Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0857

Decisione 2011/857/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

GU L 338 del 21.12.2011, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/857/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/52


DECISIONE 2011/857/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2005, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Il 26 maggio 2011, il Consiglio ha adottato la decisione 2011/312/PESC (2), che modifica l’azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 31 dicembre 2011.

(3)

L’8 novembre 2011 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare a livello tecnico l’EU BAM Rafah per un periodo di ulteriori sei mesi.

(4)

L’EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1o gennaio 2012 fino al 30 giugno 2012, sulla base del suo attuale mandato.

(5)

È altresì necessario fissare l’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(6)

L’EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Sicurezza

1.   Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EU BAM Rafah a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con la direzione «Sicurezza» del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EU BAM Rafah e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EU BAM Rafah, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con la direzione «Sicurezza» del SEAE.

4.   Il personale dell’EU BAM Rafah è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.»;

2)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EU BAM Rafah nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.»;

3)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2012.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 140 del 27.5.2011, pag. 55.


Top