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Document 32021R0092

Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

OJ L 31, 29.1.2021, p. 31–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/92/oj

29.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 31/31


REGOLAMENTO (UE) 2021/92 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2021

che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(4)

È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto l’obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

(6)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all’obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all’obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

(7)

Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.

(8)

Al fine di garantire, nella misura del possibile, l’utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri sprovvisti di contingenti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(9)

Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

(10)

Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («piano pluriennale per le acque occidentali»), i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY di cui all’articolo 2 di tale regolamento, dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all’interno degli intervalli FMSY, conformemente all’articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l’MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/472.

(11)

È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l’insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare la dipendenza dei pescatori commerciali da tale stock nelle comunità costiere, tali misure per la spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quella ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell’impatto esercitato su detto stock.

(12)

Per quanto riguarda lo stock di anguilla (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell’anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l’Unione e quindi mantenere anche per le Acque dell’Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3) e ai modelli di migrazione temporale dell’anguilla, per le Acque dell’Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.

(13)

Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l’obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d’essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull’ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell’Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

(14)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(15)

Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell’articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all’approccio precauzionale, come stabilito in tali piani pluriennali.

(16)

Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del limite minimo (Blim), devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(17)

È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(18)

Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del Blim. Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al 10 %.

(19)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l’approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

(20)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non Si applica l’articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno decidere che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(21)

Inoltre, dato che la biomassa degli stock di COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del Blim e nel 2021 sono consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Svezia si sono impegnati a non applicare l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativamente a quegli stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo che le catture nel 2021 non superino il TAC stabilito per tali stock.

(22)

Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(23)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all’allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(24)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(25)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(26)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell’Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

(27)

L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(28)

Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno stabilire provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(29)

Il TAC dell’Unione per l’ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell’Unione sulla quota appropriata dell’Unione in questo tipo di pesca.

(30)

Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Sono state inoltre vietate le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani al fine di ridurre al minimo le catture accessorie. La misura della NEAFC, basata sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbe essere attuata nel diritto dell’Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il relativo TAC, in linea con la posizione dell’Unione espressa in sede di NEAFC.

(31)

A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita con un processo decisionale effettuato per corrispondenza, che è stato avviato nel mese di ottobre 2020 e che dovrebbe concludersi all’inizio di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi del processo decisionale era quello di consentire il rinnovo delle misure esistenti — che si concludono nel 2020 — con lievi adeguamenti tecnici, ove necessario.

(32)

La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. Dev’essere pertanto ancora adottata dall’ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 tonnellate. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non lo adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti un TAC differente.

(33)

Nel corso del processo decisionale dell’ICCAT del 2020, l’Unione ha proposto un piano globale — comprensivo di un TAC — al fine di arrestare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell’Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurne ulteriormente la mortalità. In assenza di consenso in seno all’ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l’Unione è responsabile di due terzi del livello delle catture, è opportuno che l’Unione fissi un limite di cattura unilaterale per tale specie. Tale limite di cattura corrisponderebbe alla quota UE del limite richiesto dal comitato scientifico a livello dell’ICCAT.

(34)

La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l’alalunga dell’Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018-2020. Dev’essere pertanto ancora adottata dall’ICCAT una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, è stato proposto di seguire il parere scientifico per fissare il nuovo TAC, che raccomanda di stabilire il nuovo TAC sulla base dell’attuale norma di sfruttamento provvisoria di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non lo adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. Il TAC dovrebbe pertanto essere stabilito a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti un TAC differente.

(35)

Tenuto conto del processo decisionale del 2020, l’ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi un consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l’ICCAT non li adotti formalmente prima dell’adozione del presente regolamento. I TAC dovrebbero pertanto essere stabiliti a tale livello, ma dovrebbe essere rivisto quanto prima qualora l’ICCAT adotti TAC differenti.

(36)

Nella riunione annuale del 2020, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2020.

(37)

Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(38)

La riunione annuale dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(39)

Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della più recente misura per i tonnidi tropicali, che è scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la pesca dei tonnidi tropicali nell’Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata a partire dal 1° gennaio 2021. In considerazione del principio di precauzione della PCP, è opportuno che l’Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnidi tropicali stabilite nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio (8) fino a quando l’IATTC non avrà approvato una nuova misura per i tonnidi tropicali.

(40)

Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il 2021, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(41)

Nella riunione annuale del 2020, l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di applicare, nel 2021, i TAC del 2020 per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla prossima riunione annuale che si terrà nel 2021. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(42)

Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell’Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(43)

Nella 42a riunione annuale del 2020, l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(44)

In occasione della 7a riunione delle parti dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2020 sono stati mantenuti i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall’accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

(45)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitsbergen (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell’Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell’Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(46)

Conformemente alla dichiarazione rivolta dall’Unione alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (9), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell’Unione.

(47)

Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all’inizio del 2022, fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento con riguardo all’autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(49)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato e per quanto riguarda la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(50)

Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(51)

Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l’Unione sono adottate alla fine dell’anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell’Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(52)

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, alto è il numero degli stock che stanno diventando condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito. consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell’Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri e della loro sovranità e giurisdizione, dovrebbe stabilire TAC provvisori da pescare nelle Acque dell’Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l’accesso alle navi dell’Unione.

(53)

I TAC provvisori dovrebbero mirare a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili dell’Unione fino a quando non si saranno concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell’Unione nel 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione di possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali, in particolare l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (11), che si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 (12), e all’esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell’Unione e ai pareri scientifici. In linea generale, dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. La quota dell’Unione di tali possibilità di pesca è stata calcolata conformemente al principio di stabilità relativa e alle «preferenze dell’Aia». Tale approccio non pregiudica un approccio che potrebbe essere adottato nei futuri accordi internazionali. In un numero molto limitato di casi, si dovrebbe utilizzare una percentuale diversa laddove gli stock siano pescati prevalentemente all’inizio dell’anno o laddove i pareri scientifici richiedano una drastica riduzione delle possibilità di pesca. L’Unione ha consultato i paesi terzi interessati in merito all’approccio da seguire per stabilire i TAC provvisori.

(54)

Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d’Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell’MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Grazie alle misure adottate dall’Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del valore FMSY. Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. In attesa delle consultazioni con i paesi terzi, i limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti in via provvisoria, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock non superi l’MSY. A condizione che la spigola in tale zona sia uno stock condiviso con paesi terzi, è opportuno stabilire misure provvisorie per tale stock per il primo trimestre del 2021, in attesa dell’esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali.

(55)

Il parere del CIEM per il 2021 indica che gli stock di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico sono al di sotto del Blim. Misure correttive specifiche per tali stock erano già state adottate a norma del regolamento (UE) 2020/123. Scopo di tali misure era contribuire alla ricostituzione degli stock considerati. Le misure per il merluzzo bianco puntano a migliorare la selettività rendendo obbligatorio l’uso di attrezzi con livelli inferiori di catture accessorie di merluzzo bianco nelle zone in cui le catture di merluzzo bianco sono significative, riducendo così la mortalità per pesca dello stock nelle attività di pesca multispecifica. Le misure per il merlano consistono in modifiche tecniche delle caratteristiche degli attrezzi per ridurre le catture accessorie di merlano. Conformemente all’articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca in cui sono praticate catture accessorie di merluzzo bianco o merlano.

(56)

Le misure tese a ridurre le catture accessorie di gadidi sono funzionalmente collegate ai TAC delle specie catturate nelle attività di pesca multispecifica insieme ai gadidi (ad es. eglefino, lepidorombi, rana pescatrice e scampo), poiché in assenza di tali misure i livelli dei TAC delle specie bersaglio dovrebbero essere ridotti per assicurare la ricostituzione degli stock di gadidi. Si propone pertanto che tali misure siano adottate anche per il 2021, tenendo conto della valutazione delle stesse e dei lavori ulteriori intrapresi dagli Stati membri delle acque nordoccidentali.

(57)

In linea con il processo di regionalizzazione della PCP, gli Stati membri delle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune riguardante una più ampia gamma di misure specifiche tese a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti, sulla scorta delle misure correttive in vigore nel 2020. Ulteriori misure di selettività volte a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia sono altresì incluse nella raccomandazione comune, sulla scorta di misure analoghe in vigore nel 2020.

(58)

Lo CSTEP ritiene che le misure proposte siano nel complesso più selettive o quantomeno altrettanto selettive rispetto alle misure tecniche di cui al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e la Commissione sta valutando di includere tali misure in un atto delegato sulla base della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali.

