e per l'ambiente (con un risparmio di 18,4 milioni di tonnellate di CO2 8 in 15 anni). I riparatori indipendenti, comprese le piccole e medie imprese si trovano nella posizione ideale per beneficiare di questo pacchetto. Le imprese subiranno perdite per le mancate vendite e la ridotta produzione di nuovi beni, tuttavia i considerevoli risparmi registrati dai consumatori saranno superiori al costo a carico delle imprese. Le perdite per le imprese si traducono pertanto in una trasformazione delle entrate per le imprese in benessere per i consumatori. È inoltre probabile che i consumatori investiranno il denaro risparmiato nell'economia generale, il che a sua volta genererà crescita e investimenti.

·Diritti fondamentali

Il pacchetto ha un impatto positivo sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"). Promuove il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità, come stabilito all'articolo 37 della Carta. In particolare contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i rifiuti e l'utilizzo di nuove risorse, aumentando le riparazioni, sia nel quadro della garanzia legale sia al di fuori della stessa, ed estendendo la durata di vita dei beni acquistati dai consumatori. La presente proposta contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta), rafforzando i diritti dei consumatori al di fuori della garanzia legale. A tal fine è necessario:

a) offrire ai consumatori strumenti atti a migliorare la trasparenza e le condizioni per la riparazione;

b) obbligare i produttori a riparare al di fuori della garanzia legale determinati beni acquistati dai consumatori.

Queste misure incoraggeranno e agevoleranno la scelta della riparazione quando i beni diventano difettosi e consentiranno di evitare l'acquisto inutile di nuovi beni sostitutivi da parte dei consumatori, riducendo le loro spese.

La presente proposta regola alcune pratiche commerciali relative alla riparazione nell'ottica di un obiettivo di consumo sostenibile, ma tutela anche la libertà contrattuale e contribuisce alla libertà d'impresa (articolo 16 della Carta). Le disposizioni della presente proposta mirano a promuovere il mercato delle riparazioni senza creare oneri in particolare per le piccole e medie imprese.

La presente proposta contribuisce inoltre all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26 della Carta), dato che gli Stati membri sono tenuti a garantire l'accessibilità alla piattaforma online per la riparazione anche alle persone con disabilità, facilitandone così l'accesso ai servizi di riparazione. Inoltre la proposta mira a garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta), in particolare attraverso disposizioni specifiche in materia di esecuzione per assicurare il rispetto della presente direttiva.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione valuterà gli impatti della presente iniziativa cinque anni dopo la sua entrata in applicazione. Sarà così garantito il periodo necessario per l'applicazione e la raccolta delle prove negli Stati membri. I progressi saranno monitorati in base a una serie di indicatori relativi all'intero pacchetto o ai suoi singoli elementi. Nella valutazione confluiranno anche i dati relativi al recepimento e all'applicazione dell'iniziativa. A tal fine la Commissione resterà in contatto anche con gli Stati membri e i portatori di interessi.

La Commissione elaborerà una relazione sulla delega di potere per adottare atti delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di conferimento di tale potere di sei anni.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1: oggetto, finalità e ambito di applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1, indica l'oggetto della direttiva, che consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno stabilendo norme comuni che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori. In linea con l'articolo 114, paragrafo 3, TFUE la Commissione si basa su un livello di protezione elevato in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori. Pur perseguendo lo stesso obiettivo della direttiva sulla vendita di beni, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno e conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori, la presente direttiva inserisce anche l'obiettivo accessorio della protezione dell'ambiente. In particolare, promuovendo il consumo sostenibile attraverso la riparazione e il riutilizzo, la direttiva contribuisce all'economia circolare e alla transizione verde.

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel caso in cui si verifichi o si manifesti un difetto dei beni al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771. Ciò può riguardare un difetto che non sussisteva al momento della consegna del bene al consumatore o un difetto di conformità manifestatosi solo dopo il periodo di responsabilità. Per tali difetti la direttiva introduce diverse disposizioni, in particolare l'obbligo di fornire un modulo europeo di informazioni sulla riparazione (articolo 4), l'obbligo di riparazione (articolo 5) con il corrispondente obbligo di informazione (articolo 6) e la piattaforma per la riparazione e il ricondizionamento (articolo 7). La direttiva introduce inoltre alcune modifiche ai sistemi di rimedi per quanto riguarda i difetti che rientrano nella responsabilità dei venditori a norma dell'articolo 10 della direttiva sulla vendita di beni. In particolare l'articolo 12 della direttiva modifica in modo mirato la scelta tra riparazione e sostituzione stabilita dalla direttiva sulla vendita di beni. In linea con tale direttiva, l'articolo 12 si applica ai contratti di vendita conclusi tra i consumatori e i venditori.

Articolo 2: definizioni

L'articolo 2 introduce la definizione di "riparatore", ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che offre un servizio di riparazione a fini commerciali, compresi i fornitori di servizi di riparazione indipendenti, i produttori e i venditori che offrono servizi di riparazione.

L'articolo 2, punto 7, contiene una definizione di "specifiche di riparabilità", che fa riferimento all'obbligo del produttore di riparare i beni coperti da tali specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione (articolo 5). Con "specifiche di riparabilità" si dovrebbe intendere qualsiasi specifica prevista dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II che consente la riparazione di un prodotto. Si tratta ad esempio di specifiche per lo smontaggio e la disponibilità di parti di ricambio applicabili a prodotti o componenti specifici dei prodotti, nonché per le informazioni e gli strumenti relativi alla riparazione. 

L'articolo 2 fa inoltre riferimento a diverse definizioni già stabilite nella direttiva sulla vendita di beni e nella proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Articolo 3: livello di armonizzazione

In linea con la direttiva sulla vendita di beni, la presente direttiva segue un approccio di piena armonizzazione, in base al quale gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni che divergono da quelle stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 4: modulo europeo di informazioni sulla riparazione

L'articolo 4, paragrafo 1, introduce l'obbligo per i riparatori di fornire informazioni fondamentali standard sui propri servizi di riparazione attraverso il modulo europeo di informazioni sulla riparazione figurante nell'allegato I. Tale presentazione standard consentirà ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. I consumatori saranno liberi di decidere se hanno bisogno del modulo europeo di informazioni sulla riparazione in un determinato caso, ad esempio per avere una visione complessiva delle condizioni fondamentali del servizio di riparazione o per confrontare diversi servizi di riparazione. In tali casi, quando risulta necessario e apporta un valore aggiunto, i consumatori possono ottenere il modulo dai riparatori su richiesta.

L'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che i riparatori che non sono soggetti all'obbligo di riparazione in virtù dell'articolo 5 non sono obbligati a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se non intendono fornire servizi di riparazione, evitando così oneri non necessari a carico dei riparatori.

Se sostengono i costi necessari per fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, ad esempio per ispezionare i beni difettosi, i riparatori possono chiedere al consumatore di sostenere tali costi limitati (articolo 4, paragrafo 3).

L'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce i parametri fondamentali che influiscono sulle decisioni dei consumatori nel valutare se ricorrere alla riparazione. Si tratta, in particolare, del prezzo della riparazione o, se il prezzo non può essere calcolato in anticipo, del metodo di calcolo e del prezzo massimo, delle condizioni di riparazione come ad esempio il tempo necessario a completarla, della disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione, del luogo in cui il consumatore consegna i beni da riparare e della disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, se del caso.

L'articolo 4, paragrafo 5, vieta ai riparatori di modificare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione per 30 giorni dopo averlo fornito. Ciò garantisce ai consumatori il tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione e li tutela dalla modifica delle condizioni. Al fine di preservare la libertà contrattuale dei riparatori, i riparatori che non sono tenuti alla riparazione in virtù dell'articolo 5 restano liberi di decidere se concludere un contratto, anche se hanno fornito un modulo su richiesta del consumatore. Qualora sia concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, i riparatori sono vincolati alle informazioni fornite nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che è parte integrante anche del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione.

Con il modulo europeo di informazioni sulla riparazione sarà inoltre più semplice fornire informazioni sui servizi di riparazione anche per riparatori di micro, piccole e medie dimensioni, dato che a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, è opportuno ritenere che i riparatori abbiano rispettato i rispettivi obblighi di informazione relativi al servizio di riparazione stabiliti nelle direttive 2011/83/UE, 2006/123/CE e 2000/31/CE.

