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Document 32021R0092

    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    GU L 31 del 29.1.2021, p. 31–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/92/oj

    29.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 31/31


    REGOLAMENTO (UE) 2021/92 DEL CONSIGLIO

    del 28 gennaio 2021

    che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (5)

    A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto l’obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

    (6)

    È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all’obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

    (7)

    Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.

    (8)

    Al fine di garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

    (9)

    Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

    (10)

    Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («piano pluriennale per le acque occidentali»), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 di tale regolamento, dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente all’articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l’MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/472.

    (11)

    È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l’insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure per la spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell’impatto esercitato su detto stock.

    (12)

    Per quanto riguarda lo stock di anguilla (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell’anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l’Unione e quindi mantenere anche per le Acque dell’Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) e ai modelli di migrazione temporale dell’anguilla, per le Acque dell’Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.

    (13)

    Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l’obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d’essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull’ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell’Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

    (14)

    A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

    (15)

    Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell’articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all’approccio precauzionale, come stabilito in tali piani pluriennali.

    (16)

    Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del limite minimo (Blim), devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

    (17)

    È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (18)

    Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del Blim. Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

    (19)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

    (20)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non Si applica l’articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno decidere che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (21)

    Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del Blim e nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia si sono impegnati a non applicare l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente a quegli stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 non superino il TAC stabilito per tali stock.

    (22)

    Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

    (23)

    È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

    (24)

    Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

    (25)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (26)

    Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell’Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

    (27)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (28)

    Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno stabilire provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

    (29)

    Il TAC dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell’Unione sulla quota appropriata dell’Unione in questo tipo di pesca.

    (30)

    Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Sono state inoltre vietate le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani al fine di ridurre al minimo le catture accessorie. La misura della NEAFC, basata sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbe essere attuata nel diritto dell’Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell’Unione espressa in sede di NEAFC.

    (31)

    A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita con un processo decisionale effettuato per corrispondenza, che è stato avviato nel mese di ottobre 2020 e che dovrebbe concludersi all’inizio di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi del processo decisionale era quello di consentire il rinnovo delle misure esistenti — che si concludono nel 2020 — con lievi adeguamenti tecnici, ove necessario.

    (32)

    La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. Dev’essere pertanto ancora adottata dall’ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 tonnellate. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non lo adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti un TAC differente.

    (33)

    Nel corso del processo decisionale dell’ICCAT del 2020, l’Unione ha proposto un piano globale — comprensivo di un TAC — al fine di arrestare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell’Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurne ulteriormente la mortalità. In assenza di consenso in seno all’ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l’Unione è responsabile di due terzi del livello delle catture, è opportuno che l’Unione fissi un limite di cattura unilaterale per tale specie. Tale limite di cattura corrisponderebbe alla quota UE del limite richiesto dal comitato scientifico a livello dell’ICCAT.

    (34)

    La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l’alalunga dell’Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018-2020. Dev’essere pertanto ancora adottata dall’ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico per fissare il nuovo TAC, che raccomanda di stabilire il nuovo TAC sulla base dell’attuale norma di sfruttamento provvisoria di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non lo adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti un TAC differente.

    (35)

    Tenuto conto del processo decisionale del 2020, l’ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non li adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. I TAC dovrebbero pertanto essere stabiliti a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti TAC differenti.

    (36)

    Nella riunione annuale del 2020, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2020.

    (37)

    Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (38)

    La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

    (39)

    Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della più recente misura per i tonnidi tropicali, che è scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la pesca dei tonnidi tropicali nell’Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata a partire dal 1° gennaio 2021. In considerazione del principio di precauzione della PCP, è opportuno che l’Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnidi tropicali stabilite nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (8) fino a quando l’IATTC non avrà approvato una nuova misura per i tonnidi tropicali.

    (40)

    Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il 2021, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (41)

    Nella riunione annuale del 2020, l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di applicare, nel 2021, i TAC del 2020 per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla prossima riunione annuale che si terrà nel 2021. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (42)

    Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell’Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (43)

    Nella 42a riunione annuale del 2020, l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (44)

    In occasione della 7a riunione delle parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2020 sono stati mantenuti i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall’accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (45)

    Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitsbergen (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

    (46)

    Conformemente alla dichiarazione rivolta dall’Unione alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (9), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione.

    (47)

    Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all’inizio del 2022, fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

    (48)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento con riguardo all’autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (49)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato e per quanto riguarda la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

    (50)

    Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (51)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono adottate alla fine dell’anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (52)

    A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, alto è il numero degli stock che stanno diventando condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito. consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell’Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e della loro sovranità e giurisdizione, dovrebbe stabilire TAC provvisori da pescare nelle Acque dell’Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l’accesso alle navi dell’Unione.

    (53)

    I TAC provvisori dovrebbero mirare a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili dell’Unione fino a quando non si saranno concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell’Unione nel 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali, in particolare l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (11), che si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 (12), e all’esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell’Unione e ai pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. La quota dell’Unione di tali possibilità di pesca è stata calcolata conformemente al principio di stabilità relativa e alle «preferenze dell’Aia». Tale approccio non pregiudica un approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi internazionali. In un numero molto limitato di casi, si dovrebbe utilizzare una percentuale diversa laddove gli stock siano pescati prevalentemente all’inizio dell’anno o laddove i pareri scientifici richiedano una drastica riduzione delle possibilità di pesca. L’Unione ha consultato i paesi terzi interessati in merito all’approccio da seguire per stabilire i TAC provvisori.

    (54)

    Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell’MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall’Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del valore FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. In attesa delle consultazioni con i paesi terzi, i limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti in via provvisoria, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock non superi l’MSY. A condizione che la spigola in tale zona sia uno stock condiviso con paesi terzi, è opportuno stabilire misure provvisorie per tale stock per il primo trimestre del 2021, in attesa dell’esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali.

    (55)

    Il parere del CIEM per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123. Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati. Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano. Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

    (56)

    Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai TAC delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi. Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali.

    (57)

    In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020. Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020.

    (58)

    Lo CSTEP ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la Commissione sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali.

    (59)

    Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 e che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

    (60)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;

    b)

    i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;

    c)

    le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    pescherecci dell’Unione;

    b)

    navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

    2.   Il presente regolamento si applica anche:

    a)

    alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e

    b)

    alla pesca commerciale da riva.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

    a)

    «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

    b)

    «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)

    «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d)

    «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

    e)

    «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)

    «valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

    g)

    «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241;

    h)

    «registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    i)

    «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    j)

    «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

    k)

    «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

    a)

    zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

    b)

    «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)

    «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)

    «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    53° 30' N 15° 00' O,

    53° 30' N 11° 00' O,

    51° 30' N 11° 00' O,

    51° 30' N 13° 00' O,

    51° 00' N 13° 00' O,

    51° 00' N 15° 00' O;

    e)

    «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00’ N 9° 00’ O,

    43° 00’ N 10° 00’ O,

    43° 30' N 10° 00' O,

    43° 30' N 9° 00' O,

    44° 00' N 9° 00' O,

    44° 00' N 8° 00' O,

    43° 30' N 8° 00' O;

    f)

    «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 00' N 8° 00' O,

    43° 00' N 10° 00' O,

    42° 00' N 10° 00' O,

    42° 00' N 8° 00' O;

    g)

    «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    42° 00' N 8° 00' O,

    42° 00' N 10° 00' O,

    38° 30' N 10° 00' O,

    38° 30' N 9° 00' O,

    40° 00' N 9° 00' O,

    40° 00' N 8° 00' O;

    h)

    «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

    i)

    «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

    43° 30' N 6° 00' O,

    44° 00' N 6° 00' O,

    44° 00' N 2° 00' O,

    43° 30' N 2° 00' O;

    j)

    «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48'' O;

    k)

    «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico): la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);

    l)

    zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

    m)

    «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17);

    n)

    «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18);

    o)

    «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19);

    p)

    zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

    q)

    «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21);

    r)

    «zona dell’accordo SIOFA» (accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22);

    s)

    «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23);

    t)

    «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

    u)

    «acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

    v)

    «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

    longitudine 150° O,

    longitudine 130° O,

    latitudine 4° S,

    latitudine 50° S.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle Acque dell’Unione o in determinate acque non dell’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono indicati all’allegato I.

    2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 e all’allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle relative disposizioni di applicazione.

    3.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell’allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY; o

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

    Articolo 7

    Applicazione dei TAC provvisori

    1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 conformemente all’esito dei negoziati o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.

    2.   Le navi dell’Unione possono pescare stock conformemente alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle Acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l’accesso alle proprie acque alle navi dell’Unione.

    Articolo 8

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

    a)

    sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

    b)

    sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’Unione non è ancora esaurito.

    2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

    Articolo 9

    Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco

    1.   Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

    2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC provvisori per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC provvisorio per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2021.

    3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2021, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

    4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell’appendice dell’allegato IA.

    5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell’Unione nell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

    6.   Nei casi in cui il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

    Articolo 10

    Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

    1.   Per i periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all’allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell’allegato II.

    2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui a tale allegato, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata da tale Stato membro conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Misure relative alla pesca della spigola

    1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

    a)

    con reti demersali (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    b)

    con sciabiche (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

    c)

    con ami e palangari (28), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;

    d)

    con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.

    Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga.

    3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

    4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 3 108 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

    5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

    a)

    dal 1° gennaio al 28 febbraio sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

    b)

    dal 1° al 31 marzo non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

    Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera.

    6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

    7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

    Articolo 12

    Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM

    È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.

    Articolo 13

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

    d)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    f)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    g)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell’articolo 23 del presente regolamento.

    2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

    3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

    4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 14

    Periodi di divieto della pesca del cicerello

    La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

    Articolo 15

    Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

    1.   Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

    a)

    le navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

    i)

    sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

    ii)

    sacco T90 con maglie di 100 mm;

    iii)

    sacco con maglie di 120 mm;

    iv)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

    b)

    in aggiunta alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano:

    i)

    un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo; o

    ii)

    qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.

    2.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del paragrafo 1, lettera b), le navi operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca a partire dal 1° luglio 2021.

    3.   Alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica tuttavia alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, in base alla valutazione dello CSTEP, allorché pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

    4.   Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b e 7c a partire dal 1° giugno 2021. Le navi dell’Unione operanti in tali zone possono utilizzare anche altri attrezzi da pesca che, in base alla valutazione dello CSTEP, producono nella pesca demersale multispecifica caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto a quelle di un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm e che sono stati approvati dalla Commissione.

    5.   In deroga al paragrafo 1, nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

    a)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    ii)

    pannello Seltra;

    iii)

    griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

    iv)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    v)

    sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;

    b)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

    ii)

    sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

    6.   In conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

    Articolo 16

    Misure tecniche nel Mare d’Irlanda

    Ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applicano le seguenti misure:

    a)

    le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

    i)

    pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

    ii)

    pannello Seltra;

    iii)

    griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

    iv)

    Netgrid del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS);

    v)

    rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);

    b)

    le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;

    c)

    le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

    La lettera c) del primo comma non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di pettini (Aequipecten opercularis).

    Articolo 17

    Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia

    Ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applicano le seguenti misure:

    a)

    le navi utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; tuttavia, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

    b)

    le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm.

    Articolo 18

    Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

    1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

    2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e palangari (30) è vietata la pesca nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00» N e a sud della latitudine 61° 30' 00» N e nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00» N e a est della longitudine 5° 00' 00» E.

