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Document 32018R1541

Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

ST/10472/2018/INIT

GU L 259 del 16.10.2018, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1541/oj

16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1541 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell'ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che definisce i principi di un sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri e che si baserebbe sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato il fatto che l'attuazione completa del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere diversi anni, sono necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime definitivo dell'IVA.

(2)

L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione del lavoro e un onere amministrativo per le autorità fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni richieste. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero essere pronti ad aiutare lo Stato membro di stabilimento partecipando attivamente all'indagine. Poiché i funzionari degli Stati membri richiedenti potrebbero avere una migliore conoscenza dei fatti e delle circostanze del caso e qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, questi ultimi dovrebbero poter essere presenti durante l'indagine amministrativa nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa nazionale dello Stato membro interpellato per tale presenza. In tale occasione, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dello Stato membro interpellato per il tramite di questi ultimi. Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato preveda che la presenza sia subordinata a tali condizioni, si dovrebbe presumere che lo Stato membro interpellato intraprenda le azioni necessarie a soddisfarle. In ogni caso, i funzionari degli Stati membri richiedenti dovrebbero, qualora lo ritengano necessario, avere la possibilità di essere presenti per consultazione sull'indagine nello Stato membro interpellato con i funzionari di detto Stato dopo averli informati. Tale consultazione potrebbe essere finalizzata a scambiare opinioni e informazioni sull'andamento dell'indagine e a proporre e discutere eventuali azioni.

(3)

La trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile. È pertanto necessario consentire alle autorità competenti di trasmettere informazioni attraverso mezzi diversi dai formulari tipo qualora esse ritengano che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengano di utilizzarli o qualora le informazioni siano state ricevute da un paese terzo.

(4)

L'esenzione dall'IVA per le importazioni di beni prevista dall'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4) («regimi doganali 42 e 63») è spesso usata in modo improprio e i beni sono deviati al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. È pertanto essenziale che i funzionari doganali, al momento di controllare se i requisiti per l'applicazione dell'esenzione sono soddisfatti, abbiano accesso al registro dei numeri di identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi. Inoltre, le informazioni raccolte dalle autorità doganali nell'ambito di tale regime dovrebbero essere messe a disposizione anche delle autorità competenti dello Stato membro in cui dovrebbe avere luogo il successivo acquisto intracomunitario.

(5)

Al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù delle decisioni 2008/615/GAI (5) e 2008/616/GAI (6) del Consiglio, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.

(6)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(7)

Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull'IVA nelle operazioni transfrontaliere, il regolamento (UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture transfrontaliere, dovrebbero svolgersi congiuntamente indagini amministrative che permettano ai funzionari di due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa svolta congiuntamente.

(8)

Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato membro partecipante. È inoltre necessario rafforzare la lotta contro la frode in materia di IVA a livello dell'Unione, in particolare consentendo ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di richiedere informazioni mirate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»). Pertanto, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc, per ricevere in cambio informazioni pertinenti detenute da Europol e dall'OLAF, dovrebbero poter inviare a Europol e all'OLAF tutte le informazioni necessarie.

(9)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative a Eurofisc. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(10)

L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (8), offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti quando si tratta di recuperare i debiti fiscali non pagati nello Stato membro di stabilimento.

(11)

Gli Stati membri possono inoltre comunicare all'OLAF informazioni pertinenti nei casi in cui lo ritengano opportuno. In tal modo l'OLAF potrebbe adempiere al proprio mandato di svolgere indagini amministrative sulle frodi, sulla corruzione e su altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e di fornire assistenza agli Stati membri allo scopo di coordinare la loro azione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le frodi.

(12)

La Commissione può avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento.

(13)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applica al trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (UE) n. 904/2010. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione ai fini di detto regolamento. La lotta contro la frode in materia di IVA è riconosciuta come obiettivo importante di interesse pubblico generale sia dell'Unione che dei suoi Stati membri. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 904/2010, segnatamente collaborare e scambiare informazioni che consentano di accertare correttamente l'IVA, verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle operazioni all'interno della Comunità, e lottare contro la frode all'IVA, è opportuno prevedere limitazioni specifiche e limitate in ordine a determinati diritti e obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679.