Articolo 5: obbligo di riparazione

L'articolo 5 introduce l'obbligo per i produttori di riparare i difetti al di fuori della responsabilità del venditore su richiesta del consumatore e a fronte di un prezzo.

In termini di ambito di applicazione, l'articolo 5, paragrafo 1, limita l'obbligo di riparazione ai beni per i quali e nella misura in cui sono stabilite specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II della direttiva. Tali beni comprendono i gruppi di prodotti che rientrano nelle specifiche di riparabilità nel quadro della progettazione ecocompatibile, come le lavatrici per uso domestico, le lavastoviglie per uso domestico, gli apparecchi di refrigerazione e gli aspirapolvere. Le specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II garantiscono che i prodotti cui tali specifiche fanno riferimento siano tecnicamente riparabili. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità 9 , in particolare per quanto riguarda i componenti interessati e il periodo durante il quale le specifiche di riparabilità si applicano. Pertanto collegare l'obbligo di riparazione alle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione di cui all'allegato II garantisce che l'obbligo possa essere adempiuto nella pratica e che vi sia certezza del diritto per gli operatori economici. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente ai consumatori di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta, incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, il produttore può adempiere all'obbligo di riparazione gratuitamente o a fronte di un prezzo. Se il produttore effettua la riparazione a fronte di un prezzo, i servizi di riparazione potrebbero diventare un'ulteriore fonte di entrate e il produttore avrebbe l'interesse a raggiungere un accordo sul prezzo con il consumatore, al fine di concludere un contratto. È probabile che la pressione concorrenziale esercitata da parte di altri attori nell'ambito della riparazione manterrà il prezzo a un livello accettabile per il consumatore. Il produttore può avere inoltre un interesse ad adempiere all'obbligo gratuitamente, nell'ambito di una garanzia commerciale sulla durabilità dei suoi prodotti.

Il produttore dovrebbe essere esentato dall'obbligo solo quando la riparazione è impossibile, ad esempio quando i beni sono danneggiati a tal punto che la riparazione non è tecnicamente realizzabile (articolo 5, paragrafo 1, seconda frase).

L'articolo 5, paragrafo 2, regolamenta la situazione in cui i consumatori acquistano un bene da un produttore di un paese terzo stabilito al di fuori dell'Unione. Garantisce la certezza del diritto per i produttori di paesi terzi, specificando in che modo possono rispettare l'obbligo di riparazione quando commercializzano beni acquistati dai consumatori nell'Unione. garantisce inoltre la certezza del diritto per i consumatori, specificando a quali operatori economici si possono rivolgere nell'Unione per quanto riguarda l'obbligo di riparazione dei produttori di paesi terzi.

Al fine di mantenere aggiornato l'allegato II, l'articolo 5, paragrafo 4, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II, ad esempio introducendo nuovi gruppi di prodotti quando vengono adottate nuove specifiche di riparabilità negli atti giuridici dell'Unione. Il conferimento del potere di adottare atti delegati alla Commissione garantirà che tutte le future specifiche di riparabilità pertinenti possano essere integrate nell'allegato II.

Articolo 6: informazioni sull'obbligo di riparazione

Se sono obbligati a riparare i beni a norma dell'articolo 5, i produttori devono comunicare tale obbligo ai consumatori e fornire informazioni sui servizi di riparazione (articolo 6). L'obbligo di informazione mira a garantire che i consumatori siano consapevoli dell'obbligo di riparazione, il che aumenterà le probabilità di riparazione. L'articolo 6 consente una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità in cui le informazioni sono rese accessibili, purché il produttore le metta a disposizione in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 7: piattaforma online per la riparazione e i beni soggetti a ricondizionamento

L'articolo 7 introduce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione almeno una piattaforma nazionale che permetta ai consumatori di trovare riparatori. Essa aiuterà i consumatori a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi servizi di riparazione e li incentiverà così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Qualora esista già a livello nazionale una piattaforma pertinente che soddisfa le condizioni stabilite nella direttiva, Stati membri non saranno tenuti a crearne una nuova.

