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Document 32022R1345
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1345 of 1 August 2022 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to registration and approval of establishments keeping terrestrial animals and collecting, producing, processing or storing germinal products (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione del 1o agosto 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione del 1o agosto 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/5374
GU L 202 del 2.8.2022, p. 27–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1345 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2022
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 86, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 96, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme in relazione alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative alla registrazione e al riconoscimento, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 in quanto stabilisce norme dettagliate relative ai registri, tenuti dall’autorità competente che ha provveduto alla registrazione o al riconoscimento, degli stabilimenti registrati e riconosciuti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale. |
(3) |
Più specificamente, l’articolo 18, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento. Inoltre, l’articolo 18, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nello stesso registro informazioni sul periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. Sebbene l’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, preveda che gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale forniscano all’autorità competente determinate informazioni affinché i loro stabilimenti siano registrati, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 18, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini della registrazione. |
(4) |
Analogamente, anche l’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti da essa riconosciuti le stesse informazioni dettagliate richieste dall’articolo 18, lettere d) e h), di detto regolamento delegato. Sebbene l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 imponga agli operatori di fornire all’autorità competente determinate informazioni ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini del riconoscimento. |
(5) |
Inoltre, a norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono, in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, di detto regolamento, esonerare dall’obbligo di registrazione alcune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante per la sanità pubblica o per quella animale. Tali esoneri possono essere concessi solo se tali stabilimenti appartengono a un tipo contemplato dalle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 86, paragrafo 2 di detto regolamento. È pertanto opportuno stabilire norme relative ai tipi di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 85. |
(6) |
Non si può ritenere che determinati stabilimenti, in particolare quelli che detengono ungulati, comportino un rischio irrilevante ai sensi dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, a causa di una serie di malattie elencate che possono essere trasmesse dagli ungulati e che possono di conseguenza incidere sullo stato sanitario degli animali di stabilimenti o zone. Analogamente, nel caso di cani, gatti e furetti detenuti in uno stabilimento a fini di riproduzione non si può ritenere che essi comportino un rischio irrilevante, soprattutto dal punto di vista della sanità umana. |
(7) |
Gli spostamenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale costituiscono un importante fattore di rischio per la sanità umana e animale. Nel caso di stabilimenti dai quali e nei quali sono effettuati spostamenti, in particolare se comportano spostamenti da o verso altri Stati membri o paesi terzi, non si dovrebbe pertanto ritenere che comportino un rischio irrilevante. Tuttavia, si può considerare che gli stabilimenti in cui gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale sono detenuti con una certa continuità e la cui finalità principale non è lo spostamento di tali animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in ingresso negli stabilimenti o in uscita dagli stessi, comportino un rischio irrilevante, sebbene tali spostamenti possano avvenire a titolo occasionale. |
(8) |
Spesso gli operatori detengono nello stesso stabilimento animali terrestri di specie diverse. Se uno Stato membro esonera dall’obbligo di registrazione talune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, non è proporzionato al rischio imporre agli operatori di fornire le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), in merito agli animali terrestri detenuti per i quali lo stabilimento potrebbe essere esonerato dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 3 del presente regolamento, come se tali animali fossero gli unici animali detenuti in tale stabilimento. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a) |
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; |
b) |
i tipi di stabilimenti di che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429; |
c) |
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. |
Articolo 2
Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti
1. Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, prima di iniziare tali attività, in aggiunta alle informazioni riportate nell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, forniscono all’autorità competente anche le informazioni seguenti:
a) |
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede la registrazione; |
b) |
il periodo durante il quale gli animali terrestri detenuti o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento registrato, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. |
2. Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento, in relazione agli animali terrestri detenuti che rientrano nella deroga concessa dallo Stato membro conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 3
Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione
1. Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) |
nello stabilimento non sono detenuti ungulati; |
b) |
nello stabilimento non sono detenuti cani, gatti o furetti a fini di riproduzione; |
c) |
lo stabilimento non è coinvolto in movimenti di animali terrestri detenuti, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso un altro Stato membro o un paese terzo; |
d) |
gli animali terrestri detenuti, il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nello stabilimento non sono destinati a essere spostati fuori dallo stabilimento. |
2. Gli Stati membri che esonerano stabilimenti conformemente al paragrafo 1 possono stabilire criteri aggiuntivi riguardanti limitazioni del numero di animali terrestri detenuti che possono essere detenuti in tali stabilimenti e limitare l’ubicazione geografica di tali stabilimenti, in particolare in relazione alla loro vicinanza a stabilimenti registrati o riconosciuti dall’autorità competente.
Articolo 4
Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 95, lettera a), di detto regolamento, forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti:
a) |
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede il riconoscimento; |
b) |
il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).