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Sicurezza dei prodotti: regole generali

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Sicurezza dei prodotti: regole generali

SINTESI DI:

Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva, nota anche come direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP), impone alle imprese di garantire che gli articoli in vendita siano sicuri e di intraprendere azioni correttive qualora ciò non avvenga.

Essa introduce un sistema di allarme rapido per i prodotti1 non alimentari pericolosi. Esso consente alle autorità nazionali di condividere tempestivamente le informazioni su eventuali misure intraprese per ritirare tali prodotti dal mercato.

PUNTI CHIAVE

  • I prodotti immessi sul mercato dell’UE devono essere sicuri.
  • Devono recare informazioni che ne consentano la tracciabilità, quali l’identità del fabbricante e un certificato di prodotto. Qualora sia necessario per un uso sicuro, i prodotti devono essere accompagnati da avvertenze e informazioni relative a qualsiasi rischio intrinseco.
  • Un prodotto è considerato sicuro se rispetta specifiche disposizioni nazionali o norme comunitarie. In mancanza di tali disposizioni o norme, la valutazione sulla sicurezza deve basarsi su:
    • orientamenti della Commissione;
    • buone prassi nel settore interessato;
    • stato di avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie;
    • la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
  • Le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge hanno facoltà di controllare la sicurezza dei prodotti e intraprendere le azioni adeguate contro gli articoli pericolosi.
  • Un sistema per lo scambio rapido di informazioni, gestito dalla Commissione, consente alle autorità nazionali di allertare rapidamente le proprie controparti relativamente a qualsiasi prodotto che presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza. L’attuazione della decisione (UE) 2019/417 stabilisce le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) sulla sicurezza dei prodotti e del suo sistema di notifica, definito dalla direttiva 2001/95/UE. Sono presenti disposizioni separate per gli alimenti, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici.
  • In caso di utilizzo del sistema di allarme rapido, le autorità nazionali devono fornire informazioni che identificano l’articolo e la sua distribuzione in qualsiasi altra parte dell’Europa, particolari dei rischi che presenta e qualsiasi azione intrapresa per tutelare il pubblico.
  • La Commissione può intervenire rapidamente a livello europeo con misure di validità di un anno (rinnovabile), a fronte di un grave rischio provocato da un prodotto.
  • La normativa non si applica agli oggetti di antiquariato o ad articoli che necessitano di riparazione o restauro.

DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Prodotto: qualsiasi prodotto destinato alla vendita o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del , pag. 4).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/95/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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