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Document 32012D0328

Decisione 2012/328/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 , che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

GU L 165 del 26.6.2012, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/328/oj

26.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/59


DECISIONE 2012/328/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale. Il mandato dell’RSUE scade il 30 giugno 2012.

(2)

Dovrebbe essere nominato un RSUE per l’Asia centrale per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013.

(3)

L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

La sig.ra Patricia FLOR è nominata RSUE per l’Asia centrale per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente, qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:

a)

promuovere buone e strette relazioni tra l’Unione e i paesi dell’Asia centrale in base a valori e interessi comuni, come previsto nei pertinenti accordi;

b)

contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi nella regione;

c)

contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;

d)

affrontare le minacce principali e, particolarmente, i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa;

e)

potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner e organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione in Asia centrale e contribuire a garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione nella regione;

b)

monitorare, per conto dell’AR, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e alla Commissione, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, integrato da successive relazioni sui progressi compiuti relativi all’attuazione della strategia dell’UE per l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio;

c)

assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale;

d)

seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

e)

incoraggiare il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;

f)

sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC);

g)

contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;

h)

contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali, come organizzazioni non governative, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti;

i)

contribuire alla formulazione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune legati alla sicurezza energetica, alla sicurezza delle frontiere, compresa l’antidroga, e alla gestione delle risorse idriche, all’ambiente e ai cambiamenti climatici per quanto riguarda l’Asia centrale;

j)

promuovere la sicurezza regionale all’interno delle frontiere dell’Asia centrale nel momento in cui le truppe Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) iniziano a ritirarsi.

2.   L’RSUE sostiene l’operato dell’AR e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

3.   L’RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE e i suoi uffici competenti.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 120 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

Articolo 12

Coordinamento

1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Questi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di dicembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


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