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Document 32015R0562

    Regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell' 8 aprile 2015 , recante modifica del regolamento (UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

    GU L 93 del 9.4.2015, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/562/oj

    9.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 93/35


    REGOLAMENTO (UE) 2015/562 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 2015

    recante modifica del regolamento (UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento distinto riguardante la procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 relativamente all'installazione dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS). È necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 661/2009 stabilisce l'obbligo generale di dotare i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 di dispositivi avanzati di frenata d'emergenza.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 347/2012 (3) stabilisce le procedure, le prove e i requisiti specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza e prevede che tali requisiti siano applicati in due fasi. Nell'ambito della prima fase, taluni nuovi tipi di veicoli dovevano essere oggetto dell'omologazione di livello 1 a decorrere dal 1o novembre 2013. Nell'ambito della seconda fase tali tipi di veicoli, unitamente a taluni altri tipi di veicoli che non erano stati oggetto dell'omologazione di livello 1, avrebbero dovuto ottenere l'omologazione di livello 2, che implica il rispetto di ulteriori e più ampi requisiti. Il regolamento (UE) n. 347/2012 prevede inoltre che l'omologazione di livello 2 sia applicata a decorrere dal 1o novembre 2016 per i nuovi tipi di veicoli.

    (5)

    Il periodo destinato all'applicazione dell'omologazione di livello 2 era stato fissato in modo da consentire di acquisire ulteriore esperienza con i sistemi AEBS e di sviluppare nuove tecniche nel settore. Inoltre il periodo stabilito avrebbe dovuto consentire alla Commissione di tenere conto delle prescrizioni internazionali armonizzate in materia di prestazioni e prove adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) per i tipi di veicoli delle categorie di cui al regolamento UN n. 131 riguardante l'AEBS.

    (6)

    Di conseguenza era previsto che, al più tardi due anni prima della data prevista per l'applicazione del livello 2, la Commissione avrebbe adottato i criteri relativi alle prove di avvertimento e di attivazione della frenata per i tipi di veicoli della categoria M2 e della categoria N2 con massa massima uguale o inferiore a 8 tonnellate, tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia in seno all'UN/ECE.

    (7)

    L'UN/ECE ha specificato la velocità del bersaglio applicabile al bersaglio in movimento nell'omologazione di livello 2 per le prove riguardanti i veicoli di categoria M2 e di categoria N2 con massa massima non superiore a 8 tonnellate. Le velocità del bersaglio sono state fissate in modo prudente, per poter acquisire maggiore esperienza con i sistemi AEBS e sviluppare nuove tecniche in questo settore per i tipi di veicoli in questione.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento (UE) n. 347/2012 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato II del regolamento (UE) n. 347/2012 è così modificato:

    1)

    il punto 2.4.2.1 è sostituito dal seguente:

    «2.4.2.1.

    a)

    per il livello 1 di omologazione: almeno un modo di avvertimento tattile o acustico entra in funzione al più tardi al momento indicato nella colonna B della tabella dell'appendice 1;

    b)

    per il livello 2 di omologazione: almeno un modo di avvertimento entra in funzione al più tardi al momento indicato nella colonna B della tabella dell'appendice 2, secondo le seguenti modalità:

    per le categorie di veicoli di cui alla riga 1 della tabella dell'appendice 2: avvertimento tattile o acustico, e

    per le categorie di veicoli di cui alla riga 2 della tabella dell'appendice 2: avvertimento tattile, acustico oppure ottico.»

    ;

    2)

    il punto 2.4.2.2 è sostituito dal seguente:

    «2.4.2.2.

    Almeno due modi di avvertimento entrano in funzione al più tardi al momento indicato:

     

    per il livello 1 di omologazione: nella colonna C della tabella dell'appendice 1

     

    per il livello 2 di omologazione: nella colonna C della tabella dell'appendice 2.»

    ;

    3)

    l'ultima frase dei punti 2.5.2.1 e 2.5.2.2 è soppressa;

    4)

    l'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

    «Appendice 2

    Livello 2 di omologazione: requisiti per le prove di avvertimento e di attivazione — Valori pass/fail

    Riga

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    0

    Categoria di veicolo

    Bersaglio immobile

    Bersaglio in movimento

    Attivazione dei modi di avvertimento

    Decelerazione del veicolo di prova

    Attivazione dei modi di avvertimento

    Decelerazione del veicolo di prova

    Velocità del bersaglio

    Almeno 1

    Almeno 2

    Almeno 1

    Almeno 2

    (cfr. il punto 2.4.2.1)

    (cfr. il punto 2.4.2.2)

    (cfr. il punto 2.4.5)

    (cfr. il punto 2.5.2.1)

    (cfr. il punto 2.5.2.2)

    (cfr. il punto 2.5.3)

    (cfr. il punto 2.5.1)

    1

    M3  (1),

    N3 e N2> 8 t

    Al più tardi 1,4 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Non meno di 20 km/h

    Al più tardi 1,4 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Il veicolo di prova non urta il bersaglio in movimento

    12 ± 2 km/h

    2

    N2≤ 8 t (2)  (4)

    e

    M2  (2)  (4)

    Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza (3)

    Non meno di 10 km/h

    Al più tardi 0,8 s prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza

    Prima dell'inizio della fase di frenata di emergenza (3)

    Il veicolo di prova non urta il bersaglio in movimento

    67 ± 2 km/h (5)


    (1)  Per i veicoli della categoria M3 con sistema di frenatura idraulica valgono i requisiti della riga 2.

    (2)  Per i veicoli con sistema di frenatura pneumatica valgono i requisiti della riga 1.

    (3)  I valori devono essere indicati dal costruttore del veicolo al momento dell'omologazione (cfr. l'allegato I, parte 2, punto 4.4 dell'addendum).

    (4)  I costruttori dei veicoli oggetto della riga 2 possono scegliere di ottenere l'omologazione secondo i valori specificati nella riga 1; in tal caso occorre dimostrare la conformità a tutti i valori indicati nella riga 1.

    (5)  I valori della velocità del bersaglio di cui alla casella H2 saranno rivisti entro il 1o novembre 2021.»


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