    3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

    a)

    la percentuale di catture di merluzzo bianco non supera il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

    b)

    è utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva, che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

    c)

    per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

    i)

    pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

    ii)

    lima dei piombi rialzata (0,6 m);

    iii)

    pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

    d)

    per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

    i)

    una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

    ii)

    un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

    iii)

    una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

    e)

    le navi sono soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dalla loro attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

    4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

    5.   Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

    Articolo 19

    Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

    1.   Le navi dell’Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

    a)

    una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

    b)

    una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

    c)

    un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

    d)

    un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1,5 %, se è l’unico attrezzo che la nave ha a bordo.

    2.   Le navi dell’Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco di tali navi.

    3.   Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

    Articolo 20

    Specie vietate

    1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

    a)

    razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)

    berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

    c)

    sagrì (Centrophorus squamosus) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    d)

    squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    e)

    zigrino (Dalatias licha) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    f)

    squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    g)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    h)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

    i)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    j)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

    k)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

    l)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

    m)

    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    n)

    pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

    o)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

    Articolo 21

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 22

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 23

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell’ambito di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest’ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell’ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell’ORGP o a essa trasferite nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all’accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all’Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

    Sezione 2

    Zona della convenzione NEAFC

    Articolo 24

    Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

    Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle seguenti coordinate, misurate secondo il sistema WGS84:

    Latitudine

    Longitudine

    63°00'

    -30°00'

    61°30'

    -27°35'

    60°45'

    -28°45'

    62°00'

    -31°35'

    63°00'

    -30°00'

    Sezione 3

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 25

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

    1.   Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 2.

    3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 3.

    4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 4.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 5.

    6.   La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 6.

    7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (31) è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

    8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 8.

    Articolo 26

    Pesca ricreativa

    Ove appropriato, nell’ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell’allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

    Articolo 27

    Squali

    1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 4

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 28

    Notifiche di pesca esplorativa dell’austromerluzzo

    Gli Stati membri possono partecipare, nel 2021, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2021.

    Articolo 29

    Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo

    1.   La pesca dell’austromerluzzo durante la campagna di pesca 2020-2021 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell’austromerluzzo sono rilasciate vive.

    3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    4.   La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell’articolo 28, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 30

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

    1.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2021 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2021.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell’attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 5

    Zona di competenza della IOTC

    Articolo 31

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

    1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

    2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell’alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell’elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

    5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

    Articolo 32

    DCP derivanti e navi d’appoggio

    1.   I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

    2.   I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.

    3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).

    4.   Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

    5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

    6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

    Articolo 33

    Squali

    1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

    3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

    Articolo 34

    Mobulidi

    1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (vale a dire nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

    In deroga a quanto disposto nel prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (vale a dire diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare la pesca condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino che sono registrati nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

    2.   Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 35

    Pesca pelagica

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

    2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2021 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.

    3.   Le possibilità di pesca che figurano nell’allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l’elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

    Articolo 36

    Pesca di fondo

    1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2021 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un’attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

    2.   Gli Stati membri che non hanno un’attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un’attività comprovata.

    Articolo 37

    Pesca esplorativa

    1.   Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2021 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l’impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

    2.   La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

    3.   Il TAC è stabilito nell’allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

    Sezione 7

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 38

    Pesca con cianciolo

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata:

    a)

    dalle ore 00.00 del 29 luglio 2021 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2021 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2021 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40o S;

    b)

    dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    longitudine 96o O,

    longitudine 110o O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2021, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    b)

    nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Articolo 39

    DCP derivanti

    1.   Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

    2.   I pescherecci a cianciolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.

    3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

    Articolo 40

    Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

    Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

    Articolo 41

    Divieto di pesca di squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

    3.   Gli operatori delle navi:

    a)

    registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 gennaio.

    Articolo 42

    Divieto di pesca dei mobulidi

    Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell’Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

    Sezione 8

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 43

    Divieto di pesca degli squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

    a)

    gattuccio fantasma (Apristurus manis);

    b)

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

    c)

    squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

    d)

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

    e)

    sagrì nano (Etmopterus pusillus);

    f)

    razze (Rajidae);

    g)

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

    h)

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha;

    i)

    spinarolo (Squalus acanthias).

    Sezione 9

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 44

    Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

    2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell’allegato IG.

    Articolo 45

    Gestione della pesca con DCP

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021.

    2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

    a)

    nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

    5.   Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    Articolo 46

    Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.

    Articolo 47

    Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

    Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

    Articolo 48

    Squali seta e squali alalunga

    1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

    a)

    squali seta (Carcharhinus falciformis),

    b)

    squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

    Articolo 49

    Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

    1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui alla presente sezione.

    2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 39, 40 e 41.

    Sezione 10

    Mare di Bering

    Articolo 50

    Divieto di pesca nelle acque d’altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo d’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

    Sezione 11

    Zona dell’accordo SIOFA

    Articolo 51

    Limiti per la pesca di fondo

    Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell’accordo SIOFA:

    a)

    limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell’accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

    b)

    non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

    c)

    non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

    Articolo 52

    Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 53

    Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

    I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 54

    Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

    I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

    Articolo 55

    Autorizzazioni di pesca

    Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle Acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

    Articolo 56

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    Le condizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 55.

    Articolo 57

    Specie vietate

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione:

    a)

    razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

    b)

    complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

    c)

    canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

    d)

    zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

    e)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione;

    f)

    razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

    g)

    razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

    h)

    pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

    i)

    squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

    j)

    spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

    2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 58

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, Si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 59

    Disposizione transitoria

    Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

    Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

    Articolo 60

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Tuttavia, l’articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli articoli 14 e 18 si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 28, 29 e 30 e nell’allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

    Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag.1).

    (9)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

    (10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (11)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

    (12)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

    (13)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (15)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

    (16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (17)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (18)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (19)  L’Unione ha aderito all’accordo con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (22)  L’Unione ha aderito all’accordo con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (23)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

    (24)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (25)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

    (26)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

    (27)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

    (28)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

    (29)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

    (30)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

    (31)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


    ALLEGATO

    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I:

    TAC applicabili ai pescherecci dell’Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA:

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, Acque dell’Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

    ALLEGATO IB:

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC:

    Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO IE:

    Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IF:

    Tonno australe — Zone di distribuzione

    ALLEGATO IG:

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IH:

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IJ:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IK:

    Zona dell’accordo SIOFA

    ALLEGATO IL:

    Zona della convenzione IATTC

    ALLEGATO II:

    Sforzo di pesca delle navi nell’ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

    ALLEGATO III:

    Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

    ALLEGATO IV:

    Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva

    ALLEGATO V:

    Autorizzazioni di pesca

    ALLEGATO VI:

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO VII:

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VIII:

    Zona di competenza della IOTC

    ALLEGATO IX:

    Zona della convenzione WCPFC


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

    Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

    I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolamentari. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

    Gli allegati da IA a IL fanno parte dell’allegato I.

    Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.

    Nome scientifico

    Codice alfa-3

    Nome comune

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Pesci tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere di roccia

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Spigola

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complesso di specie della razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Dissostichus spp.

    TOT

    Austromerluzzi

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza cuculo

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rane pescatrici

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Totano

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberetto boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesci piatti

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Scophthalmus maximus

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Pesce del ghiaccio

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Pentaceri australi

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus alalunga

    ALB

    Alalunga

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno australe

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

    Nome comune

    Codice alfa-3

    Nome scientifico

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Alalunga

    ALB

    Thunnus alalunga

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzi

    TOT

    Dissostichus spp.

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Complesso di specie della razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberetto boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Notothenia gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pentaceri australi

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce del ghiaccio

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesci piatti

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesci tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rane pescatrici

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza cuculo

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Scophthalmus maximus

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sardina

    PIL

    Sardina pilchardus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spigola

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno australe

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Totano

    SQS

    Martialia hyadesi

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha


    ALLEGATO IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL’UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

    Specie:

    Cicerelli e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

    Danimarca

    0

    (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0

    (2)

    Svezia

    0

    (2)

    Unione

    0

    (2)

     

    Regno Unito

    0

    (2)

     

     

    TAC

    0

     

     

    (1)

    Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell’allegato III:

    Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (ARU/1/2.)

    Germania

    6

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    2

     

    Paesi Bassi

    5

     

    Unione

    13

     

    Regno Unito

    10

     

     

    TAC

    23

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 3a e 4

    (ARU/3A4-C)

    Danimarca

    273

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    3

     

    Francia

    2

     

    Irlanda

    2

     

    Paesi Bassi

    13

     

    Svezia

    11

     

    Unione

    304

     

    Regno Unito

    5

     

     

    TAC

    309

     


    Specie:

    Argentina

    Argentina silus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (ARU/567.)

    Germania

    71

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    2

     

    Irlanda

    66

     

    Paesi Bassi

    742

     

    Unione

    881

     

    Regno Unito

    52

     

     

    TAC

    933

     


    Specie

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

    (USK/1214EI)

    Germania

    2

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    2

    (1)

    Altri

    1

    (1)

    Unione

    5

    (1)

    Regno Unito

    2

    (1)

     

    TAC

    7

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 4

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    17

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    5

     

    Francia

    12

     

    Svezia

    2

     

    Altri

    2

    (1)

    Unione

    38

     

    Regno Unito

    26

     

     

    TAC

    64

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

    (USK/567EI.)

    Germania

    4

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Spagna

    15

     

    Francia

    176

     

    Irlanda

    17

     

    Altri

    4

    (1)

    Unione

    216

     

    Norvegia

    731

    (2) (3) (4) (5)

    Regno Unito

    85

     

     

    TAC

    1 032

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

    (2)

    Da pescare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

    (3)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

    750

     

     

    (4)

    Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

     

     

     

     

     

    Molva (LIN/*5B67-)

    2 000

     

     

    Brosme (USK/*5B67-)

    731

     

    (5)

    I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

    500

     

     


    Specie:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    41

     

    Germania

    0

     

    Francia

    0

     

    Paesi Bassi

    0

     

    Unione

    41

     

    Regno Unito

    1

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Pesci tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

    (BOR/678-)

    Danimarca

    1 175

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Irlanda

    3 309

     

    Unione

    4 484

     

    Regno Unito

    304

     

     

    TAC

    4 788

     


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A.)