L'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce una serie di requisiti che la piattaforma nazionale deve rispettare. In primo luogo la piattaforma dovrebbe includere funzioni di ricerca relative ai beni, al luogo dei servizi di riparazione e alle condizioni di riparazione, ad esempio il tempo necessario a completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, di servizi accessori e di norme di qualità per i riparatori (articolo 7, paragrafo 1, lettera a)). La piattaforma dovrà consentire inoltre ai consumatori di richiedere direttamente attraverso la piattaforma il modulo europeo di informazioni sulla riparazione (articolo 7, paragrafo 1, lettera b)), in modo da ottenerlo con più facilità. Per garantire l'accuratezza delle informazioni ivi figuranti, la piattaforma dovrà consentire ai riparatori di aggiornarle periodicamente (articolo 7, paragrafo 1, lettera c)). Inoltre, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori, la piattaforma dovrebbe consentire di visualizzare etichette speciali in conformità del diritto nazionale e dell'Unione qualora i riparatori indichino la loro adesione alle norme di qualità nazionali o europee relative alla riparazione (articolo 7, paragrafo 1, lettera d)). A fini di sensibilizzazione, la piattaforma dovrebbe inoltre permettere l'accessibilità attraverso i siti internet nazionali collegati allo sportello digitale unico (articolo 7, paragrafo 1, lettera e)). 

Al fine di promuovere il ricondizionamento dei beni, l'articolo 7, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a garantire che la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento.

L'articolo 7, paragrafo 3, chiarisce che la registrazione alla piattaforma è volontaria per i soggetti che procedono alla riparazione e al ricondizionamento. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere chi può accedere alla piattaforma per la riparazione e con quali modalità, purché tutti i riparatori dell'UE siano trattati in modo equo. I consumatori dovrebbero poter accedere gratuitamente alla piattaforma.

Articolo 12: modifica della direttiva per la vendita di beni

L'articolo 12 adegua in modo mirato le condizioni armonizzate secondo le quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva sulla vendita di beni. L'articolo stabilisce che il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati. Pur mantenendo questo principio, l'articolo 12 aggiunge una frase supplementare all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva per la vendita di beni, al fine di promuovere la riparazione al posto della sostituzione, stabilendo che il venditore dovrebbe sempre riparare i beni qualora i costi di sostituzione siano pari o superiori ai costi di riparazione. Di conseguenza il consumatore può scegliere la sostituzione come rimedio solo quando è più economica della riparazione.

2023/0083 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 11 ,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

(2)Al fine di realizzare detti obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando l'opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Detti operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, se applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 , e adeguare di conseguenza i contratti per la fornitura di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione. La frammentazione giuridica può influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

(3)Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

(4)Il regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] stabilisce, in particolare, specifiche sul piano dell'offerta che perseguono l'obiettivo di una progettazione più sostenibile dei prodotti in fase di produzione. La direttiva (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla sensibilizzazione dei consumatori per la transizione verde stabilisce specifiche sul piano della domanda che garantiscono la fornitura di informazioni migliori sulla durabilità e la riparabilità dei beni presso il punto vendita, il che dovrebbe consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e sostenibili. La presente direttiva integra tali specifiche sul piano dell'offerta e della domanda, promuovendo la riparazione e il riutilizzo nella fase post-vendita sia nel quadro che al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. La presente direttiva persegue così gli obiettivi, nell'ambito del Green Deal europeo, di promuovere un consumo più sostenibile, un'economia circolare e la transizione verde.

(5)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di disciplinare aspetti dei contratti per la fornitura di servizi di riparazione diversi da quelli armonizzati nel diritto dell'Unione. 

(6)Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l'altro, le specifiche nell'ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], al fine di coprire un'ampia gamma di prodotti nonché le evoluzioni future in altri settori del diritto dell'Unione.

(7)Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882 14 .

