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Document 32013R1093
Commission Regulation (EU) No 1093/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1982/2004 as regards the simplification within the Intrastat system and the collection of Intrastat information
Regolamento (UE) n. 1093/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat
Regolamento (UE) n. 1093/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat
GU L 294 del 6.11.2013, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32020R1197
6.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 638/2004 ha definito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri. |
(2) |
Gli sviluppi tecnici ed economici successivi rendono ora possibile adattare il tasso di copertura minimo stabilito per gli arrivi, pur continuando a compilare statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tale semplificazione consentirà di ridurre l’onere di risposta che grava sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare le piccole e medie imprese. Il tasso di copertura per gli arrivi dovrebbe essere pertanto ridotto dal 95 % al 93 %. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (2), stabilisce le modalità di rilevazione delle informazioni Intrastat. Gli Stati membri sono tenuti a inviare i propri risultati mensili per valore statistico a Eurostat, ma sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda le modalità pratiche della loro rilevazione. Occorre prevedere un approccio globale coerente alla raccolta delle informazioni Intrastat e semplificare le modalità di rilevazione dei valori statistici. |
(4) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 638/2004, «95 %» è sostituito da «93 %».
Articolo 2
All’articolo 8, il paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal seguente:
«2. A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.