    Danimarca

    2 577

    (2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    41

    (2)

    Svezia

    2 696

    (2)

    Unione

    5 314

    (2)

    Norvegia

    818

     

    Isole Fær Øer

    0

    (3)

     

    TAC

    6 132

     

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

    (3)

    Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    14 867

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    9 851

     

    Francia

    5 168

     

    Paesi Bassi

    12 929

     

    Svezia

    978

     

    Unione

    43 793

     

    Isole Fær Øer

    63

     

    Norvegia

    27 913

    (2)

    Regno Unito

    13 896

     

    TAC

    96 252

     

    (1)

    Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle Acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso, in tonnellate. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

    12 500

     

     

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l’Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 2 500 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dall’Unione

    Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

     

     

     

    Unione

    12 500

     

     

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/4N-S62)

    Svezia

    237

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    237

     

     

    TAC

    96 252

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    1 423

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    13

     

    Svezia

    229

     

    Unione

    1 665

     

     

    TAC

    1 665

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    4, 7d e Acque dell’Unione della zona 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    11

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    2 143

     

    Germania

    11

     

    Francia

    11

     

    Paesi Bassi

    11

     

    Svezia

    11

     

    Unione

    2 198

     

    Regno Unito

    41

     

     

    TAC

    2 239

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


    Specie:

    Aringa (1)

    Clupea harengus

    Zona:

    4c, 7d (2)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    2 158

    (3)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    200

    (3)

    Germania

    133

    (3)

    Francia

    2 569

    (3)

    Paesi Bassi

    4 541

    (3)

    Unione

    9 601

    (3)

    Regno Unito

    988

    (3)

     

    TAC

    96 252

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (2)

    Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (3)

    Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    97

    (2)

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    19

    (2)

    Irlanda

    132

    (2)

    Paesi Bassi

    97

    (2)

    Unione

    345

    (2)

    Regno Unito

    526

    (2)

     

    TAC

    871

     

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (2)

    È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    6aS (1), 7b e 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    309

     

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Paesi Bassi

    31

     

    Unione

    340

     

     

    TAC

    340

     

    (1)

    Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7a (1)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

    525

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    525

     

    Regno Unito

    1 491

     

     

    TAC

    2 016

     

    (1)

    Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30' N,

    a sud dalla latitudine 52° 00' N,

    a ovest dalla costa dell’Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7e e 7f

    (HER/7EF.)

    Francia

    116

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    116

     

    Regno Unito

    116

     

     

    TAC

    232

     


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    3

    (2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    14

    (2)

    Irlanda

    188

    (2)

    Paesi Bassi

    14

    (2)

    Unione

    219

    (2)

    Regno Unito

    0

    (2)

     

    TAC

    219

    (2)

    (1)

    La zona è aumentata dell’area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30' N,

    a sud dalla latitudine 52° 00' N,

    a ovest dalla costa dell’Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (2)

    Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    8

    (ANE/08.)

    Spagna

    29 700

     

    TAC analitico

    Francia

    3 300

     

    Unione

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     


    Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    0

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    0

    (1)

    Unione

    0

    (1)

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    1

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    421

     

    Germania

    11

     

    Paesi Bassi

    3

     

    Svezia

    74

     

    Unione

    510

     

     

    TAC

    526

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    75

    (1)

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    2

    (1)

    Svezia

    46

    (1)

    Unione

    123

    (1)

     

    TAC

    123

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    4; Acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    109

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    625

     

    Germania

    396

     

    Francia

    134

    (1)

    Paesi Bassi

    353

    (1)

    Svezia

    4

     

    Unione

    1 621

     

    Norvegia

    626

    (2)

    Regno Unito

    1 433

    (1)

     

    TAC

    3 680

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

    (2)

    Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

     

     

    Unione

    2 655

     

     

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/4N-S62)

    Svezia

    96

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    96

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6b; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    0

     

    Francia

    2

     

    Irlanda

    1

     

    Unione

    3

     

    Regno Unito

    3

     

     

    TAC

    6

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    6a; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

    1

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

    Germania

    5

    (1)

    Francia

    51

    (1)

    Irlanda

    71

    (1)

    Unione

    128

    (1)

    Regno Unito

    193

    (1)

     

    TAC

    321

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7a

    (COD/07A.)

    Belgio

    1

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    2

    (1)

    Irlanda

    43

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Unione

    46

    (1)

    Regno Unito

    19

    (1)

     

    TAC

    65

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    5

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

    Francia

    74

    (1)

    Irlanda

    115

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Unione

    194

    (1)

    Regno Unito

    8

    (1)

     

    TAC

    202

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    7d

    (COD/07D.)

    Belgio

    9

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    180

    (1)

    Paesi Bassi

    5

    (1)

    Unione

    194

    (1)

    Regno Unito

    20

    (1)

     

    TAC

    214

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle Acque dell’Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    2

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    2

     

    Germania

    2

     

    Francia

    12

     

    Paesi Bassi

    10

     

    Unione

    28

     

    Regno Unito

    703

     

     

    TAC

    731

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    168

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    654

    (1)

    Irlanda

    191

     

    Unione

    1 013

     

    Regno Unito

    463

    (1)

     

    TAC

    1 476

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    7

    (LEZ/07.)

    Belgio

    127

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    1 405

    (2)

    Francia

    1 705

    (2)

    Irlanda

    775

    (2)

    Unione

    4 012

     

    Regno Unito

    671

    (2)

     

    TAC

    4 683

     

    (1)

    Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

    (2)

    Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    248

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    200

     

    Unione

    448

     

     

    TAC

    448

     


    Specie:

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona:

    8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 912

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

    96

     

    Portogallo

    64

     

    Unione

    2 072

     

     

    TAC

    2 158

     


    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    125

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    275

    (1)

    Germania

    134

    (1)

    Francia

    26

    (1)

    Paesi Bassi

    94

    (1)

    Svezia

    3

    (1)

    Unione

    657

    (1)

    Regno Unito

    2 865

    (1)

     

     

    TAC

    3 522

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    13

     

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    326

     

    Germania

    5

     

    Paesi Bassi

    5

     

    Unione

    349

     

    Regno Unito

    76

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (ANF/56-14)

    Belgio

    72

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    82

    (1)

    Spagna

    77

     

    Francia

    881

    (1)

    Irlanda

    199

     

    Paesi Bassi

    69

    (1)

    Unione

    1 380

     

    Regno Unito

    613

    (1)

     

    TAC

    1 993

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    7

    (ANF/07.)

    Belgio

    816

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    91

    (1)

    Spagna

    324

    (1)

    Francia

    5 233

    (1)

    Irlanda

    669

    (1)

    Paesi Bassi

    106

    (1)

    Unione

    7 239

    (1)

    Regno Unito

    1 587

    (1)

     

    TAC

    8 826

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


    Specie:

    Rane escatrici

    Lophiidae

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    343

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 909

     

    Unione

    2 252

     

     

    TAC

    2 252

     


    Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    2 934

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Francia

    3

     

    Portogallo

    584

     

    Unione

    3 521

     

     

    TAC

    3 672

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    3a

    (HAD/03A.)

    Belgio

    3

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    442

     

    Germania

    28

     

    Paesi Bassi

    1

     

    Svezia

    52

     

    Unione

    526

     

     

    TAC

    548

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    4; Acque dell’Unione della zona 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    52

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    354

     

    Germania

    225

     

    Francia

    393

     

    Paesi Bassi

    39

     

    Svezia

    36

     

    Unione

    1 099

     

    Norvegia

    1 975

     

    Regno Unito

    5 840

     

     

    TAC

    8 914

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

     

     

     

    Unione

    5 161

     

     

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/4N-S62)

    Svezia

    177

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    177

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    6

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    7

     

    Francia

    289

     

    Irlanda

    206

     

    Unione

    508

     

    Regno Unito

    2 111

     

     

    TAC

    2 619

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    1

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    1

    (1)

    Francia

    55

    (1)

    Irlanda

    163

    (1)

    Unione

    220

     

    Regno Unito

    774

    (1)

     

    TAC

    994

     

    (1)

    Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle Acque dell’Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    30

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 810

     

    Irlanda

    603

     

    Unione

    2 443

     

    Regno Unito

    272

     

     

    TAC

    2 715

     


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    7a

    (HAD/07A.)

    Belgio

    13

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    57

     

    Irlanda

    342

     

    Unione

    412

     

    Regno Unito

    378

     

     

    TAC

    790

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    3a

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    292

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Paesi Bassi

    1

     

    Svezia

    31

     

    Unione

    324

     

     

    TAC

    415

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    4; Acque dell’Unione della zona 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    82

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    356

     

    Germania

    93

     

    Francia

    535

     

    Paesi Bassi

    206

     

    Svezia

    1

     

    Unione

    1 273

     

    Norvegia

    304

    (1)

    Regno Unito

    2 573

     

     

    TAC

    4 290

     

    (1)

    Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

     

     

    Unione

    2 700

     

     

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (WHG/56-14)

    Germania

    1

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

    Francia

    14

    (1)

    Irlanda

    68

    (1)

    Unione

    83

    (1)

    Regno Unito

    151

    (1)

     

    TAC

    234

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7a

    (WHG/07A.)

    Belgio

    1

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

    Francia

    6

    (1)

    Irlanda

    104

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Unione

    111

    (1)

    Regno Unito

    70

    (1)

     

    TAC

    181

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    23

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 411

     

    Irlanda

    1 018

     

    Paesi Bassi

    12

     

    Unione

    2 464

     

    Regno Unito

    252

     

     

    TAC

    2 716

     


    Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    8

    (WHG/08.)

    Spagna

    880

     

    TAC precauzionale

    Francia

    1 321

     

    Unione

    2 201

     

     

    TAC

    2 276

     


    Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (W/P/4N-S62)

    Svezia

    48

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    48

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    3a

    (HKE/03A.)

    Danimarca

    784

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Svezia

    67

    (1)

    Unione

    851

     

     

    TAC

    851

     

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    14

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    570

    (1)

    Germania

    65

    (1)

    Francia

    126

    (1)

    Paesi Bassi

    33

    (1)

    Unione

    808

    (1)

    Regno Unito

    178

    (1)

     

    TAC

    986

     

    (1)

    Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    6 e 7; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (HKE/571214)

    Belgio

    146

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    4 667

     

    Francia

    7 207

    (1)

    Irlanda

    873

     

    Paesi Bassi

    94

    (1)

    Unione

    12 987

     

    Regno Unito

    2 845

    (1)

     

    TAC

    15 832

     

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

     

     

    Belgio

    19

     

     

     

    Spagna

    753

     

     

     

    Francia

    753

     

     

     

    Irlanda

    94

     

     

     

    Paesi Bassi

    10

     

     

     

    Unione

    1 629

     

     

     

    Regno Unito

    424

     

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgio

    5

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    3 249

     

    Francia

    7 296

     

    Paesi Bassi

    10

    (1)

    Unione

    10 560

     

     

    TAC

    10 560

     

    (1)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le Acque dell’Unione della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    6 e 7; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

    Belgio

    1

     

     

     

    Spagna

    941

     

     

     

    Francia

    1 694

     

     

     

    Paesi Bassi

    3

     

     

     

    Unione

    2 639

     

     

     


    Specie:

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona:

    8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    5 320

     

    TAC precauzionale

    Francia

    511

     

    Portogallo

    2 483

     

    Unione

    8 314

     

     

    TAC

    8 517

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2 e 4

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    0

     

    Regno Unito

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    32 399

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    12 597

    (1)

    Spagna

    27 468

    (1) (2)

    Francia

    22 547

    (1)

    Irlanda

    25 089

    (1)

    Paesi Bassi

    39 507

    (1)

    Portogallo

    2 552

    (1) (2)

    Svezia

    8 015

    (1)

    Unione

    170 174

    (1) (3)

    Norvegia

    64 935

     

    Isole Fær Øer

    6 500

     

    Regno Unito

    42 040

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 24 375 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %

    (2)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    (3)

    Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

     

    124 026

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    8 952

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Portogallo

    2 238

     

    Unione

    11 189

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    124 026

     

     

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5 e 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    124 026

    (1) (2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Isole Fær Øer

    24 375

    (3) (4)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

    (2)

    Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    26 000

     

     

     

    Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

    18 %

     

     

     

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)

    Condizione speciale: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

    6 094

     

     

     


    Specie:

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (L/W/2AC4-C)

    Belgio

    92

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    253

     

    Germania

    33

     

    Francia

    69

     

    Paesi Bassi

    211

     

    Svezia

    3

     

    Unione

    661

     

    Regno Unito

    1 036

     

     

    TAC

    1 697

     


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

    (BLI/5B67-)

    Germania

    28

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Estonia

    4

     

    Spagna

    89

     

    Francia

    2 032

     

    Irlanda

    8

     

    Lituania

    2

     

    Polonia

    1

     

    Altri

    8

    (1)

    Unione

    2 172

     

    Norvegia

    63

    (2)

    Isole Fær Øer

    38

    (3)

    Regno Unito

    517

     

     

    TAC

    2 790

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

    (2)

    Da pescare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

    (3)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle Acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque internazionali della zona 12

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    0

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    33

    (1)

    Francia

    1

    (1)

    Lituania

    0

    (1)

    Altri

    0

    (1)

    Unione

    34

    (1)

    Regno Unito

    0

    (1)

     

    TAC

    34

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

    (BLI/24-)

    Danimarca

    1

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    1

     

    Irlanda

    1

     

    Francia

    4

     

    Altri

    1

    (1)

    Unione

    8

     

    Regno Unito

    2

     

     

    TAC

    10

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


    Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3a

    (BLI/03A-)

    Danimarca

    1

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    0

     

    Svezia

    1

     

    Unione

    2

     

     

    TAC

    2

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    7

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    7

     

    Francia

    7

     

    Altri

    3

    (1)

    Unione

    24

     

    Regno Unito

    7

     

     

    TAC

    31

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 3a

    (LIN/03A-C.)