(59)

Poiché tali misure sono di portata più generale e si applicheranno su una base più stabile, le misure tecniche funzionalmente collegate dovrebbero applicarsi solo in assenza di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 e che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

(60)

È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell’Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche:

a)

alla pesca ricreativa, nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni; e

b)

alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazione analitica»: valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)

«dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all’articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241;

h)

«registro della flotta peschereccia dell’Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)

«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l’identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)

«boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30' N 15° 00' O,

53° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 13° 00' O,

51° 00' N 13° 00' O,

51° 00' N 15° 00' O;

e)

«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00’ N 9° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

43° 30' N 10° 00' O,

43° 30' N 9° 00' O,

44° 00' N 9° 00' O,

44° 00' N 8° 00' O,

43° 30' N 8° 00' O;

f)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00' N 8° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 8° 00' O;

g)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00' N 8° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

38° 30' N 10° 00' O,

38° 30' N 9° 00' O,

40° 00' N 9° 00' O,

40° 00' N 8° 00' O;

h)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

i)

«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30' N 6° 00' O,

44° 00' N 6° 00' O,

44° 00' N 2° 00' O,

43° 30' N 2° 00' O;

j)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48'' O;

k)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico): la zona geografica definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);

l)

zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

m)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (17);

n)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (18);

o)

«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (19);

p)

zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

q)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (21);

r)

«zona dell’accordo SIOFA» (accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (22);

s)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (23);

t)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

u)

«acque d’altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d’altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)

«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell’Unione operanti nelle Acque dell’Unione o in determinate acque non dell’Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono indicati all’allegato I.

2.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 e all’allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle relative disposizioni di applicazione.

3.   I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati all’allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 22 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell’allegato I.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono:

i)

se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l’MSY; o

ii)

se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.   Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC adottati;

b)

i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)

informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Applicazione dei TAC provvisori

1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all’allegato IA o all’allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 conformemente all’esito dei negoziati o delle consultazioni internazionali, ai pareri scientifici, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.

2.   Le navi dell’Unione possono pescare stock conformemente alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle Acque dell’Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano conferito l’accesso alle proprie acque alle navi dell’Unione.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente dell’Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’Unione non è ancora esaurito.

2.   Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall’obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili con riguardo all’obbligo di sbarco

1.   Per tenere conto dell’introduzione dell’obbligo di sbarco e per mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito nei paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all’allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC provvisori per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d’Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k, nonché il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC provvisorio per il merlano a ovest della Scozia, attribuiti a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all’interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 31 marzo 2021.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune non possono essere scambiati o riportati all’anno successivo. Dopo il 31 marzo 2021, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune per lo scambio di contingenti.

4.   I contingenti restituiti sono presi, preferibilmente, da un elenco di TAC individuati da ciascuno Stato membro che contribuisce alla riserva comune, elencati nell’appendice dell’allegato IA.

5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato mediante un tasso di cambio di mercato o altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative si utilizza il valore economico equivalente, basato sulla media dei prezzi praticati nell’Unione nell’anno precedente, indicati dall’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

6.   Nei casi in cui il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in uguale misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per i periodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all’allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell’allegato II.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell’allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all’allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui a tale allegato, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata da tale Stato membro conformemente all’allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola

1.   Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 520 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (28), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;

d)

con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione soggetti alla deroga.

3.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all’altro. Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4.   La Francia e la Spagna assicurano che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, il che equivale a 3 108 tonnellate di catture totali, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

5.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)

dal 1° gennaio al 28 febbraio sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano. Durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

dal 1° al 31 marzo non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno; la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm.

Il primo comma, lettera b), non si applica alle reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole durante il periodo di cui a tale lettera.

6.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

7.   I paragrafi 5 e 6 lasciano impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell’anguilla nelle Acque dell’Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito non oltre il 1° giugno 2021.

Articolo 13

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell’articolo 23 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell’allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 14

Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Articolo 15

Misure tecniche per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico

1.   Le misure seguenti si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a)

le navi dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

i)

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

ii)

sacco T90 con maglie di 100 mm;

iii)

sacco con maglie di 120 mm;

iv)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

b)

in aggiunta alle misure di cui alla lettera a), le navi dell’Unione operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per almeno il 20 % di eglefino utilizzano:

i)

un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo; o

ii)

qualsiasi mezzo che si è dimostrato almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.

2.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del paragrafo 1, lettera b), le navi operanti con reti a strascico le cui catture — misurate prima di eventuali rigetti — sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca a partire dal 1° luglio 2021.

3.   Alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k e nella zona a ovest di 5° di longitudine O nella divisione CIEM 7e è vietato pescare a meno che utilizzino un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm. Questo requisito di dimensione minima della maglia del sacco non si applica tuttavia alle navi le cui catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, in base alla valutazione dello CSTEP, allorché pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

4.   Le misure di cui al paragrafo 3 si applicano alle navi dell’Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7b e 7c a partire dal 1° giugno 2021. Le navi dell’Unione operanti in tali zone possono utilizzare anche altri attrezzi da pesca che, in base alla valutazione dello CSTEP, producono nella pesca demersale multispecifica caratteristiche di selettività equivalenti o migliori rispetto a quelle di un sacco avente dimensione di maglia minima di almeno 100 mm e che sono stati approvati dalla Commissione.

5.   In deroga al paragrafo 1, nelle divisioni CIEM 7f e 7g, nella parte della divisione CIEM 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione CIEM 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest:

a)

le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii)

pannello Seltra;

iii)

griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 o analogo dispositivo di selettività Netgrid;

iv)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

v)

sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;

b)

le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e lepidorombi utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

ii)

sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

6.   In conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, le percentuali di cattura sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.

Articolo 16

Misure tecniche nel Mare d’Irlanda

Ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applicano le seguenti misure:

a)

le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

i)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; tuttavia, le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii)

pannello Seltra;

iii)

griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

iv)

Netgrid del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS);

v)

rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);

b)

le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;

c)

le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

La lettera c) del primo comma non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di pettini (Aequipecten opercularis).

Articolo 17

Misure tecniche nelle acque a ovest della Scozia

Ai pescherecci dell’Unione operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applicano le seguenti misure:

a)

le navi utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; tuttavia, per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b)

le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm per le navi che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm.

Articolo 18

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, escluse quelle con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell’allegato IV.

2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche con una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e palangari (30) è vietata la pesca nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00» N e a sud della latitudine 61° 30' 00» N e nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00» N e a est della longitudine 5° 00' 00» E.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

la percentuale di catture di merluzzo bianco non supera il 5 % delle catture totali per bordata di pesca; si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non ha superato il 5 % delle catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

è utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva, che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre di almeno il 30 % le catture di merluzzo bianco rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP; nel caso di una valutazione negativa da parte dello CSTEP, tali attrezzi non sono più considerati validi ai fini dell’utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

i)

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)

lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), sono usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

i)

una griglia di selezione orizzontale avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

ii)

un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

e)

le navi sono soggette a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco per sostenere tali catture in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe; è opportuno che tali piani siano valutati non più tardi di due mesi dalla loro attuazione dallo CSTEP, nel caso degli Stati membri, e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti, nel caso dei paesi terzi, e che siano ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l’obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per controllare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

5.   Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.   Le navi dell’Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci;

b)

una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci tondi;

c)

un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1,5 %, se è l’unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2.   Le navi dell’Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l’elenco di tali navi.

3.   Le misure di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 20

Specie vietate

1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

a)

razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

zigrino (Dalatias licha) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)

squalo becco d’uccello (Deania calcea) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

h)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

j)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)

razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

l)

razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

m)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all’allegato IA.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 21

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 22

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell’allegato V, parte A.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca che figurano nell’allegato V, parte A, del presente regolamento in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell’allegato V, parte A, del presente regolamento.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 23

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora, nell’ambito di un’organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell’ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell’ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest’ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell’ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell’ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell’ORGP o a essa trasferite nell’ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all’accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell’ORGP o conformemente alle norme dell’ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all’Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 24

Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle seguenti coordinate, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 25

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 5.

6.   La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (31) è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell’allegato VI, punto 8.

Articolo 26

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell’ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell’allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 27

Squali

1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 28

Notifiche di pesca esplorativa dell’austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2021, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2021.

Articolo 29

Limiti alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo

1.   La pesca dell’austromerluzzo durante la campagna di pesca 2020-2021 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell’allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell’austromerluzzo sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.   La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell’articolo 28, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 30

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

1.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2021 mediante il modulo che figura nell’appendice dell’allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2021.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell’attività di pesca.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 31

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell’alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell’allegato VIII, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all’altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell’elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 32

DCP derivanti e navi d’appoggio

1.   I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l’uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).

4.   Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a due navi d’appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.