(8)È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione. Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(9)In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Ad esempio, il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

(10)I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per un determinato periodo di tempo. Ciò garantisce che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Al fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione sulla riparazione. Se sulla base del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

(11)La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Ai sensi di tale direttiva, i consumatori non hanno diritto alla riparazione per i difetti che esulano da tale obbligo. Di conseguenza molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono buttati via prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai produttori l'obbligo di riparare i beni ai quali si applicano le specifiche di riparabilità imposte dagli atti giuridici dell'Unione. L'obbligo di riparazione dovrebbe essere imposto, su richiesta del consumatore, ai produttori di tali beni, poiché questi ultimi sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai produttori stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell'Unione.

(12)Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni.

(13)I produttori possono adempiere all'obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell'infrastruttura di riparazione o se la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore, anche nel caso in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell'Unione. 

(14)Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , in base alle quali i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta.

(15)L'obbligo di riparazione dovrebbe essere effettivo anche nei casi in cui il produttore è stabilito al di fuori dell'Unione. Per consentire ai consumatori di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell'Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all'obbligo di riparazione del produttore in tali casi. Ciò dovrebbe permettere ai produttori situati al di fuori dell'Unione di organizzarsi e adempiere all'obbligo di riparazione nell'Unione.

(16)Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

(17)Al fine di garantire la certezza del diritto, l'allegato II della presente direttiva elenca i gruppi di prodotti interessati dalle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza con le future specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento di nuovi gruppi di prodotti nell'allegato II quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 18 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)La presente direttiva impone l'obbligo di riparazione al produttore, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori. Tale scelta dovrebbe in particolare essere facilitata dalla possibilità di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche ad altri riparatori, come il venditore o i riparatori indipendenti, o di effettuare una ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai produttori che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto.

(19)In linea con la direttiva (UE) 2019/771 il produttore dovrebbe essere esonerato dall'obbligo di riparazione qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico. Ad esempio, il produttore non dovrebbe rifiutare la riparazione per motivi puramente economici, come i costi delle parti di ricambio. Il diritto nazionale che attua la direttiva (UE) 2019/771 o la precedente direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 utilizza già questo criterio quando la riparazione è impossibile, ed è applicato dai giudici nazionali.

(20)Al fine di aumentare la conoscenza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi la probabilità di quest'ultima, i produttori dovrebbero informare i consumatori dell'esistenza di tale obbligo. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale misura, ad esempio attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882. Il produttore è libero di stabilire i mezzi con cui informerà il consumatore.

(21)Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

(22)Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli operatori economici che possono fornire servizi di riparazione nell'Unione abbiano facile accesso alla piattaforma online. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere quali riparatori possono registrarsi sulla piattaforma online, purché l'accesso alla piattaforma sia ragionevole e non discriminatorio per tutti i riparatori conformemente al diritto dell'Unione. Consentire ai riparatori di uno Stato membro di registrarsi sulla piattaforma online di un altro Stato membro per fornire servizi di riparazione nelle zone ricercate dai consumatori dovrebbe favorire la fornitura transfrontaliera dei servizi di riparazione. È opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di decidere le modalità per alimentare la piattaforma online, ad esempio mediante autoregistrazione o estrazione da banche dati esistenti con il consenso dei riparatori, o l'eventuale pagamento da parte degli iscritti di un diritto di registrazione a copertura dei costi di gestione della piattaforma. Per garantire un'ampia scelta di servizi di riparazione sulla piattaforma online, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso alla piattaforma online non sia limitato a una categoria specifica di riparatori. Sebbene continuino ad applicarsi i requisiti nazionali, ad esempio sulle qualifiche professionali necessarie, gli Stati membri dovrebbero garantire che la piattaforma online sia aperta a tutti i riparatori che soddisfano tali requisiti. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre liberi di decidere se e in quale misura le iniziative di riparazione a livello di comunità, come i repair café, possano essere registrate sulla piattaforma online, tenendo conto, se del caso, delle questioni di sicurezza. I riparatori che ne fanno richiesta dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi sulla piattaforma online, purché soddisfino i requisiti applicabili per accedere a tale piattaforma.

(23)Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori possano accedere facilmente alla piattaforma online consentendo così loro di trovare i servizi di riparazione adeguati per i beni difettosi. La piattaforma online dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di accessibilità.

