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Document 32010R0955
Commission Regulation (EU) No 955/2010 of 22 October 2010 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the use of vaccines against Newcastle disease Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 279 del 23.10.2010, p. 3–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 26, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) fissa le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive o condizioni specifiche in base alla qualifica di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in relazione alla malattia di Newcastle. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia considerato indenne dalla malattia di Newcastle. Uno di tali criteri è che non deve essere stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, di detto regolamento. La parte II, punto 2, di tale allegato fissa criteri specifici per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i vaccini inattivati. |
(3) |
Il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (manuale UIE) fissa le condizioni per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i controlli di sicurezza delle diverse fasi del processo di produzione. |
(4) |
Al fine di tutelare la qualifica sanitaria del pollame nell'Unione e agevolare gli scambi di pollame e di carni di pollame, è opportuno che le condizioni stabilite per i vaccini contro la malattia di Newcastle e il loro utilizzo nei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni tengano conto delle condizioni fissate per tali vaccini nel manuale UIE. |
(5) |
A tal fine è opportuno che i criteri generali riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, del regolamento (CE) n. 798/2008, rinviino alle condizioni del manuale UIE, le quali costituiscono un riferimento dinamico in modo da tenere conto degli aggiornamenti regolari di tale manuale dovuti ai nuovi sviluppi scientifici. |
(6) |
Inoltre, alla luce dei progressi tecnici nella produzione di vaccini contro la malattia di Newcastle, in particolare per quanto riguarda le tecniche di inattivazione e le condizioni stabilite dal manuale UIE, i criteri specifici riguardanti i vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 devono essere soppressi. |
(7) |
È necessario modificare talune disposizioni concernenti le carni di pollame stabilite nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 798/2008 e il corrispondente modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato così da tenere conto delle modifiche dell'allegato VI di tale regolamento. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza, |
(9) |
È opportuno stabilire per il presente regolamento una data di applicazione che coincida con la data di applicazione della decisione 93/152/CEE della Commissione (3), quale modificata dalla decisione 2010/633/UE (4) che introduce analoghe modifiche ai criteri relativi ai vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(3) GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.
(4) Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono così modificati:
a) |
la parte 2 dell'allegato I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) è sostituita dalla seguente: «Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)
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b) |
l'allegato VI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VI [di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)] CRITERI RIGUARDANTI I VACCINI RICONOSCIUTI CONTRO LA MALATTIA DI NEWCASTLE I. Criteri generali
II. Criteri specifici I vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre (master seed) è stato sottoposto a un'analisi che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):
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c) |
nell'allegato VII, parte C, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
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