(14)

Più specificamente, la piena applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 pregiudicherebbe gravemente l'efficacia della lotta contro la frode in materia di IVA in quanto consentirebbe, in particolare, agli interessati di ostacolare le indagini in corso e la definizione dei profili di rischio. Sarebbero in tal modo compromessi indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari svolti in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010. Si determinerebbe inoltre la paralisi della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, che è uno strumento essenziale ai fini della lotta contro la frode in materia di IVA. Dovrebbero pertanto essere previste limitazioni con riguardo al diritto di ottenere informazioni trasparenti, al diritto di ricevere informazioni qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, al diritto di ricevere informazioni qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, al diritto di accesso dell'interessato, al diritto alla cancellazione, al diritto di opporsi al trattamento di dati personali e al diritto relativo al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. L'esercizio di tali diritti dovrebbe essere limitato solo nella misura necessaria per non compromettere gli obiettivi perseguiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 904/2010. Tale limitazione dovrebbe applicarsi solo in relazione a talune categorie di dati di cui agli articoli 1, 14 e 17 di tale regolamento nella misura strettamente necessaria per garantire l'osservanza della normativa IVA e delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(15)

Poiché l'obiettivo di prevenire, indagare e individuare l'evasione e la frode in materia di IVA non può essere conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia, tali limitazioni sono strettamente necessarie ai fini del conseguimento della finalità specifica in questione. Sono altresì proporzionate tenuto conto delle perdite di gettito per l'Unione e gli Stati membri e dell'importanza cruciale di rendere le informazioni disponibili per lottare efficacemente contro la frode. Il trattamento e l'archiviazione delle informazioni raccolte e scambiate ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obiettivi di lotta contro la frode in materia di IVA. Le informazioni raccolte e scambiate ai sensi del presente regolamento non riguardano i dati sensibili. Non possono essere ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali finalità e ne è in particolare vietato il trattamento a scopi commerciali. Per quanto riguarda le salvaguardie volte a evitare abusi o l'accesso o il trasferimento illegittimi, il regolamento (UE) n. 904/2010 già prevede condizioni particolareggiate alle quali sono subordinati l'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali competenti e il successivo uso degli stessi al fine di raggiungere l'obiettivo generale di tale regolamento. Il periodo di conservazione dei dati dovrebbe essere limitato a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

(16)

Poiché il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (11) ha modificato anche l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 con applicazione dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare il regolamento (UE) 2017/2454 per aggiornare i pertinenti riferimenti a tale articolo.. Poiché il regolamento (UE) 2017/2454 ha modificato anche l'allegato I del regolamento (UE) n. 904/2010 con applicazione dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare il regolamento (UE) 2017/2454 in quanto l'allegato I non è più necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso.

(17)

Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticiparne l'applicazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di effettuare tali sviluppi.

(18)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il miglioramento degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri e la lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso osservazioni formali il 21 marzo 2018.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 e il regolamento (UE) 2017/2454,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

1)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente.

In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato membro dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo:

a)

per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2;

b)

per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4;

c)

sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.

L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Se le autorità competenti di almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa relativa agli importi di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo e trasmettono una richiesta motivata comune contenente indicazioni o prove circa la sussistenza di rischi di evasione o frode in materia di IVA, l'autorità interpellata non può rifiutare di effettuare tale indagine, salvo per i motivi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), o dall'articolo 54, paragrafi da 2 a 4. Qualora lo Stato membro interpellato disponga già delle informazioni richieste, le fornisce agli Stati membri richiedenti. Qualora gli Stati membri richiedenti non siano soddisfatti delle informazioni ricevute, chiedono allo Stato membro interpellato di procedere all'indagine amministrativa.