(24)La funzione di ricerca basata sui prodotti può far riferimento al tipo di prodotto o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di riparazione, è sufficiente che indichino sulla piattaforma online le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se riparare il bene, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le informazioni sulla piattaforma online. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione.

(25)Al fine di agevolare l'ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma stessa. Tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo visibile sulla piattaforma online. Per far conoscere le piattaforme nazionali online per la riparazione e facilitare l'accesso a tali piattaforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie piattaforme online siano accessibili attraverso le pertinenti pagine web nazionali collegate allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione.

(26)Al fine di promuovere il consumo sostenibile dei beni in situazioni che esulano dalla responsabilità del venditore, la piattaforma online dovrebbe promuovere anche i beni soggetti a ricondizionamento come alternativa alla riparazione o all'acquisto di nuovi beni. A tal fine la piattaforma online dovrebbe includere una funzionalità che consenta ai consumatori di trovare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento o le aziende che acquistano beni difettosi per sottoporli a ricondizionamento, in particolare permettendo una funzione di ricerca per categoria di prodotto. Tali venditori di beni soggetti a ricondizionamento o acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento dovrebbero avere accesso alla piattaforma in base agli stessi principi e alle stesse specifiche tecniche applicabili alla funzionalità di riparazione.

(27)La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l'Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto offerti dai riparatori.

(28)Al fine di promuovere la riparazione nel quadro della responsabilità del venditore quale stabilita nella direttiva (UE) 2019/771, è opportuno adattare le condizioni armonizzate alle quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione. Dovrebbe essere mantenuto il principio stabilito nella direttiva (UE) 2019/771, secondo cui uno dei criteri per determinare il rimedio applicabile consiste nel valutare se il rimedio prescelto imporrebbe al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo. Il consumatore mantiene il diritto di scegliere la riparazione anziché la sostituzione, a meno che la riparazione sia impossibile o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto alla sostituzione. Tuttavia, se i costi della sostituzione sono superiori o uguali ai costi della riparazione, il venditore dovrebbe sempre riparare i beni. Di conseguenza il consumatore ha il diritto di scegliere la sostituzione solo quando è più economica della riparazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.

(29)Al fine di consentire di far rispettare le norme stabilite nella presente direttiva mediante azioni rappresentative, è necessario modificare l'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio16. Affinché le autorità competenti designate dai rispettivi Stati membri collaborino e coordinino azioni fra loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite nella presente direttiva, è necessaria una modifica dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

(30)Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all'applicazione di determinati articoli della presente direttiva. Pertanto l'obbligo di riparazione e quello di fornire le informazioni su tale obbligo dovrebbero applicarsi ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione dopo [24 mesi dall'entrata in vigore]. La modifica della direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo [24 mesi dall'entrata in vigore] per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.

(31)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi18, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(32)La promozione della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, nell'ottica di contribuire al buon funzionamento del mercato interno offrendo al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente e dei consumatori, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri. Le norme imperative nazionali emergenti che promuovono il consumo sostenibile attraverso la riparazione dei difetti al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 potrebbero divergere e portare alla frammentazione del mercato interno. Gli Stati membri non possono modificare le norme pienamente armonizzate relative ai difetti nel quadro della responsabilità del venditore di cui alla direttiva (UE) 2019/771. L'obiettivo della presente direttiva può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell'Unione attraverso norme comuni pienamente armonizzate che promuovono la riparazione nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita nella direttiva (UE) 2019/771. L'Unione può quindi adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e intende garantire il pieno rispetto, in particolare, degli articoli 16, 26, 37, 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa contribuisce a migliorare la qualità dell'ambiente conformemente all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuovendo il consumo sostenibile dei beni e riducendo in tal modo l'impatto ambientale negativo derivante dallo smaltimento prematuro di beni funzionali. La presente direttiva garantisce il pieno rispetto dell'articolo 38 sulla protezione dei consumatori, rafforzando i diritti dei consumatori relativi ai difetti che si verificano o si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771. Garantisce inoltre il rispetto della libertà d'impresa conformemente all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutelando la libertà contrattuale e promuovendo lo sviluppo dei servizi di riparazione nel mercato interno. La presente direttiva contribuisce all'inserimento delle persone con disabilità conformemente all'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rendendo l'accesso alla piattaforma online più agevole per tali persone. La presente direttiva intende garantire il pieno rispetto dell'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale attraverso mezzi di esecuzione efficaci,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono la riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