5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d’appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L’Unione non iscrive navi d’appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 33

Squali

1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 34

Mobulidi

1.   Ai pescherecci dell’Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (vale a dire nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (vale a dire diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare la pesca condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino che sono registrati nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

2.   Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all’amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 35

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2021 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona.

3.   Le possibilità di pesca che figurano nell’allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l’elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 36

Pesca di fondo

1.   Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2021 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un’attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.   Gli Stati membri che non hanno un’attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un’attività comprovata.

Articolo 37

Pesca esplorativa

1.   Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2021 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l’impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2.   La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3.   Il TAC è stabilito nell’allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 38

Pesca con cianciolo

1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata:

a)

dalle ore 00.00 del 29 luglio 2021 alle ore 24.00 dell’8 ottobre 2021 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2021 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40o S;

b)

dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2021 alle ore 24.00 dell’8 novembre 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96o O,

longitudine 110o O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2021, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b)

nel corso dell’ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 39

DCP derivanti

1.   Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall’armatore o dall’operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.   I pescherecci a cianciolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l’inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.

3.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 40

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell’allegato IL.

Articolo 41

Divieto di pesca di squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi:

a)

registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)

comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell’anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 42

Divieto di pesca dei mobulidi

Ai pescherecci dell’Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell’Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 43

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)

squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)

razze (Rajidae);

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha;

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 44

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell’alalunga del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell’Unione non praticano la pesca mirata dell’alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2021 non superino i limiti che figurano nella tabella dell’allegato IG.

Articolo 45

Gestione della pesca con DCP

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2021 e le ore 24.00 del 30 settembre 2021.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d’alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2021 alle ore 24.00 del 31 maggio 2021 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2021 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)

nell’ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

c)

in caso di gravi disfunzioni dell’attrezzatura per la refrigerazione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

5.   Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 46

Limitazioni del numero di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell’allegato IX.

Articolo 47

Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2021 il limite di cui all’allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 48

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 49

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.   Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.   Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC, applicano le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 39, 40 e 41.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 50

Divieto di pesca nelle acque d’altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d’Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d’altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell’accordo SIOFA

Articolo 51

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell’accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell’accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b)

non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c)

non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter’s Shoal, quali definite nell’allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle Acque dell’Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell’allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 55

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle Acque dell’Unione figura nell’allegato V, parte B.

Articolo 56

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all’articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all’articolo 55.

Articolo 57

Specie vietate

1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione:

a)

razza stellata (Raja radiata) nelle Acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e)

smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione;

f)

razza chiodata (Raja clavata) nelle Acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

g)

razza ondulata (Raja undulata) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

i)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

j)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle Acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.   Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, Si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Disposizione transitoria

Gli articoli 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 e 57 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Gli articoli 15, 16 e 17 si applicano fino alla data in cui diventi applicabile un atto delegato adottato a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 che modifica l’allegato VI di tale regolamento introducendo le corrispondenti misure tecniche per le acque nordoccidentali.

Articolo 60

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l’articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e gli articoli 14 e 18 si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 28, 29 e 30 e nell’allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all’allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(4)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag.1).

(9)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(12)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(15)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).

(16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(17)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(18)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(19)  L’Unione ha aderito all’accordo con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all’adesione della Comunità all’accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell’Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(21)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell’Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(22)  L’Unione ha aderito all’accordo con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(23)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(24)  L’Unione ha aderito alla convenzione con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(26)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(27)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(28)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(29)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(30)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell’Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, Acque dell’Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe — Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell’accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca delle navi nell’ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolamentari. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte dell’allegato I.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Totano

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja radiata

RJR

Razza stellata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune

Codice alfa-3

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberetto boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesci piatti

FLX

Pleuronectiformes

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Rane pescatrici

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Scophthalmus maximus

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno australe

SBF

Thunnus maccoyii

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Totano

SQS

Martialia hyadesi

Zigrino

SCK

Dalatias licha


ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL’UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

Danimarca

0

(2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

(2)

Svezia

0

(2)

Unione

0

(2)

 

Regno Unito

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell’allegato III:

Zona: Acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0

0


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

6

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

 

Paesi Bassi

5

 

Unione

13

 

Regno Unito

10

 

 

TAC

23

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 3a e 4

(ARU/3A4-C)

Danimarca

273

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

3

 

Francia

2

 

Irlanda

2

 

Paesi Bassi

13

 

Svezia

11

 

Unione

304

 

Regno Unito

5

 

 

TAC

309

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(ARU/567.)

Germania

71

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

 

Irlanda

66

 

Paesi Bassi

742

 

Unione

881

 

Regno Unito

52

 

 

TAC

933

 


Specie

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

2

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

(1)

Altri

1

(1)

Unione

5

(1)

Regno Unito

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

17

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

5

 

Francia

12

 

Svezia

2

 

Altri

2

(1)

Unione

38

 

Regno Unito

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

(USK/567EI.)

Germania

4

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

15

 

Francia

176

 

Irlanda

17

 

Altri

4

(1)

Unione

216

 

Norvegia

731

(2) (3) (4) (5)

Regno Unito

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(2)

Da pescare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750

 

 

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

 

 

 

 

 

Molva (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

500

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

41

 

Germania

0

 

Francia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Unione

41

 

Regno Unito

1

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

1 175

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

3 309

 

Unione

4 484

 

Regno Unito

304

 

 

TAC

4 788

 


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

2 577

(2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

41

(2)

Svezia

2 696

(2)

Unione

5 314

(2)

Norvegia

818

 

Isole Fær Øer

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

14 867

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

9 851

 

Francia

5 168

 

Paesi Bassi

12 929

 

Svezia

978

 

Unione

43 793

 

Isole Fær Øer

63

 

Norvegia

27 913

(2)

Regno Unito

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle Acque dell’Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso, in tonnellate. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

12 500

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l’Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 2 500 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dall’Unione

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unione

12 500

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

237

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

1 423

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

13

 

Svezia

229

 

Unione

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4, 7d e Acque dell’Unione della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

11

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

2 143

 

Germania

11

 

Francia

11

 

Paesi Bassi

11

 

Svezia

11

 

Unione

2 198

 

Regno Unito

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

2 158

(3)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

200

(3)

Germania

133

(3)

Francia

2 569

(3)

Paesi Bassi

4 541

(3)

Unione

9 601

(3)

Regno Unito

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell’estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Germania

97

(2)

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

19

(2)

Irlanda

132

(2)

Paesi Bassi

97

(2)

Unione

345

(2)

Regno Unito

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS (1), 7b e 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

309

 

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

31

 

Unione

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

525

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

525

 

Regno Unito

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

116

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

116

 

Regno Unito

116

 

 

TAC

232

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1)

(HER/7G-K.)

Germania

3

(2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

14

(2)

Irlanda

188

(2)

Paesi Bassi

14

(2)

Unione

219

(2)

Regno Unito

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

La zona è aumentata dell’area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell’Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

29 700

 

TAC analitico

Francia

3 300

 

Unione

33 000

 

 

TAC

33 000

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

0

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

0

(1)

Unione

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

1

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

421

 

Germania

11

 

Paesi Bassi

3

 

Svezia

74

 

Unione

510

 

 

TAC

526

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

75

(1)

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

2

(1)

Svezia

46

(1)

Unione

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; Acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

109

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

625

 

Germania

396

 

Francia

134

(1)

Paesi Bassi

353

(1)

Svezia

4

 

Unione

1 621

 

Norvegia

626

(2)

Regno Unito

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

 

 

Unione

2 655

 

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

96

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

96

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

0

 

Francia

2

 

Irlanda

1

 

Unione

3

 

Regno Unito

3

 

 

TAC

6

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

1

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Germania

5

(1)

Francia

51

(1)

Irlanda

71

(1)

Unione

128

(1)

Regno Unito

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7a

(COD/07A.)

Belgio

1

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

(1)

Irlanda

43

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

46

(1)

Regno Unito

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgio

5

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

74

(1)

Irlanda

115

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

194

(1)

Regno Unito

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

7d

(COD/07D.)

