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Document 62016CJ0393

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale.
Causa C-393/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

contro

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), lettere b) e c) – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2), lettera a), ii), lettere b) e c) – Ambito di applicazione – Sfruttamento della notorietà di una DOP – Usurpazione, imitazione o evocazione di una DOP – Indicazione falsa o ingannevole – DOP “Champagne” utilizzata nella denominazione di un prodotto alimentare – Denominazione “Champagner Sorbet” – Prodotto alimentare che contiene champagne come ingrediente – Ingrediente che conferisce al prodotto alimentare una caratteristica essenziale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

  1. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Vino–Designazione e presentazione dei vini–Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette–Tutela–Ambito di applicazione–Uso di una denominazione di origine protetta nella designazione di un prodotto alimentare contenente un ingrediente conforme al disciplinare relativo a tale denominazione–Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  2. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Vino–Designazione e presentazione dei vini–Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette–Sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta–Nozione–Uso di una denominazione di origine protetta volto a sfruttare indebitamente la notorietà di quest’ultima

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  3. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Vino–Designazione e presentazione dei vini–Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette–Tutela–Sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta–Nozione–Uso di una denominazione nella designazione di un prodotto alimentare contenente un ingrediente conforme al disciplinare relativo a tale denominazione–Inclusione–Presupposti–Caratteristica essenziale del prodotto alimentare consistente nell’assenza di un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella composizione del prodotto.

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, a), ii); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]

  4. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Vino–Designazione e presentazione dei vini–Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette–Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione di origine protetta–Nozione–Uso di una denominazione di origine protetta nella designazione di un prodotto alimentare contenente un ingrediente conforme al disciplinare relativo a tale denominazione–Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, b); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, b)]

  5. Agricoltura–Organizzazione comune dei mercati–Vino–Designazione e presentazione dei vini–Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette–Protezione contro le indicazioni false e ingannevoli–Portata

    [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, art. 118 quaterdecies, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, c)]

  1.  L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità nel caso in cui una denominazione di origine protetta, quale «Champagne», sia impiegata come parte della denominazione con la quale è venduto un prodotto alimentare, quale «Champagner Sorbet», non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo.

    (v. punto 36, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 40)

  3.  L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», costituisce uno sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta, ai sensi di tali disposizioni, qualora tale prodotto alimentare non abbia, come caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.

    A tal proposito, si deve ritenere che l’utilizzo di una DOP come parte della denominazione con la quale è posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale DOP, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, sia volto a sfruttare indebitamente la notorietà di tale DOP, qualora tale ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale. Quanto al dover decidere se l’ingrediente in questione conferisca al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale, la quantità di tale ingrediente nella composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente. La sua valutazione dipende dai prodotti interessati e deve essere accompagnata da una valutazione qualitativa. Quando la denominazione del prodotto alimentare indica, come nel caso in esame, che quest’ultimo contiene un ingrediente che beneficia di una DOP, che si presume indichi il gusto di tale alimento, il gusto conferito da tale ingrediente deve costituire la caratteristica essenziale dell’alimento suddetto.

    (v. punti 50‑53, dispositivo 2)

  4.  L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso che l’utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», non costituisce un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione, ai sensi di tali disposizioni.

    Incorporando nella denominazione del prodotto alimentare in esame quella dell’ingrediente che beneficia della DOP, infatti, si effettua un uso diretto di tale DOP al fine di rivendicare apertamente una qualità gustativa connessa a quest’ultima, circostanza che non costituisce né un’usurpazione, né un’imitazione, né un’evocazione.

    (v. punti 57, 59, dispositivo 3)

  5.  L’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 devono essere interpretati nel senso della loro applicabilità sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte a indurre in errore riguardo all’origine del prodotto interessato, sia nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulla natura o sulle qualità essenziali di tale prodotto.

    (v. punto 64, dispositivo 4)

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