    Belgio

    3

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    25

     

    Germania

    3

     

    Svezia

    10

     

    Unione

    41

     

    Regno Unito

    3

     

     

    TAC

    44

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 4

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    7

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    106

    (1)

    Germania

    66

    (1)

    Francia

    59

     

    Paesi Bassi

    2

     

    Svezia

    5

    (1)

    Unione

    245

     

    Regno Unito

    815

    (1)

     

    TAC

    1 060

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5

    (LIN/05EI.)

    Belgio

    2

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    2

     

    Germania

    2

     

    Francia

    2

     

    Unione

    8

     

    Regno Unito

    2

     

     

    TAC

    10

     


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    2

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    2

    (1)

    Germania

    42

    (1)

    Irlanda

    225

     

    Spagna

    840

     

    Francia

    896

    (1)

    Portogallo

    2

     

    Unione

    2 019

     

    Norvegia

    2 000

    (2) (3) (4)

     

    Isole Fær Øer

    50

    (5) (6)

     

    Regno Unito

    1 032

    (1)

     

    TAC

    5 101

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

    (2)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

    750

     

     

     

    (3)

    Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

     

     

     

     

     

     

    Molva (LIN/*5B67-)

    2 000

     

     

     

    Brosme (USK/*5B67-)

    731

     

     

    (4)

    I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono intercambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

    500

     

     

    (5)

    Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

    (6)

    Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

    19


    Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    2

     

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    297

     

    Germania

    8

     

    Francia

    3

     

    Paesi Bassi

    1

     

    Unione

    311

     

    Regno Unito

    27

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    3a

    (NEP/03A.)

    Danimarca

    9 084

     

    TAC analitico

    Germania

    26

     

    Svezia

    3 250

     

    Unione

    12 360

     

     

    TAC

    12 360

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    301

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    301

     

    Germania

    5

     

    Francia

    9

     

    Paesi Bassi

    155

     

    Unione

    771

     

    Regno Unito

    4 981

     

     

    TAC

    5 752

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    142

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    0

     

    Unione

    142

     

    Regno Unito

    8

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    8

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    32

     

    Irlanda

    54

     

    Unione

    94

     

    Regno Unito

    3 881

     

     

    TAC

    3 975

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    7

    (NEP/07.)

    Spagna

    252

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 022

    (1)

    Irlanda

    1 550

    (1)

    Unione

    2 824

    (1)

    Regno Unito

    1 379

    (1)

     

    TAC

    4 203

    (1)

    (1)

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

    199

     

    Francia

    125

     

    Irlanda

    239

     

    Unione

    563

     

    Regno Unito

    97

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    239

     

    TAC analitico

    Francia

    3 745

     

    Unione

    3 984

     

     

    TAC

    3 984

     


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    8c

    (NEP/08C.)

    Spagna

    2,4

    (1)

    TAC precauzionale

    Francia

    0,0

    (1)

    Unione

    2,4

    (1)

     

    TAC

    2,4

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture prelevate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

    - 1,7 tonnellate nell’unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese),

    - 0,7 tonnellate nell’unità funzionale 31 nell’arco di 7 giorni in luglio.


    Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    94

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    280

    (1)

    Unione

    374

    (1) (2)

     

    TAC

    374

    (1) (2)

    (1)

    Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

    (2)

    Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell’unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito: 65


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    3a

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    531

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Svezia

    286

     

    Unione

    817

     

     

    TAC

    1 529

     


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    45

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Paesi Bassi

    0

     

    Svezia

    2

     

    Unione

    47

     

    Regno Unito

    13

     

     

    TAC

    60

     


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/4N-S62)

    Danimarca

    50

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Svezia

    31

    (1)

    Unione

    81

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona:

    Acque della Guyana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    Da fissare

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    Unione

    Da fissare

    (1) (2)

     

    TAC

    Da fissare

    (1) (2)

    (1)

    La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    26

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    3 308

     

    Germania

    17

     

    Paesi Bassi

    636

     

    Svezia

    177

     

    Unione

    4 164

     

     

    TAC

    4 912

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    369

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

    4

     

    Svezia

    41

     

    Unione

    414

     

     

    TAC

    719

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    4; Acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    1 381

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    4 487

     

    Germania

    1 294

     

    Francia

    259

     

    Paesi Bassi

    8 627

     

    Unione

    16 048

     

    Norvegia

    2 570

    (1)

    Regno Unito

    6 385

     

     

    TAC

    36 713

     

    (1)

    Di cui non più di 75 tonnellate possono essere prelevate nello Skagerrak (PLE/*03AN.).

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

     

     

    Unione

    14 010

     

     

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b;

    acque internazionali delle zone 12 e 14

    (PLE/56-14)

    Francia

    2

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Irlanda

    65

     

    Unione

    67

     

    Regno Unito

    97

     

     

    TAC

    164

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgio

    29

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    13

     

    Irlanda

    361

     

    Paesi Bassi

    9

     

    Unione

    412

     

    Regno Unito

    287

     

     

    TAC

    699

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7b e 7c

    (PLE/7BC.)

    Francia

    4

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

    15

     

    Unione

    19

     

     

    TAC

    19

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7d e 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    375

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 248

     

    Unione

    1 623

     

    Regno Unito

    666

     

     

    TAC

    2 289

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7f e 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    117

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    211

     

    Irlanda

    64

     

    Unione

    392

     

    Regno Unito

    110

     

     

    TAC

    502

     


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    1

    (1)

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

    Francia

    2

    (1)

    Irlanda

    8

    (1)

    Paesi Bassi

    4

    (1)

    Unione

    15

    (1)

    Regno Unito

    2

    (1)

     

    TAC

    17

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    26

     

    TAC precauzionale

    Francia

    103

     

    Portogallo

    26

     

    Unione

    155

     

     

    TAC

    155

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (POL/56-14)

    Spagna

    1

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    29

     

    Irlanda

    9

     

    Unione

    39

     

    Regno Unito

    22

     

     

    TAC

    61

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    7

    (POL/07.)

    Belgio

    95

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    6

    (1)

    Francia

    2 178

    (1)

    Irlanda

    232

    (1)

    Unione

    2 511

    (1)

    Regno Unito

    530

    (1)

     

    TAC

    3 041

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8a, 8b, 8d e 8e

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

     

    TAC precauzionale

    Francia

    1 230

     

    Unione

    1 482

     

     

    TAC

    1 482

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    8c

    (POL/08C.)

    Spagna

    149

     

    TAC precauzionale

    Francia

    17

     

    Unione

    166

     

     

    TAC

    166

     


    Specie:

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona:

    9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    196

    (1)

    TAC precauzionale

    Portogallo

    7

    (1) (2)

    Unione

    203

    (1)

     

    TAC

    203

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

    (2)

    In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    3a e 4; Acque dell’Unione della zona 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgio

    7

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    823

     

    Germania

    2 079

     

    Francia

    4 892

     

    Paesi Bassi

    21

     

    Svezia

    113

     

    Unione

    7 935

     

    Norvegia

    10 426

    (1)

    Regno Unito

    1 594

     

     

    TAC

    19 955

     

    (1)

    Può essere prelevato unicamente nelle Acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

    (POK/56-14)

    Germania

    88

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    70

     

    Irlanda

    100

     

    Unione

    1 058

     

    Norvegia

    235

    (1)

    Regno Unito

    778

     

     

    TAC

    2 071

     

    (1)

    Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/4N-S62)

    Svezia

    220

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    220

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    7, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    2

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    311

     

    Irlanda

    373

     

    Unione

    686

     

    Regno Unito

    109

     

     

    TAC

    795

     


    Specie:

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (T/B/2AC4-C)

    Belgio

    119

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    255

     

    Germania

    65

     

    Francia

    31

     

    Paesi Bassi

    902

     

    Svezia

    2

     

    Unione

    1 374

     

    Regno Unito

    251

     

     

    TAC

    1 625

     


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    73

    (1) (2) (3) (4)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    3

    (1) (2) (3)

    Germania

    4

    (1) (2) (3)

    Francia

    12

    (1) (2) (3) (4)

    Paesi Bassi

    62

    (1) (2) (3) (4)

    Unione

    154

    (1) (3)

    Regno Unito

    281

    (1) (2) (3) (4)

     

    TAC

    435

    (3)

    (1)

    Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (3)

    Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (4)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

    9

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Svezia

    3

    (1)

    Unione

    12

    (1)

     

    TAC

    12

     

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    230

    (1) (2) (3) (4)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Estonia

    1

    (1) (2) (3) (4)

    Francia

    1 032

    (1) (2) (3) (4)

    Germania

    3

    (1) (2) (3) (4)

    Irlanda

    332

    (1) (2) (3) (4)

    Lituania

    5

    (1) (2) (3) (4)

    Paesi Bassi

    1

    (1) (2) (3) (4)

    Portogallo

    6

    (1) (2) (3) (4)

    Spagna

    278

    (1) (2) (3) (4)

    Unione

    1 888

    (1) (2) (3) (4)

    Regno Unito

    658

    (1) (2) (3) (4)

     

    TAC

    2 546

    (3) (4)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgio

    4

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Estonia

    0

    Francia

    20

    Germania

    0

    Irlanda

    6

    Lituania

    0

    Paesi Bassi

    0

    Portogallo

    0

    Spagna

    5

    Unione

    35

    Regno Unito

    13

     

     

    TAC

    48

     

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 7d

    (SRX/07D.)

    Belgio

    33

    (1) (2) (3) (4)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    278

    (1) (2) (3) (4)

    Paesi Bassi

    2

    (1) (2) (3) (4)

    Unione

    313

    (1) (2) (3) (4)

    Regno Unito

    56

    (1) (2) (3) (4)

     

    TAC

    369

    (4)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (3)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

    (4)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e

    (RJU/7DE.)

    Belgio

    5

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Estonia

    0

    (1)

    Francia

    26

    (1)

    Germania

    0

    (1)

    Irlanda

    7

    (1)

    Lituania

    0

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Portogallo

    0

    (1)

    Spagna

    6

    (1)

    Unione

    44

    (1)

    Regno Unito

    15

    (1)

     

    TAC

    59

    (1)

    (1)

    Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC e gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.


    Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 8 e 9

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    3

    (1) (2)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    51

    (1) (2)

    Portogallo

    366

    (1) (2)

    Spagna

    368

    (1) (2)

    Unione

    1 188

    (1) (2)

    Regno Unito

    3

    (1) (2)

     

    TAC

    1 191

    (2)

    (1)

    Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (2)

    Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 8

    (RJU/8-C.)

    Belgio

    0

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    3

    Portogallo

    3

    Spagna

    3

    Unione

    9

    Regno Unito

    0

     

     

    TAC

    9

     

     

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona 9

    (RJU/9-C.)

    Belgio

    0

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    5

    Portogallo

    4

    Spagna

    4

    Unione

    13

    Regno Unito

    0

     

     

    TAC

    13

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    4

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    6

     

    Estonia

    4

     

    Spagna

    4

     

    Francia

    58

     

    Irlanda

    4

     

    Lituania

    4

     

    Polonia

    4

     

    Unione

    88

     

    Norvegia

    313

    (1)

    Regno Unito

    228

     

     

    TAC

    629

     

    (1)

    Da prelevare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    3a e 4; Acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    378

    (1) (2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    12 999

    (1) (2)

    Germania

    394

    (1) (2)

    Francia

    1 190

    (1) (2)

    Paesi Bassi

    1 197

    (1) (2)

    Svezia

    3 548

    (1) (2) (3)

    Unione

    19 705

    (1) (2)

    Norvegia

    124 188

    (4)

    Regno Unito

    1 109

    (1) (2)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

    Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    51

    52

    Danimarca

    1 752

    1 791

    Germania

    53

    55

    Francia

    161

    164

    Paesi Bassi

    161

    165

    Svezia

    478

    489

    Unione

    2 656

    2 716

    Regno Unito

    150

    153

    (2)

    Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (3)

    Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

    176

     

    Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (4)

    Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

    36 008

     

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

    1 950

     

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    6; acque internazionali della zona 2a

    Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    2 685

    0

    0

    7 799

    Francia

    0

    319

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    319

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    254

    7

    2 023

    Regno Unito

    0

    319

    0

    0

    0

    Norvegia

    1 950

    0

    0

    0

    0


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    15 220

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    16

    (1)

    Estonia

    127

    (1)

    Francia

    10 148

    (1)

    Irlanda

    50 734

    (1)

    Lettonia

    94

    (1)

    Lituania

    94

    (1)

    Paesi Bassi

    22 196

    (1)

    Polonia

    1 072

    (1)

    Unione

    99 701

    (1)

    Norvegia

    10 720

    (2) (3)

    Isole Fær Øer

    22 656

    (4)

    Regno Unito

    139 521

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (2)

    Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

    (3)

    La Norvegia può pescare il quantitativo del limite di accesso indicato di seguito (MAC/*N5630), in tonnellate, a nord di 56°30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

    24 838

     

    (4)

    Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell’UE) (MAC/*24N59).

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Acque dell’Unione della zona 2a; Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a

    Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

    Acque norvegesi della zona 2a

    Acque delle Isole Fær Øer

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    9 186

    1 238

    1 266

    Francia

    6 124

    824

    844

    Irlanda

    30 620

    4 127

    4 221

    Paesi Bassi

    13 396

    1 804

    1 847

    Unione

    59 326

    7 993

    8 178

    Regno Unito

    84 207

    11 351

    11 609


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    22 560

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    150

    (1)

    Portogallo

    4 663

    (1)

    Unione

    27 373

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    8b (MAC/*08B.)

    Spagna

    1 895

    Francia

    12

    Portogallo

    391


    Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

    9 394

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    9 394

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    3a; Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

    (SOL/3ABC24)

    Danimarca

    500

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Germania

    29

    (1)

    Paesi Bassi

    48

    (1)

    Svezia

    19

     

    Unione

    596

     

     

    TAC

    596

     

    (1)

    Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle Acque dell’Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    365

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    167

     

    Germania

    292

     

    Francia

    73

     

    Paesi Bassi

    3 299

     

    Unione

    4 196

     

    Norvegia

    3

    (1)

    Regno Unito

    188

     

     

    TAC

    4 387

     

    (1)

    Può essere pescato solo nelle Acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    12

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    12

     

    Regno Unito

    3

     

     

    TAC

    15

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7a

    (SOL/07A.)

    Belgio

    53

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1

     

    Irlanda

    19

     

    Paesi Bassi

    17

     

    Unione

    90

     

    Regno Unito

    24

     

     

    TAC

    114

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7b e 7c

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

     

    TAC precauzionale

    Irlanda

    36

     

    Unione

    34

     

     

    TAC

    34

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgio

    188

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    377

     

    Unione

    565

     

    Regno Unito

    135

     

     

    TAC

    700

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgio

    13

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    139

     

    Unione

    152

     

    Regno Unito

    218

     

     

    TAC

    370

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7f e 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    258

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    26

     

    Irlanda

    13

     

    Unione

    297

     

    Regno Unito

    116

     

     

    TAC

    413

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7h, 7j e 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    7

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    14

     

    Irlanda

    37

     

    Paesi Bassi

    11

     

    Unione

    69

     

    Regno Unito

    14

     

     

    TAC

    83

     


    Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    8a e 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    42

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Spagna

    8

     

    Francia

    3 116

     

    Paesi Bassi

    233

     

    Unione

    3 399

     

     

    TAC

    3 483

     


    Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    8c, 8d, 8e, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    258

     

    TAC precauzionale

    Portogallo

    428

     

    Unione

    686

     

     

    TAC

    686

     


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    3a

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    0

    (1) (2)

    TAC analitico

    Germania

    0

    (1) (2)

    Svezia

    0

    (1) (2)

    Unione

    0

    (1) (2)

     

    TAC

    0

    (2)

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


    Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    0

    (1) (2)

    TAC analitico

    Danimarca

    0

    (1) (2)

    Germania

    0

    (1) (2)

    Francia

    0

    (1) (2)

    Paesi Bassi

    0

    (1) (2)

    Svezia

    0

    (1) (2) (3)

    Unione

    0

    (1) (2)

    Norvegia

    0

    (1)

    Isole Fær Øer

    0

    (1) (4)

    Regno Unito

    0

    (1) (2)

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

    (2)

    Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (3)

    Incluso il cicerello.

    (4)

    Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    7d e 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    2

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    122

     

    Germania

    2

     

    Francia

    26

     

    Paesi Bassi

    26

     

    Unione

    178

     

    Regno Unito

    198

     

     

    TAC

    376

     


    Specie:

    Spinarolo

    Squalus acanthias

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

    (DGS/15X14)

    Belgio

    5

    (1)

    TAC precauzionale

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    1

    (1)

    Spagna

    3

    (1)

    Francia

    21

    (1)

    Irlanda

    3

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Portogallo

    0

    (1)

    Unione

    43

    (1)

    Regno Unito

    25

    (1)

     

    TAC

    68

    (1)

    (1)

    Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell’ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all’obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all’articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l’attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l’elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    3

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    1 328

    (1)

    Germania

    117

    (1) (2)

    Spagna

    25

    (1)

    Francia

    110

    (1) (2)

    Irlanda

    84

    (1)

    Paesi Bassi

    799

    (1) (2)

    Portogallo

    3

    (1)

    Svezia

    19

    (1)

    Unione

    2 488

     

    Norvegia

    638

    (3)

    Regno Unito

    316

    (1) (2)

     

    TAC

    3 442

     

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

    (3)

    Può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4a, ma non è pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).


    Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    4 434

    (1) (3)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    3 459

    (1) (2) (3)

    Spagna

    4 719

    (3) (5)

    Francia

    1 780

    (1) (2) (3) (5)

    Irlanda

    11 522

    (1) (3)

    Paesi Bassi

    13 881

    (1) (2) (3)

    Portogallo

    454

    (3) (5)

    Svezia

    439

    (1) (3)

    Unione

    40 688

    (3)

    Isole Fær Øer

    1 040

    (4)

    Regno Unito

    4 172

    (1) (2) (3)

     

    TAC

    45 900

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (3)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (4)

    Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

    (5)

    Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    8c

    (JAX/08C.)

    Spagna

    2 504

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    44

     

    Portogallo

    248

    (1)

    Unione

    2 796

     

     

    TAC

    2 796

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    9

    (JAX/09.)

    Spagna

    31 834

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Portogallo

    91 211

    (1)

    Unione

    123 045

     

     

    TAC

    128 627

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    10; Acque dell’Unione della zona Copace (1)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    Da fissare

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    Unione

    Da fissare

    (2)

     

    TAC

    Da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti le Azzorre.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona Copace (1)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    Da fissare

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    Unione

    Da fissare

    (2)

     

    TAC

    Da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti Madera.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.


    Specie:

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione della zona Copace (1)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    Da fissare

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    Unione

    Da fissare

    (2)

     

    TAC

    Da fissare

    (2)

    (1)

    Acque circostanti le Isole Canarie.

    (2)

    Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.


    Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarkii

    Zona:

    3a; Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (NOP/2A3A4_Q1)

    Anno

    2021

     

     

     

     

     

     

    Danimarca

    5 620

    (1) (3)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    1

    (1) (2) (3)

    Paesi Bassi

    4

    (1) (2) (3)

    Unione

    5 625

    (1) (3)

    Norvegia

    pm

    (4)

    Isole Fær Øer

    pm

    (5)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4_Q1). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (2)

    Questo contingente può essere pescato solo nelle Acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

    (3)

    Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

    (4)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

    (5)

    Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.


    Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    200

    (1) (2)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    200

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

    (2)

    Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

    100

     

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 5b, 6 e 7

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Norvegia

    70

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Da pescare esclusivamente con palangari.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona 4

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    15

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    1 375

     

    Germania

    155

     

    Francia

    64

     

    Paesi Bassi

    110

     

    Svezia

    Non pertinente

    (1)

    Unione

    1 719

    (2)

    Regno Unito

    1 031

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (2)

    Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Norvegia

    1 688

    (1) (2)

    Isole Fær Øer

    38

    (3)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

    (2)

    Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (3)

    Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

    Appendice

    I TAC di cui all’articolo 9, paragrafo 4, sono i seguenti:

     

    per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

     

    Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; Acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e Acque dell’Unione della zona 2a; suri/sugarelli, Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, Acque dell’Unione della zona 7d; razze, Acque dell’Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e.

     

    Per l’Irlanda: rana pescatrice, zona 6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.


    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    3

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    2 931

    (1)

    Germania

    513

    (1)

    Spagna

    10

    (1)

    Francia

    127

    (1)

    Irlanda

    759

    (1)

    Paesi Bassi

    1 049

    (1)

    Polonia

    148

    (1)

    Portogallo

    10

    (1)

    Finlandia

    45

    (1)

    Svezia

    1 086

    (1)

    Unione

    6 681

    (1)

    Regno Unito

    1 874

    (1)

    Isole Fær Øer

    1 750

    (2) (3)

    Norvegia

    7 699

    (2) (4)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell’Unione.

    (2)

    Può essere pescato nelle Acque dell’Unione a nord di 62° N.