Belgio

9

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

180

(1)

Paesi Bassi

5

(1)

Unione

194

(1)

Regno Unito

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle Acque dell’Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgio

2

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

2

 

Germania

2

 

Francia

12

 

Paesi Bassi

10

 

Unione

28

 

Regno Unito

703

 

 

TAC

731

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6; acque internazionali delle zone 12 e 14

(LEZ/56-14)

Spagna

168

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

654

(1)

Irlanda

191

 

Unione

1 013

 

Regno Unito

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgio

127

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

1 405

(2)

Francia

1 705

(2)

Irlanda

775

(2)

Unione

4 012

 

Regno Unito

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spagna

248

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

200

 

Unione

448

 

 

TAC

448

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

1 912

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

96

 

Portogallo

64

 

Unione

2 072

 

 

TAC

2 158

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(ANF/2AC4-C)

Belgio

125

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

275

(1)

Germania

134

(1)

Francia

26

(1)

Paesi Bassi

94

(1)

Svezia

3

(1)

Unione

657

(1)

Regno Unito

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(ANF/04-N.)

Belgio

13

 

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

326

 

Germania

5

 

Paesi Bassi

5

 

Unione

349

 

Regno Unito

76

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(ANF/56-14)

Belgio

72

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

82

(1)

Spagna

77

 

Francia

881

(1)

Irlanda

199

 

Paesi Bassi

69

(1)

Unione

1 380

 

Regno Unito

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgio

816

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

91

(1)

Spagna

324

(1)

Francia

5 233

(1)

Irlanda

669

(1)

Paesi Bassi

106

(1)

Unione

7 239

(1)

Regno Unito

1 587

(1)

 

TAC

8 826

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).


Specie:

Rane escatrici

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(ANF/8ABDE.)

Spagna

343

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 909

 

Unione

2 252

 

 

TAC

2 252

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

2 934

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

3

 

Portogallo

584

 

Unione

3 521

 

 

TAC

3 672

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a

(HAD/03A.)

Belgio

3

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

442

 

Germania

28

 

Paesi Bassi

1

 

Svezia

52

 

Unione

526

 

 

TAC

548

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4; Acque dell’Unione della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

52

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

354

 

Germania

225

 

Francia

393

 

Paesi Bassi

39

 

Svezia

36

 

Unione

1 099

 

Norvegia

1 975

 

Regno Unito

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unione

5 161

 

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/4N-S62)

Svezia

177

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

177

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

(HAD/6B1214)

Belgio

6

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

7

 

Francia

289

 

Irlanda

206

 

Unione

508

 

Regno Unito

2 111

 

 

TAC

2 619

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgio

1

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

(1)

Francia

55

(1)

Irlanda

163

(1)

Unione

220

 

Regno Unito

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle Acque dell’Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgio

30

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 810

 

Irlanda

603

 

Unione

2 443

 

Regno Unito

272

 

 

TAC

2 715

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a

(HAD/07A.)

Belgio

13

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

57

 

Irlanda

342

 

Unione

412

 

Regno Unito

378

 

 

TAC

790

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

3a

(WHG/03A.)

Danimarca

292

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

1

 

Svezia

31

 

Unione

324

 

 

TAC

415

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

4; Acque dell’Unione della zona 2a

(WHG/2AC4.)

Belgio

82

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

356

 

Germania

93

 

Francia

535

 

Paesi Bassi

206

 

Svezia

1

 

Unione

1 273

 

Norvegia

304

(1)

Regno Unito

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell’Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unione

2 700

 

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(WHG/56-14)

Germania

1

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

14

(1)

Irlanda

68

(1)

Unione

83

(1)

Regno Unito

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7a

(WHG/07A.)

Belgio

1

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

6

(1)

Irlanda

104

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Unione

111

(1)

Regno Unito

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgio

23

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 411

 

Irlanda

1 018

 

Paesi Bassi

12

 

Unione

2 464

 

Regno Unito

252

 

 

TAC

2 716

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Spagna

880

 

TAC precauzionale

Francia

1 321

 

Unione

2 201

 

 

TAC

2 276

 


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(W/P/4N-S62)

Svezia

48

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

48

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

3a

(HKE/03A.)

Danimarca

784

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

67

(1)

Unione

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(HKE/2AC4-C)

Belgio

14

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

570

(1)

Germania

65

(1)

Francia

126

(1)

Paesi Bassi

33

(1)

Unione

808

(1)

Regno Unito

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

6 e 7; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(HKE/571214)

Belgio

146

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

4 667

 

Francia

7 207

(1)

Irlanda

873

 

Paesi Bassi

94

(1)

Unione

12 987

 

Regno Unito

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgio

19

 

 

 

Spagna

753

 

 

 

Francia

753

 

 

 

Irlanda

94

 

 

 

Paesi Bassi

10

 

 

 

Unione

1 629

 

 

 

Regno Unito

424

 

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgio

5

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

3 249

 

Francia

7 296

 

Paesi Bassi

10

(1)

Unione

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le Acque dell’Unione della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

1

 

 

 

Spagna

941

 

 

 

Francia

1 694

 

 

 

Paesi Bassi

3

 

 

 

Unione

2 639

 

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

5 320

 

TAC precauzionale

Francia

511

 

Portogallo

2 483

 

Unione

8 314

 

 

TAC

8 517

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

(WHB/24-N.)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

0

 

Regno Unito

0

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

(WHB/1X14)

Danimarca

32 399

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

12 597

(1)

Spagna

27 468

(1) (2)

Francia

22 547

(1)

Irlanda

25 089

(1)

Paesi Bassi

39 507

(1)

Portogallo

2 552

(1) (2)

Svezia

8 015

(1)

Unione

170 174

(1) (3)

Norvegia

64 935

 

Isole Fær Øer

6 500

 

Regno Unito

42 040

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 24 375 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

 

124 026

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

8 952

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Portogallo

2 238

 

Unione

11 189

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle Acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

124 026

 

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5 e 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

124 026

(1) (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Isole Fær Øer

24 375

(3) (4)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

26 000

 

 

 

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

18 %

 

 

 

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)

Condizione speciale: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

6 094

 

 

 


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(L/W/2AC4-C)

Belgio

92

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

253

 

Germania

33

 

Francia

69

 

Paesi Bassi

211

 

Svezia

3

 

Unione

661

 

Regno Unito

1 036

 

 

TAC

1 697

 


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

(BLI/5B67-)

Germania

28

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

4

 

Spagna

89

 

Francia

2 032

 

Irlanda

8

 

Lituania

2

 

Polonia

1

 

Altri

8

(1)

Unione

2 172

 

Norvegia

63

(2)

Isole Fær Øer

38

(3)

Regno Unito

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle Acque dell’Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque internazionali della zona 12

(BLI/12INT-)

Estonia

0

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

33

(1)

Francia

1

(1)

Lituania

0

(1)

Altri

0

(1)

Unione

34

(1)

Regno Unito

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

(BLI/24-)

Danimarca

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

 

Irlanda

1

 

Francia

4

 

Altri

1

(1)

Unione

8

 

Regno Unito

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 3a

(BLI/03A-)

Danimarca

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

0

 

Svezia

1

 

Unione

2

 

 

TAC

2

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

(LIN/1/2.)

Danimarca

7

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

7

 

Francia

7

 

Altri

3

(1)

Unione

24

 

Regno Unito

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione della zona 3a

(LIN/03A-C.)

Belgio

3

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

25

 

Germania

3

 

Svezia

10

 

Unione

41

 

Regno Unito

3

 

 

TAC

44

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione della zona 4

(LIN/04-C.)

Belgio

7

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

106

(1)

Germania

66

(1)

Francia

59

 

Paesi Bassi

2

 

Svezia

5

(1)

Unione

245

 

Regno Unito

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5

(LIN/05EI.)

Belgio

2

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

2

 

Germania

2

 

Francia

2

 

Unione

8

 

Regno Unito

2

 

 

TAC

10

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

(LIN/6X14.)

Belgio

2

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

2

(1)

Germania

42

(1)

Irlanda

225

 

Spagna

840

 

Francia

896

(1)

Portogallo

2

 

Unione

2 019

 

Norvegia

2 000

(2) (3) (4)

 

Isole Fær Øer

50

(5) (6)

 

Regno Unito

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non sono superiori al 5 %.

750

 

 

 

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

 

 

 

 

 

 

Molva (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono intercambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

500

 

 

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l’inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

19


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(LIN/04-N.)

Belgio

2

 

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

297

 

Germania

8

 

Francia

3

 

Paesi Bassi

1

 

Unione

311

 

Regno Unito

27

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

9 084

 

TAC analitico

Germania

26

 

Svezia

3 250

 

Unione

12 360

 

 

TAC

12 360

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NEP/2AC4-C)

Belgio

301

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

301

 

Germania

5

 

Francia

9

 

Paesi Bassi

155

 

Unione

771

 

Regno Unito

4 981

 

 

TAC

5 752

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(NEP/04-N.)

