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Document 52007PC0229

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

    /* COM/2007/0229 def. */

    52007PC0229

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran /* COM/2007/0229 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 26.4.2007

    COM(2007) 229 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Il 27 febbraio 2007, il Consiglio ha approvato la posizione comune 2007/140/PESC che prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran. Il 19 aprile 2007, la Comunità ha adottato le misure urgenti necessarie mediante il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran.

    2. Il 23 aprile 2007 è stata approvata una modifica della posizione comune 2007/140/PESC per tener conto della risoluzione 1747 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 marzo 2007. In conformità della risoluzione, la modifica prevede, tra l'altro, l'applicazione di un embargo sull'esportazione di armi e materiale bellico in Iran e sulla fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti, investimenti e servizi di intermediazione connessi, nonché un divieto di importare armi e materiale bellico dall'Iran.

    3. Scopo della presente proposta è allineare il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio con la posizione comune 2007/140/PESC modificata. Vista la prassi consolidata in materia di embargo sulle armi, le misure comunitarie non devono necessariamente contemplare l'embargo sulle esportazioni di armi e materiale bellico e sui servizi di intermediazione connessi.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente le misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2007/…/PESC, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran[1],

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    4. La posizione comune 2007/140/PESC modificata prevede, tra l'altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran, nonché di acquistare tali beni dall'Iran.

    5. Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    6. Il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007[2] ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la versione originale della posizione comune 2007/140/PESC. È opportuno inserire i nuovi divieti nel regolamento, che deve quindi essere opportunamente modificato.

    7. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

    (a) All'articolo 2, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 e viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

    “2. Nell'allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea[3].

    (b) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 4

    1. È vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, indipendentemente dalla loro origine.

    2. È vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I, indipendentemente dalla loro origine."

    (c) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    “1. È vietato:

    (a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    (b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell'allegato I, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    (c) fornire investimenti a imprese presenti in Iran che producono i beni e le tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I;

    (d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie ripresi nell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    (e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    […]

    [1] GU L … del ...4.2007, pag. … .

    [2] GU L … del ...4.2007, pag. … .

    [3] GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

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