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)

    Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    7 699

     

     

     

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    1

     

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    600

     

    Germania

    105

     

    Spagna

    2

     

    Francia

    26

     

    Irlanda

    155

     

    Paesi Bassi

    215

     

    Polonia

    30

     

    Portogallo

    2

     

    Finlandia

    9

     

    Svezia

    222

     

    Regno Unito

    383

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    650

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Grecia

    81

     

    Spagna

    725

     

    Irlanda

    81

     

    Francia

    597

     

    Portogallo

    725

     

    Unione

    2 859

     

    Regno Unito

    2 522

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (COD/N1GL14)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    pm

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

     

    non sono pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio,

     

    i pescherecci dell’Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

     

    Codice di dichiarazione

    Limiti geografici

     

    COD/GRL1

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona NAFO 1F a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona NAFO 1 a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.

     

    COD/GRL2

    La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    1 e 2b

    (COD/1/2B.)

    Germania

    6 482

    (3)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    13 085

    (3)

    Francia

    3 060

    (3)

    Polonia

    2 693

    (3)

    Portogallo

    2 627

    (3)

    Altri Stati membri

    484

    (1) (3)

    Unione

    28 431

    (2) (3)

    Regno Unito

    4 323

    (3)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

    (2)

    L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (3)

    Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.


    Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (C/H/05B-F.)

    Germania

    5

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    27

     

    Unione

    32

     

    Regno Unito

    190

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (GRV/514GRN)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

     

     

    25

     

     


    Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    (1)

    Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (2)

    Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

     

     

    40

     

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    2b

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

     

    TAC analitico

     

     

     

    TAC

    0

     


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    pm

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    pm

     

    Svezia

    pm

     

    Tutti gli Stati membri

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (2)

    Norvegia

    pm

    (2)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

    (2)

    Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 30 aprile 2022.


    Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    59

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    36

     

    Unione

    95

     

    Regno Unito

    181

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    275

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    19

     

    Francia

    30

     

    Paesi Bassi

    26

     

    Unione

    350

    (1)

    Regno Unito

    275

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


    Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e molva dypterygia

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (B/L/05B-F.)

    Germania

    138

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    306

     

    Unione

    444

    (1)

    Regno Unito

    27

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

     

    166

     

     

     


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    pm

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    pm

     

    Unione

    pm

     

    Norvegia

    pm

     

    Isole Fær Øer

    pm

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    pm

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    pm

     

    Unione

    pm

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    510

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    82

     

    Unione

    592

     

    Regno Unito

    46

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

     

    TAC analitico

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    13

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    81

     

    Francia

    393

     

    Paesi Bassi

    13

     

    Unione

    500

     

    Regno Unito

    151

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    6

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Unione

    6

    (1)

    Regno Unito

    6

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    1 800

    (1)

    TAC precauzionale

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1G-S68)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    pm

    (1)

    Norvegia

    pm

    (1)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Da pescare a sud di 68o N.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (GHL/5-14GL)

    Germania

    pm

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Unione

    pm

    (1)

    Norvegia

    pm

     

    Isole Fær Øer

    pm

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0

     

    Spagna

    0

     

    Francia

    0

     

    Irlanda

    0

     

    Lettonia

    0

     

    Paesi Bassi

    0

     

    Polonia

    0

     

    Portogallo

    0

     

    Unione

    0

     

     

     

     

    TAC

    0

     


    Specie:

    Scorfani (pelagici di acque profonde)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (RED/51214D)

    Estonia

    0

    (1) (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    0

    (1) (2)

    Spagna

    0

    (1) (2)

    Francia

    0

    (1) (2)

    Irlanda

    0

    (1) (2)

    Lettonia

    0

    (1) (2)

    Paesi Bassi

    0

    (1) (2)

    Polonia

    0

    (1) (2)

    Portogallo

    0

    (1) (2)

    Unione

    0

    (1) (2)

     

     

     

    TAC

    0

    (1) (2)

    (1)

    Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

     

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     

     

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

     

     

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

     

     

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

     

     

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

     

     

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

     

     

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

     

     

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

     

     

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

     

     

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

     

    (2)

    Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.


    Specie:

    Scorfano atlantico

    Sebastes mentella

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (REB/1N2AB.)

    Germania

    192

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    24

     

    Francia

    21

     

    Portogallo

    101

     

    Unione

    338

     

    Regno Unito

    38

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone 1 e 2

    (RED/1/2INT)

    Unione

    Da fissare

    (1) (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

    TAC

    16 540

    (3)

    (1)

    La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

    (2)

    Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (3)

    Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.


    Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

    (RED/N1G14P)

    Germania

    pm

    (1) (2) (3)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    pm

    (1) (2) (3)

    Unione

    pm

    (1) (2) (3)

    Norvegia

    pm

    (1) (2)

    Isole Fær Øer

    pm

    (1) (2) (4)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

    (2)

    Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

     

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     

     

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

     

     

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

     

     

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

     

     

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

     

     

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

     

     

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

     

     

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

     

     

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

     

     

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

     

    (3)

    Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (4)

    Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


    Specie:

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

    (RED/N1G14D)

    Germania

    pm

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    pm

    (1)

    Unione

    pm

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

     

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

     

     

    1

    59° 15' N

    54° 26' O

     

     

    2

    59° 15' N

    44° 00' O

     

     

    3

    59° 30' N

    42° 45' O

     

     

    4

    60° 00' N

    42° 00' O

     

     

    5

    62° 00' N

    40° 30' O

     

     

    6

    62° 00' N

    40° 00' O

     

     

    7

    62° 40' N

    40° 15' O

     

     

    8

    63° 09' N

    39° 40' O

     

     

    9

    63° 30' N

    37° 15' O

     

     

    10

    64° 20' N

    35° 00' O

     

     

    11

    65° 15' N

    32° 30' O

     

     

    12

    65° 15' N

    29° 50' O

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    0

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    23

     

    Francia

    2

     

    Unione

    25

     

    Regno Unito

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    29

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    12

    (1)

    Unione

    41

    (1)

    Regno Unito

    47

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    Specie:

    Altre specie (1)

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    70

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    63

     

    Unione

    133

     

    Regno Unito

    42

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


    Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    2

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    2

     

    Unione

    4

     

    Regno Unito

    9

     

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Catture accessorie (1)

    Zona:

    Acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    pm

     

    TAC precauzionale

     

     

     

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente

     

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    (1)

    Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).


    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    17

    (1) (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    70

    (1) (2)

    Lettonia

    17

    (1) (2)

    Lituania

    17

    (1) (2)

    Polonia

    57

    (1) (2)

    Spagna

    215

    (1) (2)

    Francia

    30

    (1) (2)

    Portogallo

    293

    (1) (2)

    Unione

    716

    (1) (2)

     

     

     

    TAC

    1 500

    (1) (2)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2020 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2021.

    (2)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3L

    (WIT/N3L.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Estonia

    52

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Lettonia

    52

     

    Lituania

    52

     

    Unione

    156

     

     

     

     

    TAC

    1 175

     


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona:

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Lettonia

    128

    (1)

    Lituania

    128

    (1)

    Polonia

    227

    (1)

    Altri Stati membri

    29 467

    (1) (2)

    Unione

    30 078

    (1) (3)

    TAC

    34 000

     

    (1)

    Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

    (2)

    Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

    (3)

    Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all’Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


    Specie:

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    17 000

     

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all’Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona:

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3LNO (1) (2)

    (PRA/N3LNOX)

    Estonia

    0

    (3)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Lettonia

    0

    (3)

    Lituania

    0

    (3)

    Polonia

    0

    (3)

    Spagna

    0

    (3)

    Portogallo

    0

    (3)

    Unione

    0

    (3)

     

     

     

    TAC

    0

    (3)

    (1)

    Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

     

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

     

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

     

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

     

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

     

    (2)

    La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

     

    1

    46° 00' 0

    47° 49' 0

     

    2

    46° 25' 0

    47° 27' 0

     

    3

    46 °42' 0

    47° 25' 0

     

    4

    46° 48' 0

    47° 25' 50

     

    5

    47° 16' 50

    47° 43' 50

     

    (3)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Gamberetto boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    NAFO 3M (1)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente

    (2)

    TAC analitico

    (1)

    Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

     

    1

    47° 20' 0

    46° 40' 0

     

    2

    47° 20' 0

    46° 30' 0

     

    3

    46° 00' 0

    46° 30' 0

     

    4

    46° 00' 0

    46° 40' 0

     

    Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

     

    1

    47° 55' 0

    45° 00' 0

     

    2

    47° 30' 0

    44° 15' 0

     

    3

    46° 55' 0

    44° 15' 0

     

    4

    46° 35' 0

    44° 30' 0

     

    5

    46° 35' 0

    45° 40' 0

     

    6

    47° 30' 0

    45° 40' 0

     

    7

    47° 55' 0

    45° 00' 0

     

    (2)

    Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di giorni di pesca

     

     

    Danimarca

    33

     

    Estonia

    391

    *

    Spagna

    64

     

    Lettonia

    123

     

    Lituania

    145

     

    Polonia

    25

     

    Portogallo

    17

     

     

    *

    La commissione NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2020 che l’Unione (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda Saint-Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2021. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell’Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.


    Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    331

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    338

     

    Lettonia

    47

     

    Lituania

    24

     

    Spagna

    4 533

     

    Portogallo

    1 895

     

    Unione

    7 168

     

     

     

     

    TAC

    12 225

     


    Specie:

    Razze

    Rajidae

    Zona:

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Estonia

    283

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Lituania

    62

     

    Spagna

    3 403

     

    Portogallo

    660

     

    Unione

    4 408

     

     

     

     

    TAC

    7 000

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    895

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    615

     

    Lettonia

    895

     

    Lituania

    895

     

    Unione

    3 300

     

     

     

     

    TAC

    18 100

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Germania

    513

    (1)

    Lettonia

    1 571

    (1)

    Lituania

    1 571

    (1)

    Spagna

    233

    (1)

    Portogallo

    2 354

    (1)

    Unione

    7 813

    (1)

     

     

     

    TAC

    8 448

    (1)

    (1)

    Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Portogallo

    5 229

     

    Unione

    7 000

     

     

     

     

    TAC

    20 000

     


    Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Lituania

    0

    (1)

    Unione

    0

    (1)

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


    Specie:

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona:

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Portogallo

    333

     

    Unione

    588

    (1)

     

     

     

    TAC

    1 000

     

    (1)

    Se, conformemente all’allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell’Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

    Spagna

    509

     

     

    Portogallo

    667

     

     

    Unione

    1 176

     

     


    ALLEGATO ID

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

    Specie:

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    169,35

    (4)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Grecia

    314,77

    (7)

    Spagna

    6 107,60

    (2) (4) (7)

    Francia

    6 026,60

    (2) (3) (4)

    Croazia

    952,53

    (6)

    Italia

    4 756,49

    (4) (5)

    Malta

    390,24

    (4)

    Portogallo

    574,31

    (7)

    Altri Stati membri

    68,11

    (1)

    Unione

    19 360,00

    (2 ) (3) (4) (5)

    Assegnazione supplementare speciale

    100,00

    (7)

    TAC

    36 000,00

     

    (1)

    Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

    (2)

    Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    925,33

     

     

    Francia

    429,87

     

     

    Unione

    1 355,20

     

     

    (3)

    Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100,00

     

     

    Unione

    100,00

     

     

    (4)

    Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    122,15

     

     

    Francia

    120,53

     

     

    Italia

    95,13

     

     

    Cipro

    3,39

     

     

    Malta

    7,80

     

     

    Unione

    349,01

     

     

    (5)

    Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    95,13

     

     

    Unione

    95,13

     

     

    (6)

    Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

    Croazia

    857,28

     

     

    Unione

    857,28

     

     

    (7)

    Nel 2021 l’Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

    Grecia

    4,5

     

    Spagna

    87,3

     

    Portogallo

    8,2

     

    Unione

    100,0

     


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 535,59

    (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Portogallo

    1 010,39

    (2)

    Altri Stati membri

    139,72

    (1) (2)

    Unione

    7 685,70

    (3)

    TAC

    13 200,00

     

    (1)

    Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

    (2)

    Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

    (3)

    Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 945,07

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Portogallo

    298,12

    (1)

    Unione

    5 243,19

     

    TAC

    14 000,00

     

    (1)

    Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/MED)

    Croazia

    14,16

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Cipro

    52,23

    (1)

    Spagna

    1 613,44

    (1)

    Francia

    112,45

    (1)

    Grecia

    1 068,06

    (1)

    Italia

    3 307,68

    (1)

    Malta

    392,41

    (1)

    Unione

    6 560,44

    (1)

    TAC

    8 808,66

     

    (1)

    Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.


    Specie:

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    3 141,05

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    17 704,08

     

    Francia

    5 568,22

     

    Portogallo

    1 941,74

     

    Unione

    28 355,08

    (1)

    TAC

    37 801,00

     

    (1)

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

    1 241


    Specie:

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    905,86

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    297,70

     

    Portogallo

    633,94

     

    Unione

    1 837,50

     

    TAC

    24 000,00

     


    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    7 604,35

    (1) (2)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    3 230,00

    (1) (2)

    Portogallo

    3 133,93

    (1) (2)

    Unione

    13 968,28

    (1) (2) (3)

    TAC

    61 500,00

    (1) (2)

    (1)

    Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

    (2)

    A partire dal giugno 2021, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

    (3)

    Dopo il trasferimento di 300 tonnellate dal Giappone.


    Specie:

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    23,24

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Francia

    380,36

     

    Portogallo

    46,21

     

    Unione

    449,80

    (1)

    TAC

    1 670,00

     

    (1)

    Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05).


    Specie:

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    32,94

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Portogallo

    21,06

     

    Altro

    1,00

     

    Unione

    55,00

     

    TAC

    355,00

     


    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Oceano Atlantico

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    (1)

    Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a est di 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

    pm

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    Specie:

    Pesce vela

    Istiophorus albicans

    Zona:

    Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

    1 030

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (BSH/AN05N)

    Irlanda

    1

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    27 062

     

    Francia

    152

     

    Portogallo

    5 363

    (1)

    Unione

    32 578

     

    TAC

    39 102

     

    (1)

    Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale lasciano impregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.


    Specie:

    Verdesca

    Prionace glauca

    Zona:

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (BSH/AS05N)

    TAC

    28 923

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    (1)

    Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale lasciano pregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

    Le catture di squalo mako praticate da pescherecci dell’Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Species:

    Squalo mako

    Isurus oxyrinchus

    Zona:

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SMA/AN05N)

    Unione

    288,537

    (1) (2)

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere conservati a bordo della nave nell’ambito di questo limite di cattura.

    (2)

    Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, che possono determinare se il pesce è vivo o morto, possono conservare a bordo squali mako.


    ALLEGATO IE

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    I TAC sottostanti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

    Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)

    Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    171

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)

    Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

    a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.


    Specie:

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo Dissostichus eleginoides

    Zona:

    sottozona SEAFO D

    (TOP/F47D)

    TAC

    275

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottozona D

    (TOP/F47-D)

    TAC

    0

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (1)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0

    (2)

    TAC precauzionale

    (1)

    Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

    a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

    (2)

    Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).


    Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Pentaceri australi

    Pseudopentaceros spp.

    Zona:

    SEAFO

    (EDW/SEAFO)

    TAC

    135

     

    TAC precauzionale


    ALLEGATO IF

    TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

    Specie:

    Tonno australe

    Thunnus maccoyii

    Zona:

    Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)

    Unione

    11

    (1)

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    17 647

     

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


    ALLEGATO IG

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (BET/F7120S)

    Portogallo

    2 000

    (1)

    TAC precauzionale

    Spagna

    2 000

    (1)

     

    Unione

    4 000

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

     

    (1)

    Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


    Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

     

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     


    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    Da fissare

     

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Paesi Bassi

    Da fissare

     

    Lituania

    Da fissare

     

    Polonia

    Da fissare

     

    Unione

    Da fissare

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (TOT/SPR-AE)

    TAC

    Da fissare

    (1)

    TAC precauzionale

    (1)

    TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:

    blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146 ° 30' E e 147 ° 30' E,

    blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,

    blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,

    blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48 ° 15' S e 49 ° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,

    blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.


    ALLEGATO IJ

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) praticate da pescherecci a cianciolo dell’Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

    Specie:

    Tonno albacora

    Thunnus albacares

    Zona:

    Zona di competenza della IOTC

    (YFT/IOTC)

    Francia

    29 501

    TAC analitico

    Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Italia

    2 515

    Spagna

    45 682

     

     

    Unione

    77 698

     

     

    TAC

    Non pertinente


    ALLEGATO IK

    ZONA DELL’ACCORDO SIOFA

    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Zona Del Cano (1)

    (TOT/F517DC)

    Unione

    18,33

    (2)

    TAC precauzionale

    TAC

    55

    (2)

    (1)

    Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

    (2)

    Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

    Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.


    Specie:

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona:

    Williams Ridge (1)

    (TOT/F574WR)

    TAC

    140

    (2)

    TAC precauzionale

    (1)

    Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 30' 00" S

    80° 00' 00" E

    2

    55° 00' 00" S

    80° 00' 00" E

    3

    55° 00' 00" S

    85° 00' 00" E

    4

    52° 30' 00" S

    85° 00' 00" E

    (2)

    I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

    Zone protette temporanee

    Atlantis Bank

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    32° 00'

    57° 00'

    2

    32° 50'

    57° 00'

    3

    32° 50'

    58° 00'

    4

    32° 00'

    58° 00'

    Coral

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    41° 00'

    42° 00'

    2

    41° 40'

    42° 00'

    3

    41° 40'

    44° 00'

    4

    41° 00'

    44° 00'

    Fools Flat

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    31° 30'

    94° 40'

    2

    31° 40'

    94° 40'

    3

    31° 40'

    95° 00'

    4

    31° 30'

    95° 00'

    Middle of What

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    37° 54'

    50° 23'

    2

    37° 56.5'

    50° 23'

    3

    37° 56.5'

    50° 27'

    4

    37° 54'

    50° 27'

    Walter's Shoal

    Punto

    Latitudine (S)

    Longitudine (E)

    1

    33° 00'

    43° 10'

    2

    33° 20'

    43° 10'

    3

    33° 20'

    44° 10'

    4

    33° 00'

    44° 10'


    ALLEGATO IL

    ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

    Specie:

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona:

    Zona della convenzione IATTC

    (BET/IATTC)

    Unione

    500

    (1)

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


    ALLEGATO II

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

    1.1.

    Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2021.

    Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

    2.   DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    «la zona»: la divisione CIEM 7e;

    d)

    «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

    3.   LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    Autorizzazioni

    4.   NAVI AUTORIZZATE

    4.1

    Uno Stato membro non autorizza l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2

    Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l’attrezzo regolamentato.

    4.3

    Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

    CAPO III

    Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

    5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

    Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

    Belgio

    44

    Francia

    47

    Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

    Belgio

    44

    Francia

    48

    6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

    6.1.

    Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave interessata da uno qualsiasi degli altri attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è quindi calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

    7.5.

    Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.6.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

    8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto all’armatore, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    8.3.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    Gestione

    9.   OBBLIGO GENERALE

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   PERIODI DI GESTIONE

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

    11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

    12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

    CAPO VI

    Obblighi di comunicazione

    13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

    Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano l’attrezzo trainato e fisso e allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi, nonché alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

    15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2019 e 2020, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Stato membro

    Attrezzo

    Periodo di gestione

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Periodo di gestione

    4

     

    Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo cumulato

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzo notificato

    Giorni ammissibili per l’utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

    Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

    Numero unico di identificazione di un peschereccio

    Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzo notificato

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT = sfogliare ≥ 80 mm

    GN = reti da imbrocco < 220 mm

    TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica all’attrezzo o agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato II in funzione della scelta dell’attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


    (1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 20.5.2014, p. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157, 20.6.2017, p. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


    ALLEGATO III

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

    Zona di gestione del cicerello

    Riquadri statistici CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9-G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Appendice

    Image 1


    ALLEGATO IV

    CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

    Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

    Chiusure limitate nel tempo

    N.

    Denominazione della zona

    Coordinate

    Periodo

    Altre osservazioni

    1

    Stanhope ground

    60o 10' N - 01o 45' E

    60o 10' N - 02o 00' E

    60o 25' N - 01o 45' E

    60o 25' N - 02o 00' E

    dal 1° gennaio al 30 aprile

     

    2

    Long Hole

    59o 07,35' N - 0o 31,04' O

    59o 03,60' N - 0o 22,25' O

    58o 59,35' N - 0o 17,85' O

    58o 56,00' N - 0o 11,01' O

    58o 56,60' N - 0o 08,85' O

    58o 59,86' N - 0o 15,65' O

    59o 03,50' N - 0o 20,00' O

    59o 08,15' N - 0o 29,07' O

    dal 1° gennaio al 31 marzo

     

    3

    Coral edge

    58o 51,70' N - 03o 26,70' E

    58o 40,66' N - 03o 34,60' E

    58o 24,00' N - 03o 12,40' E

    58o 24,00' N - 02o 55,00' E

    58o 35,65' N - 02o 56,30' E

    dal 1° gennaio al 28 febbraio

     

    4

    Papa Bank

    59o 56' N - 03o 08' O

    59o 56' N - 02o 45' O

    59o 35' N - 03o 15' O

    59o 35' N - 03o 35' O

    dal 1° gennaio al 15 marzo

     

    5

    Foula Deeps

    60o 17,50' N - 01o 45' O

    60o 11,00' N - 01o 45' O

    60o 11,00' N - 02o 10' O

    60o 20,00' N - 02o 00' O

    60o 20,00' N - 01o 50' O

    dal 1° novembre al 31 dicembre

     

    6

    Egersund Bank

    58o 07,40' N - 04o 33,00' E

    57o 53,00' N - 05o 12,00' E

    57o 40,00' N - 05o 10,90' E

    57o 57,90' N - 04o 31,90' E

    dal 1° gennaio al 31 marzo

    (10 x 25 miglia nautiche)

    7

    A est dell’Isola di Fair

    59o 40' N - 01o 23' O

    59o 40' N - 01o 13' O

    59o 30' N - 01o 20' O

    59o 10' N - 01o 20' O

    59o 30' N - 01o 28' O

    59o 10' N - 01o 28' O

    dal 1° gennaio al 15 marzo

     

    8

    West Bank

    57o 15' N - 05o 01' E

    56o 56' N - 05o 00' E

    56o 56' N - 06o 20' E

    57o 15' N - 06o 20' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    (18 x 4 miglia nautiche)

    9

    Revet

    57o 28,43' N - 08o 05,66' E

    57o 27,44' N - 08o 07,20' E

    57o 51,77' N - 09o 26,33' E

    57o 52,88' N - 09o 25,00' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    (1,5 x 49 miglia nautiche)