2.La presente direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1."consumatore": il consumatore quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (UE) 2019/771;

2."riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori;

3."venditore": il venditore quale definito all'articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/771;

4."produttore": il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

5."mandatario": il mandatario quale definito all'articolo 2, punto 43, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

6."importatore": l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

7."distributore": il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

8."bene": il bene quale definito all'articolo 2, punto 5, della direttiva (UE) 2019/771, esclusi l'acqua, il gas e l'energia elettrica;

9."ricondizionamento": il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

10."specifiche di riparabilità": le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II che permettono di riparare un prodotto, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio del prodotto, l'accesso alle parti di ricambio e le informazioni e gli strumenti relativi alla riparazione, applicabili a prodotti o componenti specifici di prodotti.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva. 

Articolo 4

Modulo europeo di informazioni sulla riparazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, il riparatore gli fornisca, su richiesta, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.

2.I riparatori diversi da quelli obbligati alla riparazione a norma dell'articolo 5 non sono tenuti a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se non intendono fornire il servizio di riparazione.

3.Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Fatta salva la direttiva 2011/83/UE, il riparatore informa il consumatore dei costi di cui al primo comma prima che quest'ultimo richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

4.Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le seguenti condizioni di riparazione:

(a)l'identità del riparatore;

(b)l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida ed efficiente;

(c)il bene da riparare;

(d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;

(e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

(f) il tempo stimato necessario per completare la riparazione;

(g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

(h)il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

(i)se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi a carico del consumatore per tali servizi.

5.Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore, a meno che non abbia convenuto con quest'ultimo diversamente. Se durante detto periodo di 30 giorni è concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del contratto.

6.Si reputa che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato abbia rispettato quanto segue:

(a)gli obblighi di informazione riguardanti le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/83/UE e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/123/CE;

(b)gli obblighi di informazione riguardanti l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/83/UE, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/123/CE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/31/CE;

(c)gli obblighi di informazione riguardanti il prezzo, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/83/UE e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/123/CE;

(d)gli obblighi di informazioni riguardanti le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/83/UE.

Articolo 5

Obbligo di riparazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

2.Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene.

3.I produttori garantiscono che i riparatori indipendenti abbiano accesso alle parti di ricambio e alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi.

Articolo 6

Informazioni sull'obbligo di riparazione 

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Piattaforma online per la riparazione e i beni soggetti a ricondizionamento 

1.Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori. Tale piattaforma: 

(a)include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

(b)consente ai consumatori di richiedere, suo tramite, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione;

(c)consente ai riparatori di aggiornare periodicamente le informazioni di contatto e i servizi;

(d)consente ai riparatori di indicare il proprio rispetto delle norme di qualità europee o nazionali applicabili;

(e)è accessibile attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724;

(f)è accessibile alle persone con disabilità. 

2.Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per categoria di prodotto che consenta di individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento.

3.Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.

Articolo 8

Controllo dell'osservanza

1.Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

2.I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti dello Stato membro per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:

(a)enti pubblici o loro rappresentanti;

(b)organizzazioni aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori o l'ambiente;

(c)associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.

Articolo 9

Informazioni al consumatore

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori, anche sui siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724.

Articolo 10

Imperatività delle norme

1.Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti, non vincola il consumatore.

2.La presente direttiva non impedisce ai riparatori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 11

Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 12

Modifica della direttiva (UE) 2019/771

All'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771 è aggiunta la frase seguente:

"In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità."

Articolo 13

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto 67 seguente:

"67) Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio, del x, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L xx)."

Articolo 14

Modifica del regolamento (UE) 2017/2394

All'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto 27 seguente:

"27. Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio, del x, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (GU L xx)."

Articolo 15

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere da [un mese dall'entrata in vigore del presente atto]. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16    

Disposizioni transitorie

1.L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].

2.L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].

Articolo 17

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [24 mesi dall'entrata in vigore].

