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Document 32011R1208

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole

GU L 305 del 23.11.2011, pp. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrog. impl. da 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1208/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del programma "Frutta nelle scuole" istituito dall'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al fine di agevolarne l'attuazione, è opportuno chiarire e semplificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (2).

(2)

L'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma. Tali misure non beneficiano degli aiuti unionali del programma "Frutta nelle scuole". È pertanto necessario distinguere con maggiore precisione tali misure dalle misure di comunicazione che sono invece ammissibili ai fini degli aiuti unionali.

(3)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 stabilisce un elenco di spese ammissibili agli aiuti unionali. Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e il controllo delle spese, è necessario stabilire con maggior chiarezza le spese ammissibili agli aiuti unionali. Per garantire l'efficacia del programma, è opportuno disporre che le spese di personale non beneficino degli aiuti unionali, fatta eccezione per talune spese di personale direttamente collegate all'attuazione del programma.

(4)

L'esperienza ha dimostrato che le norme specifiche che disciplinano le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 sono di difficile applicazione per quanto attiene agli organismi che potrebbero svolgere funzioni di controllo, alla valutazione e comunicazione nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" qualora detti organismi non siano impegnati nella distribuzione dei prodotti. È pertanto necessario chiarire le condizioni alle quali è opportuno concedere gli aiuti nei settori delle attività di controllo, valutazione e comunicazione.

(5)

Al fine di circoscrivere le prescrizioni in materia di controllo per quanto attiene ai richiedenti di aiuti che hanno come unica responsabilità le mansioni di controllo, valutazione e comunicazione, è opportuno semplificare le norme relative ai controlli e alle verifiche. A causa della natura specifica di tali mansioni, è opportuno esonerarle dai controlli in loco e assoggettarle unicamente a verifiche amministrative complete.

(6)

All'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 288/2009 vi è un'incongruenza fra le versioni linguistiche per quanto attiene all'attuazione del programma "Frutta nelle scuole" da parte degli Stati membri. È necessario chiarire in talune versioni linguistiche che, qualora gli Stati membri scelgano di attuare più di un programma, sono tenuti a elaborare una strategia per ciascuno di essi.

(7)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009.

(8)

A fini di programmazione e per garantire che le norme non siano modificate nel corso del periodo di applicazione, è necessario applicare le modifiche introdotte dal presente regolamento a decorrere dall'attuale periodo di attuazione del programma "Frutta nelle scuole", ossia dal 1o agosto 2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che adottano per garantire la riuscita del programma. Tali misure sono di natura educativa e mirano a migliorare la conoscenza dei prodotti ortofrutticoli da parte del gruppo bersaglio o a sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane e possono coinvolgere insegnanti e genitori».

(2)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

(i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:

(a)

costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti derivati contemplati dal programma "Frutta nelle scuole" distribuiti agli istituti scolastici.

(b)

costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma "Frutta nelle scuole" e che includono unicamente:

(i)

i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature, se previsti nella strategia;

(ii)

i costi per le attività di controllo e valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma "Frutta nelle scuole";

(iii)

i costi per la comunicazione, che sono direttamente connessi all'informazione del pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1; tali costi possono altresì includere una o più delle seguenti attività e misure di comunicazione:

campagne di informazione attraverso radio e televisione, comunicazioni elettroniche, stampa quotidiana e mezzi analoghi;

sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e a eventi simili;

materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili.»;

(ii)

è aggiunto il seguente nuovo comma:

«L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili agli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatta eccezione per i costi di personale che fanno parte dei costi connessi alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora si sia proceduto a esternalizzare dette attività.»

(b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5 % dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non supera il 10 % dell'importo annuale dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.».

(3)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

1.   L'autorità competente approva le domande di aiuto subordinatamente ai seguenti impegni scritti da parte del richiedente:

(a)

destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma "Frutta nelle scuole", a norma del presente regolamento, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

(b)

utilizzare l'aiuto per il controllo e la valutazione del programma "Frutta nelle scuole" o per la comunicazione conformemente alla finalità del programma;

(c)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini a norma dell'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;

(d)

in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;

(e)

mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;

(f)

sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

2.   Nel caso dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii), si applicano solo i punti b), d) ed e) del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   I richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) e lettera e), punto i), si impegnano inoltre per scritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o se del caso delle autorità scolastiche nonché i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti.

4.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente impegni scritti supplementari.».

(4)

L'articolo 8 è soppresso.

(5)

L'articolo 10 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di aiuto sono redatte in base alle modalità specificate dall'autorità competente dello Stato membro.

Le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), includono almeno le informazioni seguenti:

(a)

i quantitativi distribuiti;

(b)

il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

(c)

il numero di bambini che frequentano l'istituto scolastico facente parte del gruppo bersaglio individuato nella strategia dello Stato membro;

(d)

i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.»;

(b)

al paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso di domande di aiuto per la relazione di valutazione redatta in conformità dell'articolo 12, il termine è l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»

(c)

Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli importi richiesti nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti.».

(6)

L'articolo 11 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente:»;

(b)

È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente al momento della distribuzione dei beni o dei servizi interessati e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.»;

(c)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.».

(7)

All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne stabuiliscono l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo di attuazione dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per quanto attiene ai periodi successivi, entro la fine di febbraio di ogni quinto anno successivo al 29 febbraio 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione sui cinque anni precedenti il periodo di attuazione.».

(8)

L'articolo 13 è così modificato:

(a)

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono le verifiche amministrative complete di tutte le domande di aiuto.

2.   Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo dei documenti giustificativi relativi alla distribuzione dei prodotti, quali definiti dagli Stati membri. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco vertenti in particolare su:

(a)

la contabilità di cui all'articolo 7, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;

(b)

l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.»;

(b)

È inserito il seguente nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii) presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo della distribuzione dei beni e dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate:»

(c)

Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e, punto i).»;

(d)

Nella prima frase del paragrafo 6, il riferimento alla lettera e) è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e) punto i).

(9)

L'articolo 14 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione europea al loro programma.»;

(b)

È inserito il seguente nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis.   I siti web o altri mezzi di comunicazione del programma "Frutta nelle scuole" di uno Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), recano in ogni caso l'emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell'Unione europea.».

(10)

Al secondo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«(a)

l'esito dell'esercizio di controllo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, è inviato per e-mail all'indirizzo AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu;

(b)

i dettagli e i risultati dei controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 sono inviati all'indirizzo e-mail AGRI-J2@ec.europa.eu.».

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 288/2009

All'articolo 3, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri che decidono di attuare vari programmi elaborano una strategia per ciascuno di essi.»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38.


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