    10

    Rabarberen

    57o 47,00' N - 11o 04,00' E

    57o 43,00' N - 11o 04,00' E

    57o 43,00' N - 11o 09,00' E

    57o 47,00' N - 11o 09,00' E

    dal 1° febbraio al 15 marzo

    A est di Skagen

    (2,7 x 4 miglia nautiche)


    ALLEGATO V

    AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    PARTE A

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’unione operanti nelle acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    69

    DK

    25

    51

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SV

    10

     

    Specie demersali, a nord di 62° 00' N

    66

    DE

    16

    41

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    Non assegnate

    2

     

    Sgombro  (1)

    Non pertinente

    Non pertinente

    70

    Specie industriali, a sud di 62° 00' N

    450

    DK

    450

    141

    Acque delle Isole Fær Øer

    Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

    8

    BE

    0

    4

    DE

    4

    FR

    4

     

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O

    8  (2)

    Non pertinente

    4

     

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

    70

    BE

    0

    18

    DE

    10

    FR

    40

     

    Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O

    70

    DE  (3)

    8

    20  (4)

    FR  (3)

    12

    Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22  (4)

     

    Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità affinché le navi formino delle coppie qualora le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscano norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

    27

    DE

    2

    16

    DK

    5

    FR

    4

    NL

    6

    SE

    1

    ES

    4

    IE

    4

    PT

    1

     

    Sgombro

    14

    DK

    2

    8

    BE

    1

    DE

    2

    FR

    2

    IE

    3

    NL

    2

    SE

    2

     

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    16

    DK

    5

    16

    DE

    2

    IE

    2

    FR

    1

    NL

    2

    PL

    1

    SE

    3

    1, 2b  (5)

    Attività di pesca della grancevola artica con nasse

    20

    EE

    1

    Non applicabile

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    PARTE B

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’unione

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    Da fissare

    Da fissare

    Isole Fær Øer

    Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

    Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h

    20

    14

    Aringa, a nord di 62° 00' N

    20

    Da fissare

    Aringa, 3a

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosme

    20

    10

    Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela  (6)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

    (3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

    (5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (6)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli l’armatore richiedente l’autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


    ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

    1.   

    Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    55

    Unione

    115

    2.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

    Spagna

    364

    Francia

    140(2)

    Italia

    30

    Cipro

    20 (2)

    Malta

    54 (2)

    Unione

    684

    3.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

    Croazia

    18

    Italia

    12

    Unione

    28

    4.   

    Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    La tabella sarà elaborata una volta che l’ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell’Unione nel 2021, conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT applicabili e alle norme dell’Unione.

    5.   

    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro (3)

    Stato membro

    Numero di tonnare (4)

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    2

    6.   

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in tonnellate)

    Spagna

    10

    11 852

    Italia

    13

    12 600

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Croazia

    7

    7 880

    Malta

    6

    12 300

    Tabella B (5)

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (6)

    Spagna

    6 300

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Croazia

    2 947

    Malta

    8 786

    Portogallo

    350

    7.   

    Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Portogallo

    310

    8.   

    Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di pescherecci a cianciolo

    Numero massimo di pescherecci con palangari

    Spagna

    23

    190

    Francia

    11

     

    Portogallo

     

    79

    Unione

    34

    269


    (1)  I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

    (2)  Questo numero può essere aumentato se un peschereccio a cianciolo è sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A al punto 4 del presente allegato, una volta stabilita la tabella.

    (3)  I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT.

    (4)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

    (5)  La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.

    (6)  Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.


    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Nel 2020-2021 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

    Tabella A

    Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

    Stato membro

    sottozona

    Numero massimo di navi

    Spagna

    48.6

    1

    Spagna

    88.1

    1


    Tabella B

    TAC e limiti per le catture accessorie

    I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

    Sottozona

    Regione

    Campagna

    SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

    Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

    Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona

    Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

    Razze

    (Rajiformes)

    Granatiere (Macrourus spp.) (1)

    Altre specie

    48.6

    Tutta la sottozona

    Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021

    48.6_2

    112

    568

    6

    18

    18

    48.6_3

    30

    2

    5

    5

    48.6_4

    163

    8

    26

    26

    48.6_5

    263

    13

    42

    42

    88.1.

    Tutta la sottozona

    Dal 1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021

    A, B, C, G (2)

    597

    3 140 (3)

    30

    96

    30

    G, H, I, J, K (4)

    2 072

    104

    317

    104

    Zona di ricerca speciale dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross

    406

    20

    72

    20

    Appendice

    PARTE A

    Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

    Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

    54° 00' S 01° 00' E

    55° 00' S 01° 00' E

    55° 00' S 02° 00' E

    55° 30' S 02° 00' E

    55° 30' S 04° 00' E

    56° 30' S 04° 00' E

    56° 30' S 07° 00' E

    56° 00' S 07° 00' E

    56° 00' S 08° 00' E

    54° 00' S 08° 00' E

    54° 00' S 09° 00' E

    53° 00' S 09° 00' E

    53° 00' S 03° 00' E

    53° 30' S 03° 00' E

    53° 30' S 02° 00' E

    54° 00' S 02° 00' E

    Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

    64° 30' S 01° 00' E

    66° 00' S 01° 00' E

    66° 00' S 04° 00' E

    65° 00' S 04° 00' E

    65° 00' S 07° 00' E

    64° 30' S 07° 00' E

    Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

    68° 20' S 10° 00' E

    68° 20' S 13° 00' E

    69° 30' S 13° 00' E

    69° 30' S 10° 00' E

    69° 45' S 10° 00' E

    69° 45' S 06° 00' E

    69° 00' S 06° 00' E

    69° 00' S 10° 00' E

    Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

    71° 00' S 15° 00' O

    71° 00' S 13° 00' O

    70° 30' S 13° 00' O

    70° 30' S 11° 00' O

    70° 30' S 10° 00' O

    69° 30' S 10° 00' O

    69° 30' S 09° 00' O

    70° 00' S 09° 00' O

    70° 00' S 08° 00' O

    69° 30' S 08° 00' O

    69° 30' S 07° 00' O

    70° 30' S 07° 00' O

    70° 30' S 10° 00' O

    71° 00' S 10° 00' O

    71° 00' S 11° 00' O

    71° 30' S 11° 00' O

    71° 30' S 15° 00' O

    Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

    Regione

    SSRU

    Linea di confine

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

    F

    Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

    G

    Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

    H

    Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

    I

    Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

    J

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    K

    Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

    L

    Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

    M

    Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    PARTE B

    Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (euphausia superba)

    Informazioni generali

    Membro: …

    Campagna di pesca: …

    Nome della nave: …

    Livello di catture previsto (in tonnellate): …

    Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

    Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

    Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

    Sottozona/Divisione

    Selezionare la casella corrispondente

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Tecnica di pesca:

    Selezionare la casella corrispondente

    ☐ Rete da traino convenzionale

    ☐ Sistema di pesca continua

    ☐ Pompaggio per svuotare il sacco

    ☐ Altri metodi (precisare)

    Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

    Tipo di prodotto

    Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

    Congelato intero

     

    Bollito

     

    Farina

     

    Olio

     

    Altro prodotto (precisare)

     

    Configurazione delle reti

    Misure delle reti

    Rete 1

    Rete 2

    Altra(e) rete(i)

    Apertura della rete (bocca)

     

     

     

    Apertura verticale massima (m)

     

     

     

    Apertura orizzontale massima (m)

     

     

     

    Circonferenza dell’apertura della rete (6) (m)

     

     

     

    Area dell’apertura (m2)

     

     

     

    Dimensione di maglia media della rete (8) (mm)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    Esterna (7)

    Interna (7)

    1a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    2a parte della rete

     

     

     

     

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

     

     

     

     

    Schema o schemi delle reti: …

    Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

    1)

    la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

    2)

    la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

    3)

    la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

    4)

    i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

    Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

    Schema o schemi del dispositivo: …

    Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

    Raccolta di dati acustici

    Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

    Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

     

     

     

    Fabbricante

     

     

     

    Modello

     

     

     

    Frequenze del trasduttore (kHz)

     

     

     

    Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

    Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

    ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

    Metodo

    Equazione (kg)

    Parametro

    Descrizione

    Tipo

    Metodo di stima

    Unità di misura

    Volume del serbatoio

    W*L*H*ρ*1 000

    W = larghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    L = lunghezza del serbatoio

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    H = profondità del krill antartico nel serbatoio

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Flussometro (9)

    V*Fkrill

    V = volume di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (9)

    Osservazione diretta

    litro

    Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

    Per cala (9)

    Correzione volume flussometro

     

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    Flussometro (10)

    (V*ρ)–M

    V = volume della pasta di krill antartico

    Per cala (9)

    Osservazione diretta

    litro

    M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

    Per cala (9)

    Osservazione diretta

    kg

    ρ = densità della pasta di krill antartico

    Variabile

    Osservazione diretta

    kg/litro

    Bilancia di flusso

    M*(1–F)

    M = peso di krill antartico e acqua combinati

    Per cala (10)

    Osservazione diretta

    kg

    F = proporzione di acqua nel campione

    Variabile

    Correzione peso bilancia di flusso

     

    Vassoio

    (M–Mtray)*N

    Mtray = peso del vassoio vuoto

    Costante

    Osservazione diretta prima della pesca

    kg

    M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

    Variabile

    Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

    kg

    N = numero di vassoi

    Per cala

    Osservazione diretta

     

    Conversione in farina

    Mmeal*MCF

    Mmeal = peso della farina prodotta

    Per cala

    Osservazione diretta

    kg

    MCF = coefficiente di conversione in farina

    Variabile

    Conversione della farina in krill antartico intero

     

    Volume del sacco

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W = larghezza del sacco

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    H = altezza del sacco

    Costante

    Misura all’inizio della pesca

    m

    ρ = fattore di conversione del volume in peso

    Variabile

    Conversione del volume in peso

    kg/litro

    L = lunghezza del sacco

    Per cala

    Osservazione diretta

    m

    Altro

    Precisare

     

     

     

     

    Tappe e frequenza delle osservazioni

    Volume del serbatoio

    All’inizio della pesca

    Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

    Ogni cala

    Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Flussometro (11)

    Prima della pesca

    Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Più di una volta al mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dal flussometro e:

    misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

    stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Flussometro (12)

    Prima della pesca

    Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

    Ogni settimana (11)

    Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

    Ogni cala (12)

    Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Bilancia di flusso

    Prima della pesca

    Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

    Ogni cala (12)

    Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

    misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

    stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Vassoio

    Prima della pesca

    Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

    Ogni cala

    Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

    Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Conversione in farina

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

    Ogni cala

    Misurare il peso della farina prodotta

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

    Volume del sacco

    All’inizio della pesca

    Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

    Ogni mese (11)

    Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

    Ogni cala

    Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

    Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)


    (1)  Nella zona 88.1 quando le catture di granatiere (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall’undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all’ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzo (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

    (2)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

    (3)  La specie bersaglio è l’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di austromerluzzo (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

    (4)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

    (5)  Se il metodo non è elencato nell’allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

    (6)  Prevista in condizioni operative.

    (7)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

    (8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

    (9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

    (11)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

    (12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


    ALLEGATO VIII

    ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

    1.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    27

    45 383

    Portogallo

    5

    1 627

    Italia

    1

    2 137

    Unione

    55

    110 511

    2.   

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l’alalunga nella zona di competenza della IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41 (1)

    7 882

    Portogallo

    15

    6 925

    Unione

    83

    26 397

    3.   

    Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l’alalunga nella zona di competenza della IOTC.

    4.   

    Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.


    (1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


    ALLEGATO IX

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14

    Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    4

    Unione

    4


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