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Document 32012R0642

Regolamento (UE) n. 642/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

GU L 187 del 17.7.2012, pp. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/642/oj

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/8


REGOLAMENTO (UE) N. 642/2012 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 (2) impone un divieto generale sulla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia.

(2)

Il 22 febbraio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2036 (2012), il cui paragrafo 22 invita tutti gli Stati membri dell’ONU a prendere i provvedimenti necessari per impedire l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia.

(3)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/388/PESC (3), che modifica la decisione 2010/231/PESC, onde vietare l’importazione diretta o indiretta di carbone di legna dalla Somalia nell’Unione.

(4)

Poiché la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 ter

1.   È vietato:

a)

importare nell’Unione carbone di legna:

i)

originario della Somalia o

ii)

esportato dalla Somalia;

b)

acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;

c)

trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e

d)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).

2.   Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.

3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.»;

2)

all’articolo 2 bis, all’articolo 6 bis e all’articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all’«allegato» sono sostituiti da riferimenti all’«allegato I»;

3)

l’allegato è rinominato «Allegato I» ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

4)

il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)   GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3)  Cfr. la pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_/szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna»

Codice SA

Designazione delle merci

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato»


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