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Document 32021R1178
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1178 of 16 July 2021 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards certain lists of third countries authorised for the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/5192
GU L 256 del 19.7.2021, p. 63–88
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 256/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1178 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2021
che modifica alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, e anche questo regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. L’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, da una zona o un compartimento dello stesso elencati per le specie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. |
(3) |
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali e delle categorie di materiale germinale e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021 e gli elenchi di paesi terzi, territori o zone che figurano nei relativi allegati hanno la medesima finalità di elenchi simili precedentemente stabiliti in vari atti della Commissione che sono stati abrogati e sostituiti dal suddetto regolamento di esecuzione a decorrere da tale data. Tuttavia una serie di modifiche apportate agli elenchi contenuti in tali atti precedenti della Commissione non trovano riscontro negli elenchi che ora figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tali elenchi tendono ad essere modificati frequentemente per tener conto di questioni quali l’evoluzione delle situazioni epidemiologiche per quanto riguarda le malattie animali, le condizioni sanitarie o le garanzie in materia di sanità animale o pubblica, in paesi terzi o territori. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituiva un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui erano consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nei cui allegati V e XIV figurano ora gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Diverse modifiche apportate all’elenco di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 non sono state tuttavia incluse negli elenchi che figurano negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In particolare il regolamento (CE) n. 798/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 (5) per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 (6) per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 (7) per quanto riguarda la voce relativa all’Australia, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 (8) per quanto riguarda la voce relativa al Giappone, dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 (9) per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 (10) per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di tali modifiche apportate all’elenco che figura nel regolamento (CE) n. 798/2008. |
(6) |
Anche l’Australia ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in seguito alla comparsa, il 31 luglio 2020, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in un’azienda avicola situata sul suo territorio e sulle misure da essa adottate per prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, l’Australia ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. L’Australia ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nell’azienda avicola precedentemente infetta situata sul suo territorio. |
(7) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall’Australia e ha concluso che il focolaio di HPAI risulta estinto e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo. |
(8) |
Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di focolai di HPAI confermati in aziende avicole situate sull’isola di Anglesey, nel Galles il 27 gennaio 2021, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, l’8 febbraio 2021, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, il 12 febbraio 2021 e nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, il 29 marzo 2021, e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette situate sul suo territorio. |
(9) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI nelle aziende avicole situate sull’Isola di Anglesey, nel Galles, nel Redcar e Cleveland, in Inghilterra, a Glenrothes, nel Fife, in Scozia, e nella contea dello Staffordshire, in Inghilterra, risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame è stato sospeso a causa di tali focolai. |
(10) |
Le voci relative all’Australia e al Regno Unito nella tabella figurante nella parte 1 degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto anche dell’attuale situazione epidemiologica in tali paesi terzi. |
(11) |
Inoltre l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di volatili allevati in cattività di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (11), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi l’Argentina e le Filippine. |
(12) |
Anche alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione le risposte a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di budelli in termini di sanità pubblica e animale. Tali paesi terzi hanno fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. Essi dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli figurante nell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e tale allegato dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(13) |
L’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione europea partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione (12), in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la Bosnia-Erzegovina. |
(14) |
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. L’elenco di cui all’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe rispecchiare l’elenco di cui all’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010 della Commissione, che si applicava fino al 20 aprile 2021. La Moldova è stata inclusa nell’allegato I, colonna C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 605/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 (13). È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di includervi la Moldova. |
(15) |
L’allegato XXII stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone autorizzati per il transito attraverso l’Unione a condizioni specifiche. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, tali condizioni specifiche dovrebbero rispecchiare quelle previste dalle norme dell’Unione applicabili prima della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare l’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 al fine di adattare determinate condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite di determinati prodotti a base di carne provenienti dalla Bosnia-Erzegovina. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(17) |
Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/626 della Commissione, del 7 maggio 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione alla malattia di Newcastle (GU L 146 dell’8.5.2020, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione, del 6 agosto 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 258 del 7.8.2020, pag. 11).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1752 della Commissione, del 23 novembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Australia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 394 del 24.11.2020, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 20).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 7).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/568 della Commissione, del 6 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 118 del 7.4.2021, pag. 10).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione, del 15 aprile 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 29).
ALLEGATO
Gli allegati V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l’allegato V è così modificato:
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2) |
l’allegato VI è così modificato:
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3) |
l’allegato XIV è così modificato:
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4) |
l’allegato XVI, parte 1, è così modificato:
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5) |
nell’allegato XVII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa all’Australia e la voce relativa al Canada:
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6) |
nell’allegato XVIII, parte 1, la voce seguente è inserita tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa al Madagascar:
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7) |
l’allegato XXII è così modificato:
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