Danimarca

142

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

0

 

Unione

142

 

Regno Unito

8

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b

(NEP/5BC6.)

Spagna

8

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

32

 

Irlanda

54

 

Unione

94

 

Regno Unito

3 881

 

 

TAC

3 975

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Spagna

252

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 022

(1)

Irlanda

1 550

(1)

Unione

2 824

(1)

Regno Unito

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

199

 

Francia

125

 

Irlanda

239

 

Unione

563

 

Regno Unito

97

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

239

 

TAC analitico

Francia

3 745

 

Unione

3 984

 

 

TAC

3 984

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c

(NEP/08C.)

Spagna

2,4

(1)

TAC precauzionale

Francia

0,0

(1)

Unione

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture prelevate nell’ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

- 1,7 tonnellate nell’unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese),

- 0,7 tonnellate nell’unità funzionale 31 nell’arco di 7 giorni in luglio.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

94

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

280

(1)

Unione

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2)

Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell’unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito: 65


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

531

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

286

 

Unione

817

 

 

TAC

1 529

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

45

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

0

 

Svezia

2

 

Unione

47

 

Regno Unito

13

 

 

TAC

60

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/4N-S62)

Danimarca

50

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

31

(1)

Unione

81

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Unione

Da fissare

(1) (2)

 

TAC

Da fissare

(1) (2)

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

26

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

3 308

 

Germania

17

 

Paesi Bassi

636

 

Svezia

177

 

Unione

4 164

 

 

TAC

4 912

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

369

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

4

 

Svezia

41

 

Unione

414

 

 

TAC

719

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

4; Acque dell’Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

1 381

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

4 487

 

Germania

1 294

 

Francia

259

 

Paesi Bassi

8 627

 

Unione

16 048

 

Norvegia

2 570

(1)

Regno Unito

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Di cui non più di 75 tonnellate possono essere prelevate nello Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unione

14 010

 

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b;

acque internazionali delle zone 12 e 14

(PLE/56-14)

Francia

2

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

65

 

Unione

67

 

Regno Unito

97

 

 

TAC

164

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7a

(PLE/07A.)

Belgio

29

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

13

 

Irlanda

361

 

Paesi Bassi

9

 

Unione

412

 

Regno Unito

287

 

 

TAC

699

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Francia

4

 

TAC precauzionale

Irlanda

15

 

Unione

19

 

 

TAC

19

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7d e 7e

(PLE/7DE.)

Belgio

375

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1 248

 

Unione

1 623

 

Regno Unito

666

 

 

TAC

2 289

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7f e 7g

(PLE/7FG.)

Belgio

117

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

211

 

Irlanda

64

 

Unione

392

 

Regno Unito

110

 

 

TAC

502

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j e 7k

(PLE/7HJK.)

Belgio

1

(1)

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l’articolo 9 del presente regolamento

Francia

2

(1)

Irlanda

8

(1)

Paesi Bassi

4

(1)

Unione

15

(1)

Regno Unito

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

26

 

TAC precauzionale

Francia

103

 

Portogallo

26

 

Unione

155

 

 

TAC

155

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(POL/56-14)

Spagna

1

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

29

 

Irlanda

9

 

Unione

39

 

Regno Unito

22

 

 

TAC

61

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgio

95

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

6

(1)

Francia

2 178

(1)

Irlanda

232

(1)

Unione

2 511

(1)

Regno Unito

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

252

 

TAC precauzionale

Francia

1 230

 

Unione

1 482

 

 

TAC

1 482

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Spagna

149

 

TAC precauzionale

Francia

17

 

Unione

166

 

 

TAC

166

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

196

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

7

(1) (2)

Unione

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

3a e 4; Acque dell’Unione della zona 2a

(POK/2C3A4)

Belgio

7

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

823

 

Germania

2 079

 

Francia

4 892

 

Paesi Bassi

21

 

Svezia

113

 

Unione

7 935

 

Norvegia

10 426

(1)

Regno Unito

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle Acque dell’Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

(POK/56-14)

Germania

88

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

70

 

Irlanda

100

 

Unione

1 058

 

Norvegia

235

(1)

Regno Unito

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/4N-S62)

Svezia

220

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

220

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgio

2

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

311

 

Irlanda

373

 

Unione

686

 

Regno Unito

109

 

 

TAC

795

 


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Scophthalmus maximus e Scophthalmus rhombus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(T/B/2AC4-C)

Belgio

119

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

255

 

Germania

65

 

Francia

31

 

Paesi Bassi

902

 

Svezia

2

 

Unione

1 374

 

Regno Unito

251

 

 

TAC

1 625

 


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SRX/2AC4-C)

Belgio

73

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

3

(1) (2) (3)

Germania

4

(1) (2) (3)

Francia

12

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

62

(1) (2) (3) (4)

Unione

154

(1) (3)

Regno Unito

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione della zona 3a

(SRX/03A-C.)

Danimarca

9

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Svezia

3

(1)

Unione

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

230

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

1

(1) (2) (3) (4)

Francia

1 032

(1) (2) (3) (4)

Germania

3

(1) (2) (3) (4)

Irlanda

332

(1) (2) (3) (4)

Lituania

5

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

1

(1) (2) (3) (4)

Portogallo

6

(1) (2) (3) (4)

Spagna

278

(1) (2) (3) (4)

Unione

1 888

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Raja microocellata

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 7f e 7g

(RJE/7FG.)

Belgio

4

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

0

Francia

20

Germania

0

Irlanda

6

Lituania

0

Paesi Bassi

0

Portogallo

0

Spagna

5

Unione

35

Regno Unito

13

 

 

TAC

48

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione della zona 7d

(SRX/07D.)

Belgio

33

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

278

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

2

(1) (2) (3) (4)

Unione

313

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle Acque dell’Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).


Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e

(RJU/7DE.)

Belgio

5

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Estonia

0

(1)

Francia

26

(1)

Germania

0

(1)

Irlanda

7

(1)

Lituania

0

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Spagna

6

(1)

Unione

44

(1)

Regno Unito

15

(1)

 

TAC

59

(1)

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC e gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 8 e 9

(SRX/89-C.)

Belgio

3

(1) (2)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

51

(1) (2)

Portogallo

366

(1) (2)

Spagna

368

(1) (2)

Unione

1 188

(1) (2)

Regno Unito

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all’obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

 

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell’Unione della zona 8

(RJU/8-C.)

Belgio

0

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

3

Portogallo

3

Spagna

3

Unione

9

Regno Unito

0

 

 

TAC

9

 

 

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell’Unione della zona 9

(RJU/9-C.)

Belgio

0

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

5

Portogallo

4

Spagna

4

Unione

13

Regno Unito

0

 

 

TAC

13

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4; Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

(GHL/2A-C46)

Danimarca

4

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

6

 

Estonia

4

 

Spagna

4

 

Francia

58

 

Irlanda

4

 

Lituania

4

 

Polonia

4

 

Unione

88

 

Norvegia

313

(1)

Regno Unito

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Da prelevare nelle Acque dell’Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

3a e 4; Acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

378

(1) (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

12 999

(1) (2)

Germania

394

(1) (2)

Francia

1 190

(1) (2)

Paesi Bassi

1 197

(1) (2)

Svezia

3 548

(1) (2) (3)

Unione

19 705

(1) (2)

Norvegia

124 188

(4)

Regno Unito

1 109

(1) (2)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

51

52

Danimarca

1 752

1 791

Germania

53

55

Francia

161

164

Paesi Bassi

161

165

Svezia

478

489

Unione

2 656

2 716

Regno Unito

150

153

(2)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

176

 

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

36 008

 

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

1 950

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6; acque internazionali della zona 2a

Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre.

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

2 685

0

0

7 799

Francia

0

319

0

0

0

Paesi Bassi

0

319

0

0

0

Svezia

0

0

254

7

2 023

Regno Unito

0

319

0

0

0

Norvegia

1 950

0

0

0

0


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

(MAC/2CX14-)

Germania

15 220

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

16

(1)

Estonia

127

(1)

Francia

10 148

(1)

Irlanda

50 734

(1)

Lettonia

94

(1)

Lituania

94

(1)

Paesi Bassi

22 196

(1)

Polonia

1 072

(1)

Unione

99 701

(1)

Norvegia

10 720

(2) (3)

Isole Fær Øer

22 656

(4)

Regno Unito

139 521

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvegia può pescare il quantitativo del limite di accesso indicato di seguito (MAC/*N5630), in tonnellate, a nord di 56°30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

24 838

 

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell’UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque dell’Unione della zona 2a; Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a

Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Germania

9 186

1 238

1 266

Francia

6 124

824

844

Irlanda

30 620

4 127

4 221

Paesi Bassi

13 396

1 804

1 847

Unione

59 326

7 993

8 178

Regno Unito

84 207

11 351

11 609


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

8c, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

22 560

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

150

(1)

Portogallo

4 663

(1)

Unione

27 373

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna

1 895

Francia

12

Portogallo

391


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

9 394

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

9 394

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

500

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

29

(1)

Paesi Bassi

48

(1)

Svezia

19

 

Unione

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle Acque dell’Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SOL/24-C.)

