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Document 32011R1208
Commission Implementing Regulation (EU) No 1208/2011 of 22 November 2011 amending and correcting Regulation (EC) No 288/2009 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the Community aid for supplying fruit and vegetables, processed fruit and vegetables and banana products to children in educational establishments, in the framework of a School Fruit Scheme
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1208/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole
GU L 305 del 23.11.2011, pp. 53–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrog. impl. da 32016R0247
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23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1208/2011 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2011
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione del programma "Frutta nelle scuole" istituito dall'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al fine di agevolarne l'attuazione, è opportuno chiarire e semplificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione (2). |
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(2) |
L'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma. Tali misure non beneficiano degli aiuti unionali del programma "Frutta nelle scuole". È pertanto necessario distinguere con maggiore precisione tali misure dalle misure di comunicazione che sono invece ammissibili ai fini degli aiuti unionali. |
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(3) |
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 stabilisce un elenco di spese ammissibili agli aiuti unionali. Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e il controllo delle spese, è necessario stabilire con maggior chiarezza le spese ammissibili agli aiuti unionali. Per garantire l'efficacia del programma, è opportuno disporre che le spese di personale non beneficino degli aiuti unionali, fatta eccezione per talune spese di personale direttamente collegate all'attuazione del programma. |
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(4) |
L'esperienza ha dimostrato che le norme specifiche che disciplinano le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 288/2009 sono di difficile applicazione per quanto attiene agli organismi che potrebbero svolgere funzioni di controllo, alla valutazione e comunicazione nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" qualora detti organismi non siano impegnati nella distribuzione dei prodotti. È pertanto necessario chiarire le condizioni alle quali è opportuno concedere gli aiuti nei settori delle attività di controllo, valutazione e comunicazione. |
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(5) |
Al fine di circoscrivere le prescrizioni in materia di controllo per quanto attiene ai richiedenti di aiuti che hanno come unica responsabilità le mansioni di controllo, valutazione e comunicazione, è opportuno semplificare le norme relative ai controlli e alle verifiche. A causa della natura specifica di tali mansioni, è opportuno esonerarle dai controlli in loco e assoggettarle unicamente a verifiche amministrative complete. |
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(6) |
All'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (CE) n. 288/2009 vi è un'incongruenza fra le versioni linguistiche per quanto attiene all'attuazione del programma "Frutta nelle scuole" da parte degli Stati membri. È necessario chiarire in talune versioni linguistiche che, qualora gli Stati membri scelgano di attuare più di un programma, sono tenuti a elaborare una strategia per ciascuno di essi. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 288/2009. |
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(8) |
A fini di programmazione e per garantire che le norme non siano modificate nel corso del periodo di applicazione, è necessario applicare le modifiche introdotte dal presente regolamento a decorrere dall'attuale periodo di attuazione del programma "Frutta nelle scuole", ossia dal 1o agosto 2011. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
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(1) |
All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che adottano per garantire la riuscita del programma. Tali misure sono di natura educativa e mirano a migliorare la conoscenza dei prodotti ortofrutticoli da parte del gruppo bersaglio o a sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane e possono coinvolgere insegnanti e genitori». |
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(2) |
L'articolo 5 è così modificato:
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(3) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti 1. L'autorità competente approva le domande di aiuto subordinatamente ai seguenti impegni scritti da parte del richiedente:
2. Nel caso dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii), si applicano solo i punti b), d) ed e) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. I richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) e lettera e), punto i), si impegnano inoltre per scritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o se del caso delle autorità scolastiche nonché i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti. 4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente impegni scritti supplementari.». |
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(4) |
L'articolo 8 è soppresso. |
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(5) |
L'articolo 10 è così modificato:
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(6) |
L'articolo 11 è così modificato:
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(7) |
All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne stabuiliscono l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo di attuazione dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per quanto attiene ai periodi successivi, entro la fine di febbraio di ogni quinto anno successivo al 29 febbraio 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione sui cinque anni precedenti il periodo di attuazione.». |
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(8) |
L'articolo 13 è così modificato:
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(9) |
L'articolo 14 è così modificato:
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(10) |
Al secondo comma dell'articolo 15, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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Articolo 2
Rettifica del regolamento (CE) n. 288/2009
All'articolo 3, paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri che decidono di attuare vari programmi elaborano una strategia per ciascuno di essi.»
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO