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Document 32022R0421
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/421 of 14 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione del 14 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/421 della Commissione del 14 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1442
GU L 87 del 15.3.2022, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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15.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 87/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/421 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi, secondo quanto disposto nella parte E dell’allegato di detto regolamento. |
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(3) |
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
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(4) |
La Commissione si è accertata che la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 relativamente allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano, allo screening del bagaglio da stiva, delle merci e della posta e alla sicurezza degli aeromobili. |
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(5) |
La Commissione si è accertata che lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, soddisfa i criteri di cui alla parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 relativamente alla sicurezza degli aeromobili e allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano. |
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(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 (4) della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, ha incluso sia la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado, sia lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion, nelle pertinenti appendici che elencano i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
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(7) |
A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione (5), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, si considera che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applichi norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. L’allegato di tale regolamento prevedeva, tra l’altro, la sostituzione dell’intero contenuto delle appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F con nuove appendici in cui è elencato anche il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
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(8) |
La data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 è stata stabilita all’articolo 3 e corrisponde alla data del giorno successivo a quello in cui i trattati avrebbero cessato di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. A seguito del rinvio della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 al 1o gennaio 2021, le appendici 3-B, 4-B, 5-A e 6-F sono state sostituite a decorrere da tale data da appendici contenenti elenchi che non riflettono le modifiche intervenute dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/413, in particolare quelle introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/111. |
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(9) |
È pertanto necessario ripristinare gli elenchi corretti dei paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni, aggiungendo i paesi terzi che erano stati inseriti mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/111. |
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(10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 (6) della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, ha introdotto una nuova tabella di marcia per il progressivo completamento dell’installazione di sistemi di rilevamento di esplosivi (EDS) di standard 3 per il controllo del bagaglio da stiva negli aeroporti europei, prevedendo la flessibilità necessaria a causa della pandemia di COVID-19. Nell’elaborare tale tabella di marcia non è stata per errore concessa un’analoga flessibilità supplementare, a partire dal 1o settembre 2021, agli operatori che utilizzano ancora sistemi EDS di standard 2 per lo screening di merci e posta. È opportuno concedere alle autorità competenti la possibilità di consentire un’estensione ragionevole dell’uso dello standard EDS 2 anche agli operatori incaricati dello screening di merci e posta. |
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(11) |
L’esperienza acquisita con l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni in relazione, rispettivamente, ai validatori della sicurezza aerea UE e all’eliminazione graduale delle apparecchiature a raggi X a visione singola. Le relative disposizioni nell’allegato devono essere adeguate al fine di migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
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(13) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 21 del 27.1.2020, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/413 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 98).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 58 del 19.2.2021, pag. 23).
ALLEGATO
L’allegato è così modificato:
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1) |
l’elenco del capitolo 3, appendice 3-B, è così modificato:
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2) |
l’elenco del capitolo 4, appendice 4-B, è così modificato:
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3) |
all’elenco del capitolo 5, appendice 5-A, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado»; |
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4) |
all’elenco 6-Fi del capitolo 6, appendice 6-F, dopo la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente: «Repubblica di Serbia»; |
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5) |
al punto 11.6.4.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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6) |
il punto 12.3.1 è sostituito dal seguente:
Per ragioni oggettive l’autorità competente può consentire l’uso di apparecchiature a raggi X a visione singola installate prima del 1o gennaio 2023 fino alle seguenti date:
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7) |
al punto 12.4.2.4, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente: «L’autorità competente può inoltre autorizzare l’uso dello standard EDS 2 per lo screening di merci e posta, nonché della posta e del materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza in conformità al capitolo 6, al più tardi fino al 1o settembre 2022.». |