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Document 32019D1282

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1282 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5806

OJ L 201, 30.7.2019, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1282/oj

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1282 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2014/246/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/246/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, dell'Argentina, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (CE) n. 1060/2009, la definizione di prospettiva di rating ed estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Sebbene le prospettive di rating costituiscano un elemento del mercato dei rating del credito, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non comprende tali disposizioni. Poiché le prospettive di rating non sono incluse nell'ambito di competenza della Commission Nacional de Valores (Commissione nazionale per le attività mobiliari - CNV) per quanto concerne la vigilanza delle agenzie di rating del credito, essa non può chiedere informazioni in merito alle prospettive di rating.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina impone alle agenzie di rating del credito di istituire procedure organizzative e amministrative adeguate ed efficaci per prevenire, individuare, eliminare, correggere e comunicare ogni conflitto di interessi. Tuttavia, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non impone esplicitamente alle agenzie di rating del credito di dar conto dei conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non prevede disposizioni volte a vietare ad una agenzia di rating del credito di emettere rating su entità che detengono più del 10 % delle sue azioni o di fornire servizi di consulenza su entità che detengono più del 5 % delle sue azioni.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate in loro possesso relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina non obbliga le agenzie di rating del credito a dare all'entità valutata la possibilità di effettuare una verifica oggettiva di un rating del credito prima della sua pubblicazione. I rating devono essere pubblicati non appena approvati dal comitato di rating ai fini della protezione degli investitori e per garantire che il mercato sia informato senza indugio in merito a qualsiasi modifica dei rating del credito.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Vi sono alcune differenze significative tra il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina e il quadro dell'Unione. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina contenga l'obbligo di emettere rating del credito solo in base a metodologie pubblicate e di riesaminare periodicamente le metodologie, non è previsto alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di effettuare consultazioni in merito alle modifiche o di correggere errori nelle loro metodologie. Non vi è inoltre alcun obbligo di informare tutte le entità valutate interessate degli errori in una metodologia di rating.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina contiene disposizioni volte a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Tuttavia, non vi è alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di includere nel rating del credito solo informazioni pertinenti ai fini della valutazione del merito di credito dell'entità. Non vige inoltre l'obbligo per le agenzie di rating del credito di mettere in evidenza nel rating del credito che il rating rappresenta il parere dell'agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza dell'Argentina impone alle agenzie di rating del credito soltanto di fornire informazioni all'autorità di regolamentazione sulle provvigioni addebitate per i loro servizi di rating per ciascun cliente, distinguendo l'entità e/o lo strumento e il titolo. Le agenzie di rating del credito devono comunicare sui loro siti web le provvigioni minime e massime per i loro servizi di rating al fine di garantire che i clienti siano trattati in modo equo, ma non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2014/246/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/246/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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