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Document 32015R0828
Council Implementing Regulation (EU) 2015/828 of 28 May 2015 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 132 del 29.5.2015, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/828 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione, si dovrebbe aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
Una persona non dovrebbe essere più mantenuta nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
In seguito alla sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 nelle cause riunite T-329/12 e T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Consiglio (2), e alla sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 nella causa T-652/11, Bassam Sabbagh/Consiglio (2), Mazen Al-Tabbaa e Bassam Sabbagh non sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
ALLEGATO
I. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
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II. |
È cancellata dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la voce relativa alla seguente persona: N. 11. Rustum () Ghazali () |
III. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso che figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sono sostituite dalle seguenti:
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