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Requisito in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi

Requisito in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento delegato illustra in dettaglio come applicare il principio generale introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento sui requisiti patrimoniali, secondo cui gli enti creditizi devono disporre di fondi sufficienti per soddisfare le richieste di ritiro in un periodo di 30 giorni.

Nota come regolamento delegato LCR (liquidity coverage ratio), specifica quali beni devono essere considerati come attività liquide*. Stabilisce in che modo devono essere calcolati i flussi finanziari in entrata e in entrata in un periodo di 30 giorni.

PUNTI CHIAVE

Gli enti creditizi devono mantenere un livello di copertura della liquidità pari ad almeno il 100 %. Ciò è pari al rapporto tra le riserve di liquidità* e i flussi netti di liquidità in uscita* su 30 giorni.

Un ente creditizio è sotto stress* nelle situazioni seguenti (elenco non esaustivo):

  • deflusso di una parte significativa dei suoi depositi al dettaglio;
  • perdita parziale o totale della sua capacità di finanziamento all’ingrosso non garantita o del suo finanziamento a breve termine garantito;
  • ulteriori deflussi di liquidità causati dal declassamento del rating del credito;
  • impatto di una maggiore volatilità del mercato sul valore delle garanzie;
  • utilizzo non programmato delle linee di liquidità e di credito;
  • potenziale obbligo di riacquistare il debito o onorare gli obblighi non contrattuali.

Le attività liquide devono:

  • essere un bene, diritto o interesse detenuti da un istituto di credito, che possa fornire denaro entro 30 giorni;
  • non essere emesse dall’ente creditizio stesso o da altri organismi quali imprese di investimento, imprese di assicurazione o società di partecipazione finanziaria;
  • consentire una valutazione del loro valore sulla base di prezzi di mercato facilmente disponibili;
  • essere quotate su una borsa riconosciuta o negoziabile mediante vendita diretta o semplice patto di riacquisto*;

Le attività liquide sono suddivise in varie categorie:

  • Livello 1 (il più liquido), include monete e banconote o beni garantiti dalla Banca centrale europea, banche centrali nazionali o governi regionali e autorità locali;
  • Livello 2A, che include le attività garantite da amministrazioni regionali, autorità locali o enti del settore pubblico nell’UE con un rischio ponderato del 20 %;
  • Livello 2B, che include titoli garantiti da attività, titoli di debito societari, azioni, a condizione che soddisfino determinati requisiti e talune cartolarizzazioni* che devono soddisfare una serie di condizioni rigorose per essere accettati come attività di livello 2B.

Gli enti creditizi devono garantire che:

  • le attività nelle loro riserve di liquidità siano sempre sufficientemente diversificate, facilmente accessibili e possano essere convertite in denaro entro 30 giorni;
  • detengono almeno il 60 % delle riserve in attività di livello 1 e un massimo del 15% in attività di livello 2B;
  • entro 30 giorni, non trattano come liquide quelle attività che non soddisfano più i criteri.

Vengono utilizzati regole e calcoli dettagliati per determinare e misurare i deflussi e gli afflussi di liquidità e le procedure da adottare.

Il regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione ha apportato alcune modifiche alla legislazione del 2015 per migliorarne l’applicazione pratica. Le più importanti sono:

  • allineare pienamente il calcolo dei tassi di deflusso e di afflusso attesi per i patti di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo* e gli swap di garanzie* con lo standard internazionale di liquidità del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
  • specificare il trattamento delle riserve delle banche centrali detenute da controllate o succursali;
  • adeguare la rinuncia alle dimensioni minime di emissione per determinate attività di paesi terzi;
  • migliorare il meccanismo di liquidazione* per il calcolo delle riserve liquide;
  • integrare i nuovi criteri semplici, trasparenti e standardizzati per la cartolarizzazione.

Il regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/1620 si applica a partire dal 30 aprile 2020.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal giovedì 1 ottobre 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Attività liquide: attività che possono essere rapidamente convertite in denaro.
Riserva di liquidità: ammontare delle attività liquide detenute da un ente creditizio.
Flussi netti di liquidità in uscita: importo che rimane dopo aver sottratto i contanti in entrata da quelli in uscita.
Stress: deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della liquidità di un ente creditizio.
Patto di riacquisto: noto anche come «repo», si tratta di un prestito a breve termine in base al quale il venditore del titolo si impegna a riacquistarlo a un prezzo e un orario prestabiliti.
Cartolarizzazione: una procedura in cui varie attività finanziarie o debiti contrattuali, come prestiti auto o ipoteche, sono sottoposte a repackaging e vendute agli investitori.
Patto di riacquisto passivo: noto anche come «reverse repo», acquisto di titoli con l’accordo di venderli a un prezzo più elevato in una specifica data futura.
Swap di garanzie: prestito di attività liquide in cambio di garanzie meno liquide. Il mutuatario paga una commissione al creditore per i rischi connessi.
Meccanismo di liquidazione: chiusura delle transazioni (quali le operazioni di riacquisto o di riacquisto passivo) che maturano nei successivi 30 giorni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento delegato (UE) n. 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 680/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 94/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sui sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.01.2019

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