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e le piattaforme online nazionali per la riparazione e i beni soggetti a ricondizionamento istituite a norma della presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 19

Destinatari



Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.
(2)    GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.
(3)     Conferenza sul futuro dell'Europa, Relazione sul risultato finale, maggio 2022.
(4)    COM(2022) 404 final
(5)    COM(2022) 142 final del 30.3.2022.
(6)    COM(2022) 143 final del 30.3.2022.
(7)    Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(8)    L'impatto ambientale del pacchetto di opzioni prescelte deve essere considerato insieme agli impatti della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (con un risparmio di 471 milioni di tonnellate di CO2) e della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (con un risparmio compreso tra 0,33 e 0,47 milioni di tonnellate di CO2), dato che sono pensati per avere un effetto complementare. L'impatto ambientale combinato è pertanto molto significativo. Le iniziative contribuiscono anche reciprocamente alla generazione del rispettivo impatto.
(9)    Ad esempio, il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione prevede che i fabbricanti, gli importatori o i mandatari di lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico mettano a disposizione dei riparatori professionisti un elenco specifico di parti di ricambio, per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello. Pertanto l'obbligo di riparazione si applicherà ai prodotti in questione, ai difetti che rendono necessaria una sostituzione con tali parti di ricambio e al periodo di 10 anni.
(10)    GU C […] del [...], pag. [...].
(11)    Posizione del Parlamento europeo del […] (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del […].
(12)    Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(13)    Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14)    Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(15)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(16)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(17)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).    
(18)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 213 del 12.5.2016, pag. 1).    
(19)    Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).    
(20)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
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Bruxelles, 22.3.2023

COM(2023) 155 final

ALLEGATI

della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica
il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

{SEC(2023) 137 final} - {SWD(2023) 59 final} - {SWD(2023) 60 final}


ALLEGATO I

MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE

1.Identità e dati di contatto del riparatore che fornisce il servizio di riparazione

Riparatore

[Identità]

Indirizzo

[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Se forniti dal riparatore, altri mezzi di comunicazione online che consentono al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in modo rapido ed efficiente

2.Informazioni sul servizio di riparazione

Bene da riparare

[Identificazione del bene]

Determinazione del difetto

[Descrizione del difetto]

Tipo di riparazione proposta

[Tipo di misure che saranno prese per riparare il difetto]

Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione

[L'importo totale o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]

Tempo previsto per completare la riparazione

[In giorni, a partire dalla conclusione del contratto fino al completamento della riparazione]

Disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo

[Per "prodotto sostitutivo temporaneo" si intende un prodotto equivalente che il consumatore riceve e può usare durante il periodo di riparazione; il riparatore deve indicare "Sì" o "No"]

In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:

[in EUR/valuta nazionale]

Luogo di riparazione

[Il luogo in cui il riparatore effettua la riparazione, ad esempio presso la residenza del consumatore, il luogo in cui si trova l'impianto di riparazione o altrove]

Se applicabile, la disponibilità di servizi accessori

[Indicare se e in quale misura sono offerti servizi accessori, come la rimozione, l'installazione e il trasporto, o "Nessuno" se non sono offerti servizi accessori per la riparazione interessata]

In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:

[In EUR/valuta nazionale, per servizio offerto]

Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al riparatore e devono essere sostituite con le informazioni corrispondenti.



ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ

1.Lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico conformemente al regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione 1

2.Lavastoviglie per uso domestico conformemente al regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione 2

3.Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta conformemente al regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione 3

4.Apparecchi di refrigerazione conformemente al regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione 4

5.Display elettronici conformemente al regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione 5

6.Apparecchiature di saldatura conformemente al regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione 6  

7.Aspirapolvere conformemente al regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione 7

8.Server e prodotti di archiviazione dati conformemente al regolamento (UE) 2019/424 della Commissione 8

9.[Telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet conformemente al regolamento (UE) .../... della Commissione 9 ]

(1)

 Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).

(2)

 Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).

(3)

 Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1º ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313).

(4)

 Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1º ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187).

(5)

 Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).

(6)

 Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, dell'1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121).

(7)

 Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(8)

 Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).

(9)

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