EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1909

Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

ST/12850/2018/INIT

GU L 311 del 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1909/oj

7.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni.

(2)

Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio (4), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);»;

2)

alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«e)

il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER


(1)  Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).


Top