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Document 32011R1359

    Regolamento (UE) n. 1359/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 341 del 22.12.2011, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1388

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1359/oj

    22.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 1359/2011 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è necessario aprire, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato, per i prodotti aventi numeri d’ordine 09.2928 e 09.2929, inserendo gli stessi nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

    (2)

    I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d’ordine 09.2624 e 09.2640 sono insufficienti per soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2011. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011.

    (3)

    I volumi dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d’ordine 09.2603, 09.2629, 09.2632, 09.2816 e 09.2977 dovrebbero essere sostituiti dai volumi di cui all’allegato del presente regolamento.

    (4)

    L’Unione non ha più interesse a mantenere nel 2012 contingenti tariffari per i prodotti aventi numeri d’ordine 09.2815, 09.2841 e 09.2992, i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2011. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere cancellati dall’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

    (5)

    In considerazione delle numerose modifiche da apportare, a fini di chiarezza l’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 dovrebbe essere integralmente sostituito.

    (6)

    È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

    (7)

    Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Con effetto dal 1o luglio 2011, nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

    il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2624 è fissato a 950 tonnellate,

    il volume per il contingente tariffario autonomo con numero d’ordine 09.2640 è fissato a 11 000 tonnellate.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012, salvo che per l’articolo 2 che si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. KOROLEC


    (1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale (%)

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

    1.1-31.12

    700 tonnellate

    0 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    ex 2401 10 70

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 10 95

    ex 2401 20 35

    ex 2401 20 70

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    ex 2401 20 95

    91

    10

    11

    21

    91

    91

    10

    11

    21

    91

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

    1.1-31.12

    6 000 tonnellate

    0 %

    09.2928

    ex 2811 22 00

    40

    Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

    1.1-31.12

    1 700 tonnellate

    0 %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

    1.1-31.12

    13 000 tonnellate

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

    1.1-31.12

    7 000 tonnellate

    0 %

    09.2837

    ex 2903 79 90

    10

    Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

    1.1-31.12

    600 tonnellate

    0 %

    09.2933

    ex 2903 99 90

    30

    1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

    1.1-31.12

    2 600 tonnellate

    0 %

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90, (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1-31.12

    15 000 tonnellate

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % (CAS RN 95-48-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2767

    ex 2910 90 00

    80

    Ossido di allile e glicidile (CAS RN 106-92-3)

    1.1-31.12

    4 300 tonnellate

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide), (CAS RN 121-32-4)

    1.1-31.12

    950 tonnellate

    0 %

    09.2638

    ex 2915 21 00

    10

    Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più (CAS RN 000064-19-7)

    1.1-31.12

    500 000 tonnellate

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

    1.1-31.12

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2634

    ex 2917 19 90

    40

    Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 % (CAS RN 000693-23-2)

    1.1-31.12

    4 600 tonnellate

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

    1.1-31.12

    120 tonnellate

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnellate

    0 %

    09.2632

    ex 2921 22 00

    10

    Esametilendiammina (CAS RN 124-09-4)

    1.1-31.12

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

    1.1-31.12

    1 800 tonnellate

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1-31.12

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2917

    ex 2930 90 13

    90

    Cistina (CAS RN 56-89-3)

    1.1-31.12

    600 tonnellate

    0 %

    09.2603

    ex 2930 90 99

    79

    Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 40372-72-3)

    1.1-31.12

    12 000 tonnellate

    0 %

    09.2810

    2932 11 00

     

    Tetraidrofurano (CAS RN 109-99-9)

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1-31.12

    300 tonnellate

    0 %

    09.2812

    ex 2932 20 90

    77

    Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1-31.12

    4 000 tonnellate

    0 %

    09.2615

    ex 2934 99 90

    70

    Acido ribonucleico (CAS RN 63231-63-0)

    1.1-31.12

    110 tonnellate

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

    1.1-31.12

    400 tonnellate

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 00

    10

    Lignosolfonato di sodio

    1.1-31.12

    40 000 tonnellate

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essenza di cellulosa al solfato

    1.1-31.12

    20 000 tonnellate

    0 %

    09.2935

    ex 3806 10 00

    10

    Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma

    1.1-31.12

    280 000 tonnellate

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

    1.1-31.12

    2 200 tonnellate

    0 %

    09.2829

    ex 3824 90 97

    19

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

    tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

    numero di acidità non superiore a 110,

    e

    punto di fusione non inferiore a 100 °C

    1.1-31.12

    1 600 tonnellate

    0 %

    09.2986

    ex 3824 90 97

    76

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

    60 % o più di dodecildimetilammina

    20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

    0,5 % o più di esadecildimetilammina

    destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

    1.1-31.12

    14 315 tonnellate

    0 %

    09.2907

    ex 3824 90 97

    86

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    75 % o più di steroli

    non più del 25 % di stanoli

    destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

    1.1-31.12

    2 500 tonnellate

    0 %

    09.2140

    ex 3824 90 97

    98

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

    2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

    94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

    2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

    1.1-31.12

    4 500 tonnellate

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    1.1-31.12

    18 000 tonnellate

    0 %

    09.2640

    ex 3905 99 90

    91

    Butirrale di polivinile

    1.1-31.12

    11 000 tonnellate

    0 %

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

    1.1-31.12

    1 300 tonnellate

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Fiocchi di acetato di cellulosa

    1.1-31.12

    75 000 tonnellate

    0 %

    09.2641

    ex 3913 90 00

    87

    Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

    peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

    livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

    un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

    un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

    1.1-31.12

    200 kg

    0 %

    09.2813

    ex 3920 91 00

    94

    Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

    1.1-31.12

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Mattoni refrattari

    che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

    che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

    che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

    che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

    1.1-31.12

    75 tonnellate

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

    1.1-31.12

    1 900 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    1.1-31.12

    50 000 tonnellate

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    1.1-31.12

    800 000 unità

    0 %

    09.2636

    ex 8411 82 80

    20

    Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %

    1.1-31.12

    10 unità

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1-31.12

    2 000 000 unità

    0 %

    09.2642

    ex 8501 40 80

    40

    Unità costitutita da

    motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

    un ventilatore a induzione

    destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1-31.12

    120 000 unità

    0 %

    09.2633

    ex 8504 40 82

    20

    Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

    1.1-31.12

    4 500 000 unità

    0 %

    09.2643

    ex 8504 40 82

    30

    Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1)

    1.1-31.12

    1 038 000 unità

    0 %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

    1.1-31.12

    3 000 000 unità

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm

    1.1-31.12

    1 400 000 unità

    0 %

    09.2635

    ex 9001 10 90

    20

    Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

    1.1-31.12

    3 300 000 km

    0 %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 (1)

    1.1-31.12

    5 000 000 unità

    0 %


    (1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

    (2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»


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