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Document 32010R0955

Regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 279 del 23.10.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/955/oj

23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/3


REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) fissa le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive o condizioni specifiche in base alla qualifica di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in relazione alla malattia di Newcastle.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia considerato indenne dalla malattia di Newcastle. Uno di tali criteri è che non deve essere stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, di detto regolamento. La parte II, punto 2, di tale allegato fissa criteri specifici per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i vaccini inattivati.

(3)

Il Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (manuale UIE) fissa le condizioni per i vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi i controlli di sicurezza delle diverse fasi del processo di produzione.

(4)

Al fine di tutelare la qualifica sanitaria del pollame nell'Unione e agevolare gli scambi di pollame e di carni di pollame, è opportuno che le condizioni stabilite per i vaccini contro la malattia di Newcastle e il loro utilizzo nei paesi terzi da cui sono consentite le importazioni tengano conto delle condizioni fissate per tali vaccini nel manuale UIE.

(5)

A tal fine è opportuno che i criteri generali riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte I, del regolamento (CE) n. 798/2008, rinviino alle condizioni del manuale UIE, le quali costituiscono un riferimento dinamico in modo da tenere conto degli aggiornamenti regolari di tale manuale dovuti ai nuovi sviluppi scientifici.

(6)

Inoltre, alla luce dei progressi tecnici nella produzione di vaccini contro la malattia di Newcastle, in particolare per quanto riguarda le tecniche di inattivazione e le condizioni stabilite dal manuale UIE, i criteri specifici riguardanti i vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle di cui all'allegato VI, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 devono essere soppressi.

(7)

È necessario modificare talune disposizioni concernenti le carni di pollame stabilite nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 798/2008 e il corrispondente modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all'allegato così da tenere conto delle modifiche dell'allegato VI di tale regolamento.

(8)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

(9)

È opportuno stabilire per il presente regolamento una data di applicazione che coincida con la data di applicazione della decisione 93/152/CEE della Commissione (3), quale modificata dalla decisione 2010/633/UE (4) che introduce analoghe modifiche ai criteri relativi ai vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(3)  GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.

(4)  Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Gli allegati I, VI e VII del regolamento (CE) n. 798/2008 sono così modificati:

a)

la parte 2 dell'allegato I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) è sostituita dalla seguente:

«Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

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b)

l'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

[di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto ii), e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)]

CRITERI RIGUARDANTI I VACCINI RICONOSCIUTI CONTRO LA MALATTIA DI NEWCASTLE

I.   Criteri generali

1.

I vaccini devono essere conformi alle norme stabilite nel capitolo relativo alla malattia di Newcastle del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

2.

I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l'utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti del paese terzo interessato si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità del vaccino. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempre che questi controlli siano stati eseguiti secondo le norme UIE.

3.

Inoltre, l'importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.

4.

Prima che venga autorizzata la distribuzione, viene controllata per conto delle autorità competenti l'innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all'attenuazione o inattivazione e all'assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

II.   Criteri specifici

I vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo virale della malattia stessa il cui ceppo madre (master seed) è stato sottoposto a un'analisi che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

a)

inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 107 EID50; oppure

b)

inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per l'analisi una dose di almeno 108 EID50.»;

c)

nell'allegato VII, parte C, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus nei 30 giorni precedenti la macellazione;».


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