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Document 32004R2248

Regolamento (CE) n. 2248/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, recante apertura e modalità di gestione, per il 2005, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Tailandia

OJ L 381, 28.12.2004, p. 16–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2248/oj

28.12.2004   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/16


REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

recante apertura e modalità di gestione, per il 2005, di un contingente tariffario comunitario per la manioca originaria della Tailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario limitato a 21 milioni di tonnellate dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia per periodo di quattro anni, all'interno del quale il dazio doganale è ridotto al 6 %. Detto contingente deve essere aperto e gestito dalla Commissione.

(2)

È necessario mantenere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari della Tailandia possano essere importati nell'ambito del suddetto contingente. Pertanto, il rilascio di un titolo d'importazione dovrebbe continuare a essere subordinato alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità tailandesi e il cui modello è stato trasmesso alla Commissione.

(3)

Le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti in causa sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile ed è opportuno attenersi a tale sistema. Occorre pertanto aprire un contingente per l'anno 2005.

(4)

L'importazione dei prodotti relativi ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, conforme alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), nonché a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3).

(5)

Alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione del fatto che la concessione comunitaria prevede un quantitativo complessivo per quattro anni con un quantitativo annuo massimo di 5 500 000 t, è opportuno mantenere in vigore misure intese a facilitare, a determinate condizioni, l'immissione in libera pratica di quantitativi di merci eccedenti quelli indicati nei titoli d'importazione, oppure procedere al riporto dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la cifra indicata nei titoli d'importazione e il quantitativo inferiore effettivamente importato.

(6)

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'accordo, occorre istituire un sistema di controlli rigorosi e sistematici, che tenga conto degli elementi che figurano nei titoli d'esportazione tailandesi nonché della prassi seguita dalle autorità tailandesi per il rilascio di detti titoli.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

APERTURA DEL CONTINGENTE

Articolo 1

1.   Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, è aperto un contingente tariffario d'importazione per 5 500 000 t di manioca di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originaria della Tailandia.

Nell'ambito di tale contingente, il tasso del dazio doganale applicabile è fissato al 6 % ad valorem.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4008.

2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 beneficiano del regime previsto dal presente regolamento se sono importati sulla base di titoli d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità, rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, in appresso denominato «titolo d'esportazione».

CAPITOLO II

TITOLI D'ESPORTAZIONE

Articolo 2

1.   Il titolo d'esportazione è redatto, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato.

Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovrimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.   Il titolo d'esportazione è compilato in lingua inglese.

3.   L'originale e le copie del titolo d'esportazione possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna a inchiostro.

4.   Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1.   I titoli d'esportazione emessi dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è inclusa nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità del paragrafo 2. Nella casella relativa allo «shipped weight», il quantitativo deve essere indicato in cifre e in lettere.

2.   Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

CAPITOLO III

TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia, redatta conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000 e al regolamento (CE) n. 1342/2003, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri unitamente all'originale del titolo di esportazione.

L'originale del titolo d'esportazione viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come «shipped weight».

Articolo 5

Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione mediante telescritto o fax, caso per caso e nel più breve tempo possibile, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione tailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

La Commissione chiede alle autorità tailandesi che vengano rilasciati nuovi titoli d'esportazione.

In attesa del rilascio di questi ultimi, i quantitativi eccedenti non potranno essere immessi in libera pratica alle condizioni previste dal presente regolamento finché non siano presentati nuovi titoli d'importazione per detti quantitativi.

I nuovi titoli d'importazione sono rilasciati alle condizioni stabilite all'articolo 10.

Articolo 6

In deroga all'articolo 5, terzo comma, ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna non superano del 2 % i quantitativi previsti dal titolo o dai titoli d'importazione presentati, le competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica autorizzano, su richiesta dell'importatore, l'immissione in libera pratica dei quantitativi eccedenti, previo pagamento di un dazio doganale massimo del 6 % ad valorem e previa costituzione da parte dell'importatore di una cauzione pari alla differenza tra il dazio previsto nella tariffa doganale comune e il dazio effettivamente pagato.

La cauzione è svincolata dietro presentazione alle autorità competenti dello Stato membro di immissione in libera pratica di un titolo d'importazione complementare per i quantitativi in causa. La domanda di questo titolo complementare non è assoggettata all'obbligo di costituire la cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 o all'articolo 8 del presente regolamento.

Il titolo d'importazione complementare è rilasciato alle condizioni stabilite all'articolo 10 e dietro presentazione di uno o più nuovi titoli di esportazione rilasciati dalle autorità tailandesi.

Il titolo di importazione complementare reca, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2248/2004,

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2248/2004,

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2248/2004, artikel 6,

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2248/2004,

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2248/2004 artikkel 6,

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2248/2004,

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2248/2004,

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2248/2004, article 6,

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2248/2004 articolo 6,

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2248/2004 6. pants,

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2248/2004 6 straipsnio,

Kiegészítő engedély, 2248/2004/EK rendelet 6. cikk,

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2248/2004,

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2248/2004 art. 6,

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2248/2004,

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2248/2004,

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2248/2004,

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2248/2004 6 artikla,

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2248/2004.

La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali non è presentato alcun titolo d'importazione complementare entro un termine di quattro mesi, salvo caso di forza maggiore, decorrente dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di cui al primo comma. Essa resta incamerata segnatamente per i quantitativi per i quali il titolo d'importazione complementare non ha potuto essere rilasciato a norma dell'articolo 10, primo comma.

Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità competente per il titolo d'importazione complementare, all'atto dello svincolo della cauzione di cui al primo comma, il titolo d'importazione complementare è rinviato quanto prima all'organismo emittente.

Articolo 7

Le domande di titoli d'importazione a norma del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è pari a 5 EUR/t.

Articolo 9

1.   La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, la dicitura «Tailandia».

2.   Il titolo d'importazione reca:

a)

nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2248/2004],

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2248/2004),

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2248/2004),

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2248/2004),

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2248/2004),

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2248/2004],

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2248/2004),

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2248/2004],

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2248/2004],

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2248/2004),

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2248/2004),

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2248/2004/EK rendelet),

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2248/2004),

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2248/2004),

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2248/2004],

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2248/2004),

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2248/2004),

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2248/2004),

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2248/2004);

b)

nella casella 20, le seguenti indicazioni:

i)

il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese;

ii)

il numero e la data del titolo di esportazione tailandese.

3.   Il titolo d'importazione può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

4.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento e in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

Articolo 10

Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, tranne qualora la Commissione abbia informato per telescritto o fax le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dal presente regolamento non sono rispettate.

Su richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto o fax, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può, se del caso e previa consultazione delle autorità tailandesi, adottare i provvedimenti opportuni.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione coincide con il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità del titolo d'esportazione.

Articolo 12

1.   Per ciascuna domanda di titolo di importazione gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto o fax, le seguenti informazioni:

a)

il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione, se necessario con l'indicazione «titolo d'importazione complementare»;

b)

il nome del richiedente;

c)

il numero del titolo di esportazione presentato, che figura nella casella superiore del titolo stesso;

d)

la data di rilascio del titolo di esportazione;

e)

il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;

f)

il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

2.   Al più tardi alla fine del primo semestre del 2006, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto o fax, l'elenco completo dei quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(3)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell’11.6.2004, pag. 9).


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

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