Belgio

365

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

167

 

Germania

292

 

Francia

73

 

Paesi Bassi

3 299

 

Unione

4 196

 

Norvegia

3

(1)

Regno Unito

188

 

 

TAC

4 387

 

(1)

Può essere pescato solo nelle Acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(SOL/56-14)

Irlanda

12

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

12

 

Regno Unito

3

 

 

TAC

15

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7a

(SOL/07A.)

Belgio

53

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

1

 

Irlanda

19

 

Paesi Bassi

17

 

Unione

90

 

Regno Unito

24

 

 

TAC

114

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Francia

6

 

TAC precauzionale

Irlanda

36

 

Unione

34

 

 

TAC

34

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7d

(SOL/07D.)

Belgio

188

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

377

 

Unione

565

 

Regno Unito

135

 

 

TAC

700

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7e

(SOL/07E.)

Belgio

13

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

139

 

Unione

152

 

Regno Unito

218

 

 

TAC

370

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7f e 7g

(SOL/7FG.)

Belgio

258

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

26

 

Irlanda

13

 

Unione

297

 

Regno Unito

116

 

 

TAC

413

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7h, 7j e 7k

(SOL/7HJK.)

Belgio

7

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

14

 

Irlanda

37

 

Paesi Bassi

11

 

Unione

69

 

Regno Unito

14

 

 

TAC

83

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

42

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

8

 

Francia

3 116

 

Paesi Bassi

233

 

Unione

3 399

 

 

TAC

3 483

 


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

258

 

TAC precauzionale

Portogallo

428

 

Unione

686

 

 

TAC

686

 


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

0

(1) (2)

TAC analitico

Germania

0

(1) (2)

Svezia

0

(1) (2)

Unione

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.


Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(SPR/2AC4-C)

Belgio

0

(1) (2)

TAC analitico

Danimarca

0

(1) (2)

Germania

0

(1) (2)

Francia

0

(1) (2)

Paesi Bassi

0

(1) (2)

Svezia

0

(1) (2) (3)

Unione

0

(1) (2)

Norvegia

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1) (4)

Regno Unito

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Incluso il cicerello.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.)

Belgio

2

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

122

 

Germania

2

 

Francia

26

 

Paesi Bassi

26

 

Unione

178

 

Regno Unito

198

 

 

TAC

376

 


Specie:

Spinarolo

Squalus acanthias

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

(DGS/15X14)

Belgio

5

(1)

TAC precauzionale

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

(1)

Spagna

3

(1)

Francia

21

(1)

Irlanda

3

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Unione

43

(1)

Regno Unito

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell’ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all’obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all’articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l’attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l’elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d

(JAX/4BC7D)

Belgio

3

(1)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

1 328

(1)

Germania

117

(1) (2)

Spagna

25

(1)

Francia

110

(1) (2)

Irlanda

84

(1)

Paesi Bassi

799

(1) (2)

Portogallo

3

(1)

Svezia

19

(1)

Unione

2 488

 

Norvegia

638

(3)

Regno Unito

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Può essere pescato nelle Acque dell’Unione della zona 4a, ma non è pescato nelle Acque dell’Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).


Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

(JAX/2A-14)

Danimarca

4 434

(1) (3)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

3 459

(1) (2) (3)

Spagna

4 719

(3) (5)

Francia

1 780

(1) (2) (3) (5)

Irlanda

11 522

(1) (3)

Paesi Bassi

13 881

(1) (2) (3)

Portogallo

454

(3) (5)

Svezia

439

(1) (3)

Unione

40 688

(3)

Isole Fær Øer

1 040

(4)

Regno Unito

4 172

(1) (2) (3)

 

TAC

45 900

 

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle Acque dell’Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

8c

(JAX/08C.)

Spagna

2 504

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

44

 

Portogallo

248

(1)

Unione

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

31 834

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

91 211

(1)

Unione

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; Acque dell’Unione della zona Copace (1)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Unione

Da fissare

(2)

 

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell’Unione della zona Copace (1)

(JAX/341PRT)

Portogallo

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Unione

Da fissare

(2)

 

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell’Unione della zona Copace (1)

(JAX/341SPN)

Spagna

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Unione

Da fissare

(2)

 

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.


Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4_Q1)

Anno

2021

 

 

 

 

 

 

Danimarca

5 620

(1) (3)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

1

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

4

(1) (2) (3)

Unione

5 625

(1) (3)

Norvegia

pm

(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4_Q1). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle Acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Il contingente dell’Unione può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

(4)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(I/F/04-N.)

Svezia

200

(1) (2)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

200

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

100

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 5b, 6 e 7

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Norvegia

70

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(OTH/04-N.)

Belgio

15

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

1 375

 

Germania

155

 

Francia

64

 

Paesi Bassi

110

 

Svezia

Non pertinente

(1)

Unione

1 719

(2)

Regno Unito

1 031

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell’Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Norvegia

1 688

(1) (2)

Isole Fær Øer

38

(3)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

Appendice

I TAC di cui all’articolo 9, paragrafo 4, sono i seguenti:

 

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

 

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; Acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e Acque dell’Unione della zona 2a; suri/sugarelli, Acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, Acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, Acque dell’Unione della zona 7d; razze, Acque dell’Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, Acque dell’Unione delle zone 7d e 7e.

 

Per l’Irlanda: rana pescatrice, zona 6; Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.


ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

(HER/1/2-)

Belgio

3

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

2 931

(1)

Germania

513

(1)

Spagna

10

(1)

Francia

127

(1)

Irlanda

759

(1)

Paesi Bassi

1 049

(1)

Polonia

148

(1)

Portogallo

10

(1)

Finlandia

45

(1)

Svezia

1 086

(1)

Unione

6 681

(1)

Regno Unito

1 874

(1)

Isole Fær Øer

1 750

(2) (3)

Norvegia

7 699

(2) (4)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell’Unione.

(2)

Può essere pescato nelle Acque dell’Unione a nord di 62° N.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

7 699

 

 

 

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

1

 

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Danimarca

600

 

Germania

105

 

Spagna

2

 

Francia

26

 

Irlanda

155

 

Paesi Bassi

215

 

Polonia

30

 

Portogallo

2

 

Finlandia

9

 

Svezia

222

 

Regno Unito

383

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(COD/1N2AB.)

Germania

650

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Grecia

81

 

Spagna

725

 

Irlanda

81

 

Francia

597

 

Portogallo

725

 

Unione

2 859

 

Regno Unito

2 522

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

 

non sono pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio,

 

i pescherecci dell’Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

 

Codice di dichiarazione

Limiti geografici

 

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona NAFO 1F a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona NAFO 1 a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.

 

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

1 e 2b

(COD/1/2B.)

Germania

6 482

(3)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

13 085

(3)

Francia

3 060

(3)

Polonia

2 693

(3)

Portogallo

2 627

(3)

Altri Stati membri

484

(1) (3)

Unione

28 431

(2) (3)

Regno Unito

4 323

(3)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(2)

L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona di Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(C/H/05B-F.)

Germania

5

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

27

 

Unione

32

 

Regno Unito

190

 

 

 

 

TAC

Non pertinente


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

25

 

 


Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

TAC

Non pertinente

(2)

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

40

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

2b

(CAP/02B.)

Unione

0

 

TAC analitico

 

 

 

TAC

0

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

 

Svezia

pm

 

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 30 aprile 2022.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(HAD/1N2AB.)

Germania

59

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

36

 

Unione

95

 

Regno Unito

181

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

275

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

19

 

Francia

30

 

Paesi Bassi

26

 

Unione

350

(1)

Regno Unito

275

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e molva dypterygia

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(B/L/05B-F.)

Germania

138

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

306

 

Unione

444

(1)

Regno Unito

27

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

 

166

 

 

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

 

Norvegia

pm

 

Isole Fær Øer

pm

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

 

Unione

pm

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(POK/1N2AB.)

Germania

510

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

82

 

Unione

592

 

Regno Unito

46

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(POK/1/2INT)

Unione

0

 

TAC analitico

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(POK/05B-F.)

