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Piano d’azione europeo in materia di difesa

Piano d’azione europeo in materia di difesa

 

SINTESI DELLA:

Comunicazione COM 2016 950 def. — Piano d’azione europeo in materia di difesa

Articolo 42 del trattato sull’Unione europea

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

  • La comunicazione è finalizzata a:
    • creare le condizioni per un uso più efficiente dei fondi destinati a migliorare le capacità di difesa dei paesi dell’Unione europea (UE);
    • organizzare e coordinare le risorse complessive al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini dell’UE;
    • creare una base industriale innovativa e più competitiva nel settore della difesa.
  • L’articolo 42 del trattato sull’Unione europea definisce e disciplina il funzionamento della politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE. Il suddetto articolo disciplina diverse materie come, ad esempio, quelle relative al processo decisionale, al ruolo dell’Agenzia europea per la difesa e alla clausola di mutua assistenza dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Il piano d’azione è suddiviso in tre fasi:

  • 1.

    Istituzione del Fondo europeo per la difesa, con due strutture (fasi) di finanziamento:

    • Ricerca: un totale di 90 milioni di euro fino al 2020, seguiti da 500 milioni di euro all’anno dopo il 2020 per finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie innovative di difesa (ad esempio elettronica, software crittografati o robotica).
    • Capacità: circa 5 miliardi di euro all’anno (in attesa di indicazioni più precise da parte della Commissione europea) per consentire ai paesi dell’UE di acquisire e acquistare, congiuntamente, specifici beni e tecnologie (ad esempio tecnologie relative ai droni o elicotteri) e ciò al fine di ridurre i costi. La competenza circa la scelta dei mezzi da acquisire spetterebbe ai paesi dell’UE che avrebbero, d’altra parte, il possesso sui suddetti/sulle suddette mezzi/capacità.
    • L’ordine di importanza delle questioni inerenti al Fondo per la difesa è determinato da un Comitato di coordinamento composto dai paesi dell’UE, dall’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e per la politica di sicurezza, dall’Agenzia europea per la difesa, dalla Commissione e da coloro i quali rivestono ruoli di primo piano nel settore.
  • 2.

    Promozione degli investimenti nella catena di approvvigionamento della difesa: la Commissione sosterrà l’impegno della Banca europea per gli investimenti per migliorare l’accesso ai finanziamenti relativi alla catena di approvvigionamento della difesa , il cui nucleo è costituito in gran parte da piccole e medie imprese. Inoltre, nell’ambito del piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, la Commissione sosterrà la cooperazione nel settore della difesa per assicurare che i soggetti acquisiscano competenze adeguate e atte a generare innovazione.

  • 3.

    Rafforzamento del mercato unico della UE per la difesa: per contribuire a contrastare la frammentazione e a garantire una maggiore competitività nel settore della difesa, la Commissione adotterà misure per migliorare la concorrenza a livello europeo nell’ambito dei contratti di appalto in materia di difesa. Le aziende sarebbero in grado di operare più facilmente a livello transfrontaliero, mentre i paesi dell’UE otterrebbero il miglior rapporto qualità-prezzo. A tal fine, la Commissione propone di migliorare l’attuazione della direttiva sugli appalti e della direttiva sui trasferimenti.

Altri punti chiave:

  • Il Piano d’azione non mira alla costituzione di un esercito dell’UE, bensì all’approntamento delle condizioni per una maggiore cooperazione in materia di difesa, per rendere l’uso dei fondi destinati alla difesa più efficiente e per creare le condizioni per una base industriale della difesa forte, competitiva e innovativa.
  • Il piano d’azione rientra nella politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, parte integrante della politica estera e di sicurezza comune.

CONTESTO

  • Nel loro insieme, i paesi dell’UE, realizzano la spesa più ingente (seconda solamente a quella degli Stati Uniti) per le spese militari a livello globale. Tuttavia, la maggior parte degli appalti in materia di difesa si realizza a livello nazionale e pertanto problemi come la duplicazione, la mancanza di interoperabilità e le lacune tecnologiche continuano a ostacolare l’efficienza delle capacità militari dell’UE.
  • Se da una parte i paesi non appartenenti all’UE aumentano le spese militari, dall’altra i paesi dell’UE diminuiscono in media quelle proprie.
  • Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione europeo per la difesa, COM(2016) 950 def. del 30.11.2016.

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea, titolo V: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune, capitolo 2: Disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune, sezione 2: Disposizione del regolamento comune sicurezza e difesa, articolo 42 (ex articolo 17 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pagg. 38-39).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, dei contratti di fornitura e degli appalti di servizi da parte delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza e a modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pagg. 76-136).

Successive modifiche alla direttiva 2009/81/CE sono state inserite nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pagg. 1-36).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.07.2017

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