Se lo Stato membro interpellato lo richiede, i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipano all'indagine amministrativa. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente ed è condotta sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.

Qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, i funzionari di qualsiasi Stato membro richiedente possono essere presenti durante l'indagine amministrativa ed esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 2, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. In ogni caso, i funzionari di tali Stati membri richiedenti possono essere presenti per consultazione.

Qualora debbano partecipare o essere presenti funzionari degli Stati membri richiedenti, l'indagine amministrativa è svolta solo se tale partecipazione o presenza ai fini dell'indagine amministrativa è garantita.»;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo, salvo nei casi di cui all'articolo 50 o in casi specifici in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di utilizzarli.

La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

3)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«f)

le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ogni Stato membro accorda ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri Stati membri.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:

i)

i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;

ii)

l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.»;

ii)

il punto iii) è soppresso;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili i seguenti dati:

a)

i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

b)

i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)

il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d)

il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

i)

l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;

ii)

l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

e)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

1.   Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:

a)

i dati identificativi relativi ai veicoli;

b)

i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.

2.   L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a)

l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;

b)

l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

3.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati e le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

6)

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.»;

7)

il titolo del CAPO VII è sostituito dal seguente:

«PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE INDAGINI AMMINISTRATIVE E LE INDAGINI AMMINISTRATIVE SVOLTE CONGIUNTAMENTE»;

8)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.

Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.

I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.

Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.»;

9)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up (“Eurofisc”).»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo “ambiti di attività di Eurofisc”);

c)

coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera:

«d)

coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.»;

10)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.»

11)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.»;

12)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato.

I funzionari di collegamento degli Stati membri:

a)

concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;

b)

esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;

c)

valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;

d)

approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo “funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti”) designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:

a)

raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;

b)

provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

c)

forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

d)

presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere pertinenti informazioni all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (in prosieguo “Europol”) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo “OLAF”). A tal fine e secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, possono trasmettere loro tutte le informazioni necessarie al fine di ricevere le informazioni richieste.

4.   I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici.

5.   I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.»;

13)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

14)

all'articolo 48, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti fiscali in tale Stato membro di stabilimento, può chiedere il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA a detto Stato membro per saldare i debiti fiscali insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di rimborso in merito all'importo riguardo al quale è stato ottenuto il consenso e lo Stato membro di rimborso versa tale importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo se l'importo versato corrisponde a un saldo totale o parziale del debito fiscale in conformità del proprio diritto nazionale e delle proprie prassi amministrative. Tuttavia, il versamento del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento non pregiudica il diritto dello Stato membro di rimborso di recuperare i debiti che il soggetto passivo ha nei confronti di quest'ultimo.

Se i debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento sono contestati, il versamento degli importi del rimborso può essere utilizzato dallo Stato membro di stabilimento a titolo di trattenuta, con il consenso del soggetto passivo, nella misura in cui un controllo giurisdizionale effettivo è garantito in tale Stato membro.»;

15)

il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

«RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE»;

16)

all'articolo 49 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli Stati membri possono comunicare all'OLAF pertinenti informazioni per consentire a detto ufficio di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. Quando tali informazioni sono state ricevute da un altro Stato membro, quest'ultimo può subordinare la trasmissione delle informazioni al suo consenso preventivo.»;

17)

l'articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (CE) n. 45/2001 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, in particolare:

a)

per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del presente regolamento; oppure

b)

per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente regolamento e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'evasione e della frode fiscali.

Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni non sono ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali scopi. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per ogni altro scopo, ad esempio commerciale, è vietato. I periodi di archiviazione di tali informazioni sono limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi. I periodi di archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono stabiliti in base ai termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato membro interessato, ma non superano i dieci anni.

(*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"

18)

all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

19)

l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2454

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato:

1)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.”;»

2)

il punto 8 è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 3), lettere a), b) e c), il punto 4), lettere a), c) ed e), e i punti 5), 6) e 14) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il president

H. LÖGER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(3)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(5)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).


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