Belgio

13

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

81

 

Francia

393

 

Paesi Bassi

13

 

Unione

500

 

Regno Unito

151

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(GHL/1N2AB.)

Germania

6

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

6

(1)

Regno Unito

6

(1)

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(GHL/1/2INT)

Unione

1 800

(1)

TAC precauzionale

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1G-S68)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(1)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Da pescare a sud di 68o N.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(GHL/5-14GL)

Germania

pm

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

 

Isole Fær Øer

pm

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.


Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214S)

Estonia

0

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Spagna

0

 

Francia

0

 

Irlanda

0

 

Lettonia

0

 

Paesi Bassi

0

 

Polonia

0

 

Portogallo

0

 

Unione

0

 

 

 

 

TAC

0

 


Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Sebastes spp.

Zona:

Acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

(RED/51214D)

Estonia

0

(1) (2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

(1) (2)

Spagna

0

(1) (2)

Francia

0

(1) (2)

Irlanda

0

(1) (2)

Lettonia

0

(1) (2)

Paesi Bassi

0

(1) (2)

Polonia

0

(1) (2)

Portogallo

0

(1) (2)

Unione

0

(1) (2)

 

 

 

TAC

0

(1) (2)

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

 

Punto

Latitudine

Longitudine

 

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(2)

Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.


Specie:

Scorfano atlantico

Sebastes mentella

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(REB/1N2AB.)

Germania

192

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Spagna

24

 

Francia

21

 

Portogallo

101

 

Unione

338

 

Regno Unito

38

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

TAC

16 540

(3)

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2)

Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.


Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1) (2) (3)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (2) (3)

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Fær Øer

pm

(1) (2) (4)

 

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

 

Punto

Latitudine

Longitudine

 

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).


Specie:

Scorfani (demersali)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

 

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

 

Punto

Latitudine

Longitudine

 

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

 

9

63° 30' N

37° 15' O

 

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(RED/05B-F.)

Belgio

0

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

23

 

Francia

2

 

Unione

25

 

Regno Unito

0

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

29

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

12

(1)

Unione

41

(1)

Regno Unito

47

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:

Altre specie (1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

70

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

63

 

Unione

133

 

Regno Unito

42

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.


Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

2

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

 

Unione

4

 

Regno Unito

9

 

 

 

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Catture accessorie (1)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

pm

 

TAC precauzionale

 

 

 

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).


ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

17

(1) (2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

70

(1) (2)

Lettonia

17

(1) (2)

Lituania

17

(1) (2)

Polonia

57

(1) (2)

Spagna

215

(1) (2)

Francia

30

(1) (2)

Portogallo

293

(1) (2)

Unione

716

(1) (2)

 

 

 

TAC

1 500

(1) (2)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2020 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2021.

(2)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

52

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

52

 

Lituania

52

 

Unione

156

 

 

 

 

TAC

1 175

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

128

(1)

Lituania

128

(1)

Polonia

227

(1)

Altri Stati membri

29 467

(1) (2)

Unione

30 078

(1) (3)

TAC

34 000

 

(1)

Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2)

Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3)

Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all’Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

17 000

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all’Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO (1) (2)

(PRA/N3LNOX)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

0

(3)

Lituania

0

(3)

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

 

 

 

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

 

1

47° 20' 0

46° 40' 0

 

2

47° 20' 0

46° 30' 0

 

3

46° 00' 0

46° 30' 0

 

4

46° 00' 0

46° 40' 0

 

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

 

1

46° 00' 0

47° 49' 0

 

2

46° 25' 0

47° 27' 0

 

3

46 °42' 0

47° 25' 0

 

4

46° 48' 0

47° 25' 50

 

5

47° 16' 50

47° 43' 50

 

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

 

1

47° 20' 0

46° 40' 0

 

2

47° 20' 0

46° 30' 0

 

3

46° 00' 0

46° 30' 0

 

4

46° 00' 0

46° 40' 0

 

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

 

1

47° 55' 0

45° 00' 0

 

2

47° 30' 0

44° 15' 0

 

3

46° 55' 0

44° 15' 0

 

4

46° 35' 0

44° 30' 0

 

5

46° 35' 0

45° 40' 0

 

6

47° 30' 0

45° 40' 0

 

7

47° 55' 0

45° 00' 0

 

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

 

 

Danimarca

33

 

Estonia

391

*

Spagna

64

 

Lettonia

123

 

Lituania

145

 

Polonia

25

 

Portogallo

17

 

 

*

La commissione NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2020 che l’Unione (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda Saint-Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2021. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell’Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

331

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

338

 

Lettonia

47

 

Lituania

24

 

Spagna

4 533

 

Portogallo

1 895

 

Unione

7 168

 

 

 

 

TAC

12 225

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

62

 

Spagna

3 403

 

Portogallo

660

 

Unione

4 408

 

 

 

 

TAC

7 000

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

615

 

Lettonia

895

 

Lituania

895

 

Unione

3 300

 

 

 

 

TAC

18 100

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

 

 

 

TAC

8 448

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell’ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

5 229

 

Unione

7 000

 

 

 

 

TAC

20 000

 


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

0

(1)

Unione

0

(1)

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

333

 

Unione

588

(1)

 

 

 

TAC

1 000

 

(1)

Se, conformemente all’allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell’Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

509

 

 

Portogallo

667

 

 

Unione

1 176

 

 


ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

169,35

(4)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

314,77

(7)

Spagna

6 107,60

(2) (4) (7)

Francia

6 026,60

(2) (3) (4)

Croazia

952,53

(6)

Italia

4 756,49

(4) (5)

Malta

390,24

(4)

Portogallo

574,31

(7)

Altri Stati membri

68,11

(1)

Unione

19 360,00

(2 ) (3) (4) (5)

Assegnazione supplementare speciale

100,00

(7)

TAC

36 000,00

 

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

925,33

 

 

Francia

429,87

 

 

Unione

1 355,20

 

 

(3)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

 

 

Unione

100,00

 

 

(4)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

122,15

 

 

Francia

120,53

 

 

Italia

95,13

 

 

Cipro

3,39

 

 

Malta

7,80

 

 

Unione

349,01

 

 

(5)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

95,13

 

 

Unione

95,13

 

 

(6)

Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

857,28

 

 

Unione

857,28

 

 

(7)

Nel 2021 l’Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

4,5

 

Spagna

87,3

 

Portogallo

8,2

 

Unione

100,0

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

6 535,59

(2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

1 010,39

(2)

Altri Stati membri

139,72

(1) (2)

Unione

7 685,70

(3)

TAC

13 200,00

 

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

(3)

Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

4 945,07

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

298,12

(1)

Unione

5 243,19

 

TAC

14 000,00

 

(1)

Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

14,16

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Cipro

52,23

(1)

Spagna

1 613,44

(1)

Francia

112,45

(1)

Grecia

1 068,06

(1)

Italia

3 307,68

(1)

Malta

392,41

(1)

Unione

6 560,44

(1)

TAC

8 808,66

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.


Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

3 141,05

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

17 704,08

 

Francia

5 568,22

 

Portogallo

1 941,74

 

Unione

28 355,08

(1)

TAC

37 801,00

 

(1)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

1 241


Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

905,86

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

297,70

 

Portogallo

633,94

 

Unione

1 837,50

 

TAC

24 000,00

 


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

7 604,35

(1) (2)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

3 230,00

(1) (2)

Portogallo

3 133,93

(1) (2)

Unione

13 968,28

(1) (2) (3)

TAC

61 500,00

(1) (2)

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2)

A partire dal giugno 2021, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

(3)

Dopo il trasferimento di 300 tonnellate dal Giappone.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

23,24

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

380,36

 

Portogallo

46,21

 

Unione

449,80

(1)

TAC

1 670,00

 

(1)

Dopo il trasferimento di due tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05).


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

32,94

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

21,06

 

Altro

1,00

 

Unione

55,00

 

TAC

355,00

 


Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

pm

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

1

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

27 062

 

Francia

152

 

Portogallo

5 363

(1)

Unione

32 578

 

TAC

39 102

 

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale lasciano impregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.


Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

28 923

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l’ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell’Atlantico settentrionale lasciano pregiudicati il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell’Unione.

Le catture di squalo mako praticate da pescherecci dell’Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Species:

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SMA/AN05N)

Unione

288,537

(1) (2)

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere conservati a bordo della nave nell’ambito di questo limite di cattura.

(2)

Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, che possono determinare se il pesce è vivo o morto, possono conservare a bordo squali mako.


ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE — ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200

(1)

TAC precauzionale

(1)

Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(GER/F47NAM)

TAC

171

(1)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.


Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo Dissostichus eleginoides

Zona:

sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

275

 

TAC precauzionale


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

(2)

TAC precauzionale

(1)

Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

a est dai limiti esterni della Zona Economica Esclusiva della Namibia.

(2)

Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC precauzionale


Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC precauzionale


ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)

Unione

11

(1)

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

17 647

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Portogallo

2 000

(1)

TAC precauzionale

Spagna

2 000

(1)

 

Unione

4 000

(1)

 

TAC

Non pertinente

(1)

 

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

3 170,36

 

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 


ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare

 

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

Da fissare

 

Lituania

Da fissare

 

Polonia

Da fissare

 

Unione

Da fissare

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-AE)

TAC

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

(1)

TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) seguenti:

blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146 ° 30' E e 147 ° 30' E,

blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E,

blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,

blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48 ° 15' S e 49 ° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E,

blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.


ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) praticate da pescherecci a cianciolo dell’Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

29 501

TAC analitico

Non Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

2 515

Spagna

45 682

 

 

Unione

77 698

 

 

TAC

Non pertinente


ALLEGATO IK

ZONA DELL’ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Unione

18,33

(2)

TAC precauzionale

TAC

55

(2)

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.


Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

140

(2)

TAC precauzionale

(1)

Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(2)

I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56.5'

50° 23'

3

37° 56.5'

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'


ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

500

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

CAPO I

Disposizioni generali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, sono esentate dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

a)

nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2021.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall’applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)

«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)

sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)

«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)

«la zona»: la divisione CIEM 7e;

d)

«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

3.   LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ

Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell’Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell’Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4.   NAVI AUTORIZZATE

4.1

Uno Stato membro non autorizza l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2

Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l’attrezzo regolamentato.

4.3

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell’Unione

5.   NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 marzo 2021

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

44

Francia

47

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

44

Francia

48

6.   SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.

Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave interessata da uno qualsiasi degli altri attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

6.2.

Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.

Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l’attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

l’elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.

Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.

Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è quindi calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.

I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)

gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)

l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

7.5.

Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.

Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.   ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.

Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto all’armatore, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

8.3.

Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.

Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9.   OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.   PERIODI DI GESTIONE

10.1.

Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.

Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.

Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

11.2.

Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

12.   TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13.   RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.   RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano l’attrezzo trainato e fisso e allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi, nonché alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.   TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2019 e 2020, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)


Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (4)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

Attrezzo

2

 

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)

Periodo di gestione

4

 

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)

Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione


Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l’utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (5)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Stato membro

3

 

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)

CFR

12

 

Numero del registro della flotta peschereccia dell’Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6)

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)

Condizione speciale che si applica all’attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato II in funzione della scelta dell’attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati

(7)

Giorni di utilizzo dell’attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


(1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 20.5.2014, p. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157, 20.6.2017, p. 1).

(4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell’allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9-G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Image 1


ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

dal 1° gennaio al 30 aprile

 

2

Long Hole

59o 07,35' N - 0o 31,04' O

59o 03,60' N - 0o 22,25' O

58o 59,35' N - 0o 17,85' O

58o 56,00' N - 0o 11,01' O

58o 56,60' N - 0o 08,85' O

58o 59,86' N - 0o 15,65' O

59o 03,50' N - 0o 20,00' O

59o 08,15' N - 0o 29,07' O

dal 1° gennaio al 31 marzo

 

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

dal 1° gennaio al 28 febbraio

 

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

 

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

dal 1° novembre al 31 dicembre

 

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

dal 1° gennaio al 31 marzo

(10 x 25 miglia nautiche)

7

A est dell’Isola di Fair

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

 

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(18 x 4 miglia nautiche)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(1,5 x 49 miglia nautiche)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 x 4 miglia nautiche)


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

69

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

 

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2

 

Sgombro  (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

450

DK

450

141

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

8

BE

0

4

DE

4

FR

4

 

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O

8  (2)

Non pertinente

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

18

DE

10

FR

40

 

Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O

70

DE  (3)

8

20  (4)

FR  (3)

12

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22  (4)

 

Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità affinché le navi formino delle coppie qualora le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscano norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

27

DE

2

16

DK

5

FR

4

NL

6

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

 

Sgombro

14

DK

2

8

BE

1

DE

2

FR

2

IE

3

NL

2

SE

2

 

Aringa, a nord di 62° 00' N

16

DK

5

16

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

1, 2b  (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTE B

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’unione

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00' N

Da fissare

Da fissare

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h

20

14

Aringa, a nord di 62° 00' N

20

Da fissare

Aringa, 3a

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosme

20

10

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela  (6)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(3)  Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

(5)  La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell’Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(6)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto valido che vincoli l’armatore richiedente l’autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   

Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

55

Unione

115

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna

364

Francia

140(2)

Italia

30

Cipro

20 (2)

Malta

54 (2)

Unione

684

3.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

18

Italia

12

Unione

28

4.   

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

La tabella sarà elaborata una volta che l’ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell’Unione nel 2021, conformemente alle raccomandazioni dell’ICCAT applicabili e alle norme dell’Unione.

5.   

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro (3)

Stato membro

Numero di tonnare (4)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

10

11 852

Italia

13

12 600

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

6

12 300

Tabella B (5)

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) (6)

Spagna

6 300

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 786

Portogallo

350

7.   

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l’alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Portogallo

310

8.   

Il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

 

Portogallo

 

79

Unione

34

269


(1)  I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato se un peschereccio a cianciolo è sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A al punto 4 del presente allegato, una volta stabilita la tabella.

(3)  I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell’ICCAT.

(4)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.

(5)  La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione di cui alla tabella A.

(6)  Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.


ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2020-2021 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro

sottozona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

1

Spagna

88.1

1


Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all’Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all’esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Razze

(Rajiformes)

Granatiere (Macrourus spp.) (1)

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021

48.6_2

112

568

6

18

18

48.6_3

30

2

5

5

48.6_4

163

8

26

26

48.6_5

263

13

42

42

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021

A, B, C, G (2)

597

3 140 (3)

30

96

30

G, H, I, J, K (4)

2 072

104

317

104

Zona di ricerca speciale dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross

406

20

72

20

Appendice

PARTE A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

H

Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

PARTE B

Notifica dell’intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (euphausia superba)

Informazioni generali

Membro: …

Campagna di pesca: …

Nome della nave: …

Livello di catture previsto (in tonnellate): …

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo): …

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell’intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L’intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (5)

Congelato intero

 

Bollito

 

Farina

 

Olio

 

Altro prodotto (precisare)

 

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

 

 

 

Apertura verticale massima (m)

 

 

 

Apertura orizzontale massima (m)

 

 

 

Circonferenza dell’apertura della rete (6) (m)

 

 

 

Area dell’apertura (m2)

 

 

 

Dimensione di maglia media della rete (8) (mm)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

Esterna (7)

Interna (7)

1a parte della rete

 

 

 

 

 

 

2a parte della rete

 

 

 

 

 

 

3a parte della rete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte finale della rete (sacco)

 

 

 

 

 

 

Schema o schemi delle reti: …

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1)

la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell’angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2)

la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3)

la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4)

i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo: …

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

 

 

 

Fabbricante

 

 

 

Modello

 

 

 

Frequenze del trasduttore (kHz)

 

 

 

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata): …

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l’abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro (9)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala (9)

Correzione volume flussometro

 

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro (10)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala (9)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala (9)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala (10)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

 

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

 

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

 

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all’inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

 

 

 

 

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (11)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Flussometro (12)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l’acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana (11)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala (12)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell’acqua aggiunta; si presume che la densità dell’acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala (12)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Conversione in farina

Ogni mese (11)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)

Volume del sacco

All’inizio della pesca

Misurare la larghezza e l’altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese (11)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l’equazione)


(1)  Nella zona 88.1 quando le catture di granatiere (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall’undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all’ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzo (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

(2)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(3)  La specie bersaglio è l’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni). Ogni esemplare di austromerluzzo (Dissostichus eleginoides) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell’austromerluzzo (Dissostichus mawsoni).

(4)  Tutte le zone al di fuori dell’area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

(5)  Se il metodo non è elencato nell’allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

(6)  Prevista in condizioni operative.

(7)  Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(8)  Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

(9)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(10)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(11)  Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(12)  Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.


ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

22

61 364

Francia

27

45 383

Portogallo

5

1 627

Italia

1

2 137

Unione

55

110 511

2.   

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l’alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41 (1)

7 882

Portogallo

15

6 925

Unione

83

26 397

3.   

Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l’alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.   

Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.


(1)  Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.


ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

14

Unione

14

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell’Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

4

Unione

4


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