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Fondi europei per il venture capital

Fondi europei per il venture capital

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso mira a rafforzare la crescita e l’innovazione delle imprese nell’Unione europea (Unione), comprese le piccole e medie imprese (PMI).
  • Fondo europeo per il capital venture, noto anche come EuVECA, e nuove misure per consentire ai gestori delle imprese di crescere e commercializzare i loro fondi nell’Unione utilizzando un unico complesso di norme. Questo corpus unico di norme consentirà agli investitori di sapere esattamente cosa possono attendersi investendo nell’EuVECA.
  • I fondi di venture capital sarannomeglio posizionati per attirare più sottoscrizioni di capitale e diventare più grandi.

PUNTI CHIAVE

  • Il fondo medio europeo per il venture capital è pari a circa 60 milioni di euro, mentre un fondo simile statunitense ammonta a più del doppio. Consentendo l’aumento di questi fondi dell’Unione, potrebbe essere possibile incrementare i conferimenti di capitale alle singole imprese e rafforzare il loro impatto degli investimenti.
  • Il presente regolamento punta a rafforzare i fondi affinché possano aumentare, e adottare una strategia di investimento più diversificata, in modo da potersi specializzare in settori come l’informatica, le biotecnologie e l’assistenza sanitaria. In questo modo le aziende europee saranno più competitive a livello mondiale.

Denominazione EuVECA

  • Per utilizzare la denominazione EuVECA e commercializzare i propri fondi nell’Unione, i gestori dei venture capital devono creare un fondo che:
    • investe il 70% del capitale che riceve dagli investitori nel sostenere le imprese ammissibili, come ad esempio le PMI giovani e innovative;
    • fornisce strumenti di equity o quasi-equity (ad esempio capitale fresco) a tali imprese;
    • non fa uso di leva finanziaria (cioè il fondo non è in debito, perché non investe più capitale di quanto impegnato dagli investitori).
  • Il regolamento stabilisce criteri di qualità uniformi per i gestori dei fondi di venture capital che desiderano utilizzare la denominazione EuVECA. Questi requisiti rivestono ogni aspetto dalla loro organizzazione e la loro condotta, alla modalità con cui informano gli investitori sulle loro attività e sulle lor politiche di investimento.
  • I gestori devono inoltre registrarsi nel paese in cui è istituito il fondo e presentare relazioni annuali. Il paese in cui si trovano tali fondi è tenuto a garantire che tutte le norme del regolamento siano rispettate.
  • Investendo nei fondi per venture capital può essere rischioso. Il regolamento definisce chi può investire nel EuVECA: investitori professionali e altre determinate categorie, come privati con ampie disponibilità patrimoniali.

Conflitti di interesse

  • I gestori di EuVECA devono rilevare e prevenire qualunque tipo di conflitti di interesse che possono emergere dalla loro posizione e adottare misure organizzative necessarie a tale riguardo. Il regolamento elenca i seguenti come potenziali conflitti di interesse:
    • Tra i gestori, le persone che lo controllano effettivamente, o i loro dipendenti e il EuVECA;
    • Tra un EuVECA o i suoi investitori, e un altro EuVECA sotto lo stesso gestore o i suoi investitori;
    • Tra un EuVECA o i suoi investitori, e un altro organismo di investimento collettivo sotto lo stesso gestore o i suoi investitori.
  • Se le modalità finora adottate sono insufficienti e non assicurano che il rischio di nuocere gli interessi degli investitori possono essere evitati, i conflitti di interesse devono essere resi pubblici.
  • La Commissione europea può approvare Atti delegati per sviluppare e specificare ulteriormente queste regole relativamente ai conflitti di interesse e alle misure di prevenzione.
  • Regolamento delegato (UE) 2019/820 integra il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai conflitti di interesse dettando le norme che disciplinano:
    • Tipi di conflitti di interesse;
    • iI requisito per stabilire una politica di conflitti di interesse scritta e le procedure e le misure di tale politica deve almeno essere incluse;
    • gestione dei conflitti di interesse;
    • strategie per l’esercizio dei diritti di voto per prevenire conflitti di interesse; e
    • divulgazione di conflitti di interesse;

Modifica della legislazione

  • Il Regolamento (UE)2017/1991 modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 sui fondi europei per venture capital e il suo regolamento correlato (Regolamento (UE) n. 346/2013) sui fondi europei per l’imprenditorialità sociale (vedi sintesi) estendendo l’uso della denominazione«EuVECA» e i « fondi europeo per l’imprenditorialità sociale» a gestori di organismo di investimento collettivo* autorizzati secondo l’ Articolo 6 della Direttiva 2011/61/UE (vedi sintesi. Esso amplia inoltre la gamma delle imprese ammissibili e diminuisce i costi associati alla commercializzazione dei fondi all’interno dell’Unione.
  • Regolamento (UE) 2019/1156 introduce le seguenti regole e requisiti.
    • Regole sulla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti sulla commercializzazione per l’organismo di investimento collettivo e sulla commercializzazione delle comunicazione rivolte agli investitori.
    • Regole sulla pre-commercializzazione* simile alle regole stabilite all’interno della Direttiva 2011/61/UE (vedi sintesi) sono introdotte all’interno del Regolamento (UE) n. 345/2013. Questi dovrebbero permettere ai gestori, registrati secondo il regolamento, di puntare sui investitori provando i loro interessi in opportunità di investimento future o strategie attraverso i fondi per venture capital.
    • Un requisito dei gestori di EuVECA per assicurare che la comunicazione di commercializzazione costituisce un invito all’acquisto di quote o azioni per il fondo di investimento alternativo (FAI), che contiene informazioni specifiche sul FAI, non contraddice l’informazione che deve essere divulgata agli investitori secondo l’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 345/2013.
    • Un requisito dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per pubblicarlo sul proprio sito internet, entro 2 febbraio 2022, un database centrale sulla commercializzazione transfrontaliera dei FAI elencando tutti i FAI che sono commercializzati in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello di origine, dal loro gestore di EuVECA, e Stati membri dove sono commercializzati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 22 luglio 2013 ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 5, che riguarda i conflitti di interesse, e che è in vigore dal 15 maggio 2013.

CONTESTO

La crescita economica dell’Europa dipende in larga misura dai suoi 23 milioni di PMI, che hanno anche fornito l’80% di tutti i nuovi posti di lavoro negli ultimi anni. Poiché accedere ai tradizionali prestiti bancari è sempre più difficile, molte PMI sono diventate venture capitalists per finanziare le loro ricerche, prodotto di sviluppo o l’entrata i nuovi mercati. Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Organismo di investimento collettivo. Veicoli di investimento che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investire tali capitali collettivamente tramite un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli.
Pre-commercializzazione. Informazione o comunicazione, diretta o indirette, sulle strategie per investimento o idee per investimento da un gestori di fondi per il venture capital qualificato, o chi ne fa le veci, a potenziali investitori con domicilio o con un ufficio registrato all’interno della Comunità europea, cosicché da provare il loro interessi per un fondo per venture capital qualificato che ancora non è stato stabilito, o un fondo per venture capitali qualificato che è già stabilito, ma non è ancora stato notificato per commercializzazione secondo l’articolo 15 del Regolamento (UE) n. 345/2013, uno Stato membro dove potenziali investitori sono domiciliati o hanno il loro ufficio registrato, e il quale in ciascun caso non costituisce un’offerta o un posizionamento per un potenziale investitore che investi in quote o azioni di un fondo per venture capital qualificato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Modifiche successive al regolamento (UE) n. 345/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del 4 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital (GU L134 del 22.5.2019, pag. 8).

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 09.11.2021

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